Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-07, n. 202501907

TAR Roma
Ordinanza cautelare
5 ottobre 2017
CS
Rigetto
Sentenza
7 marzo 2025
TAR Roma
Sentenza
26 giugno 2023
0
0
00:00:00
TAR Roma
Ordinanza cautelare
5 ottobre 2017
>
TAR Roma
Sentenza
26 giugno 2023
>
CS
Rigetto
Sentenza
7 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-07, n. 202501907
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501907
Data del deposito : 7 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2025

N. 01907/2025REG.PROV.COLL.

N. 06576/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6576 del 2023, proposto da
Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

RA Tv TW TD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice n.7;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10813/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA Tv TW TD;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Domenico Siciliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con deliberazione n. 94/17/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioniha irrogato alla RA Tv TW TD, 4a Roman Road E63RX London U.K., con sede presso Crtl, Corso Roma 186 - 20093 OG ZE (MD, in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale " Telemilano Più Blu Lombardia ", la sanzione amministrativa di €. 35.000,00 in relazione a più violazioni della disposizione di cui all’art. 34, comma 1, del D. L.vo n. 177/2005.

2. A fondamento di tale provvedimento l’Autorità premetteva che:

- nel corso delle giornate comprese tra il 22 e il 28 ottobre 2016 sul palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” era stato mandato in onda, in chiaro e in orario notturno, tra le ore 23,20 e le ore 00,15, il programma “Red Night P” , nel corso del quale erano state trasmesse scene con contenuti pornografici, rilevanti ai sensi della delibera dell'Autorità n. 23l07lCSP del 22 febbraio 2007 recante " Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali dellapersona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche " nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell'allegato A) alla delibera dell'Autoritàn.52/l3lCSP del 3 maggio 2013;

- la RA TW LT risultava titolare del palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia”, come attestato dal provvedimento del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2017;

- sussistevano i presupposti per l’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 35 del D. L.vo n. 177/2005, da determinarsi in €. 5.000,00 per ciascuna delle sette violazioni rilevate, e così in €. 35.000,00 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

3. Avverso detto provvedimento RA Tv ET LT proponeva ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata il ricorso di RA Tv TW TD è stato accolto.

4.1. A motivo della decisione il TAR ha ritenuto fondata la censura con cui si deduceva che la responsabilità editoriale non faceva capo alla ricorrente, nel momento in cui venivano trasmessi i programmi nel corso dei quali erano state commesse le violazioni sanzionate.

Ha precisato il primo giudice che l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, aveva per la prima volta sostenuto che la ricorrente avesse la gestione de facto del palinsesto, e tuttavia di tale argomentazione non v’era traccia nel provvedimento impugnato; il provvedimento impugnato, peraltro, risultava illegittimo avendo attribuito rilevanza determinante, ai fini della individuazione della responsabilità, alla clausola “ora per allora”, in assenza di ulteriori elementi che consentissero di affermare che in pendenza della domanda di volturazione il palinsesto fosse effettivamente gestito dalla ricorrente: il TAR riteneva che, a tal fine, non potessero essere preso in considerazione l’atto di notorietà afferente agli obblighi di programmazione in relazione ai marchi “Telemilano Più Blu Lombardia” e “Telemilano Più Blu Lombardia +1” , atteso che la rilevanza di tale documento non era stata esplicitata nel provvedimento impugnato e costituiva motivazione postuma.

Il TAR, ancora, riteneva il provvedimento inficiato da difetto di motivazione in ordine alla assunzione di responsabilità di GET, emergente dagli atti del procedimento.

5. Ha proposto appello l’AGCOM.

6. RA Tv TW TD si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.

7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. Prima di procedere con la disamina dell’appello proposto dall’Autorità è opportuno precisare quanto segue in punto di fatto.

8.1. RA Tv TW TD ha acquistato il palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” dal Gruppo Europeo di telecomunicazioni (in prosieguo solo “ GET”), e tanto con atto del 15 dicembre 2015, comunicato al MISE, per la volturazione ex art. 6 della delibera AGCOM n. 353/11/CONS, il 15/16 febbraio 2016.

8.2. Il provvedimento di volturazione veniva adottato dal MISE solo il 6 febbraio 2017, che accoglieva la domanda di subentro “ ora per allora ”, assegnando così alla volturazione un effetto retroattivo a far tempo dalla domanda.

8.3. Le parti si accordavano nel senso che la gestione rimaneva, in pendenza della volturazione, affidata a GET, sotto la cui responsabilità era effettuata, nel periodo medesimo, la trasmissione della programmazione.

8.4. Ricevuta la prima contestazione dal CO.RE.COM, RA interessava GET, la quale con nota del 12 gennaio 2017, comunicava al CO.RE.COM che “ Con riferimento alla contestazione in oggetto, di nostra completa responsabilità, vi confermiamo che è trattato di un errore tecnico: quel filmato non avrebbe dovuto essere mandato in onda in quanto estraneo al nostro palinsesto. Vi informiamo che il suddetto filmato è stato rimosso immediatamente in occasione del nostro consueto monitoraggio interno ”, contestualmente richiedendo una audizione.

8.5. Con nota del 17 gennaio 2017 il CO.RE.COM comunicava a GET di ritenere inammissibile la relativa audizione, stante che l’autorizzazione di Fornitore di Servizi Media Audiovisivi risultava intestata a RA Tv TW TD;

8.6. Su istanza di RA il CO.RE.COM concedeva una audizione a quest’ultima: all’audizione , che aveva luogo il 26 gennaio 2017, la RA Tv TW TD si faceva rappresentare dall’amministratore di GET, il quale nella occasione confermava che “ è in corso una cessione dalla G.E.T. Srl alla RA tv TW ltd che non è ancora stata formalizzata, pertanto la contestazione in narrativa totalmente ascrivibile alla G.E.T. che se ne assume la completa responsabilità ”.

8.7. Ciò nonostante il CO.RE.COM concludeva l’istruttoria trasmettendo all’AGCOM una relazione nella quale si affermava la responsabilità dell’odierna appellante in quanto titolare del palinsesto.

8.8. Nel provvedimento oggetto del giudizio l’AGCOM ha rilevato che il palinsesto “Telemilano Più Blu Lombardia” risulta intestato alla RA Tv TW TD “come attestato dal prowedimento del Ministero dello sviluppo economico datato 6 febbraio 2017 con prot. 0009388” e non si effettua alcuna considerazione circa le ragioni per cui la responsabilità della programmazione, nei giorni 22-28 ottobre 2016, dovesse essere ascritta a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi