Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-09, n. 201400033

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-01-09, n. 201400033
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400033
Data del deposito : 9 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09909/2009 REG.RIC.

N. 00033/2014REG.PROV.COLL.

N. 09909/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9909 del 2009 proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L Z M, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via A. Toscani, 59;

contro

Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca) - Scuola Statale -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. -OMISSIS-/2009, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il consigliere M M e udito per le parti l’avvocato dello Stato Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il prof. -OMISSIS- (in seguito “ricorrente”), con il ricorso -OMISSIS- del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di conferimento della supplenza alle controinteressate, adottato il 18 settembre 2003 dal dirigente scolastico della Scuola media statale -OMISSIS- di Roma, censurandolo perché non si sarebbe tenuto conto del maggiore punteggio vantato dal ricorrente (punti 71) rispetto a quello delle controinteressate (punti 32), nonché per l’utilizzo di due diverse graduatorie esposte al pubblico.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione III- bis , con la sentenza -OMISSIS- del 2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con la conseguente rimessione delle parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di sei mesi dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza. Ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con il risarcimento del danno anche in via equitativa.

4. All’udienza del 10 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado si afferma che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, la giurisdizione sulla controversia in esame non è del giudice amministrativo poiché questa sussiste fino all’approvazione della graduatoria di merito e vi subentra poi quella del giudice ordinario per tutte le fasi attinenti all’evoluzione del rapporto di lavoro, per cui è devoluta al giudice civile specializzato (giudice del lavoro) la cognizione di ogni tipo di vertenza inerente alla fase successiva a quella concorsuale e, quindi, anche di quelle - come nella specie - concernenti l’atto di assunzione (provvedimento di nomina a supplente) disposto sulla base delle graduatorie (provvisorie o definitive).

La causa è quindi da rinviare al giudice ordinario con l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, n. 77 del 2007, e della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 4109 del 2007.

2. Nell’appello si censura la sentenza impugnata per violazione:

- dell’art. 111 della Costituzione in quanto mancante di motivazione, poiché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo vi è affermato sulla base del solo generico richiamo di una non precisata giurisprudenza, e, inoltre, per erroneità nel merito, non vertendo la controversia sull’instaurazione del rapporto di lavoro ma sulla fase relativa alla corretta valutazione delle graduatorie;

- degli articoli 24 e 103 della Costituzione, riferendosi la pronuncia della Corte costituzionale citata dal primo giudice (n. 77 del 2007) ai conflitti di giurisdizione che è questione non rilevante nella specie in cui si tratta di interessi legittimi e non ancora di diritti soggettivi;

- dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000, potendo il giudice amministrativo sempre conoscere in via principale del diritto al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi.

3. L’appello è infondato per le ragioni che seguono.

Il primo giudice non ha motivato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con il mero richiamo alla giurisprudenza ma ha esposto le ragioni di questa valutazione ritenendo la controversia in esame, come visto, attinente alla tutela di posizioni giuridiche costituite dopo la conclusione della procedura concorsuale.

Questo indirizzo interpretativo, già presente in giurisprudenza all’atto della sentenza impugnata (Cass., 13 febbraio 2008, n. 3399 e n. 3401;
Cons. Stato,. VI, 1 ottobre 2008, n. 4751), è stato poi confermato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (12 luglio 2011, n. 11), sulla base della considerazione “ della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale… ” concernendo la pretesa azionata solo la “ conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione ” .

Ciò richiamato, il Collegio osserva che tale indirizzo, ricognitivo di un principio già ritenuto in giurisprudenza, si applica compiutamente al caso in esame in cui si tratta della contestazione di un atto di gestione della graduatoria al fine del conferimento della supplenza.

Da quanto sopra consegue anche l’impossibilità dell’esame della domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, non prospettabile nel caso di specie poiché relativo ad una pretesa basata sull’asserita lesione di una posizione di diritto soggettivo, essendo fondata l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie di cui qui si tratta, come specificato nella citata sentenza n. 11 del 2011 dell’Adunanza plenaria, sull’accertamento che “… la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso, è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa .”

Il primo giudice, si osserva infine, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 non a supporto dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario ma, correttamente, ai fini della conseguente applicazione nella specie del principio della traslatio iudicii statuito nella detta pronuncia.

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

La particolare articolazione in diritto della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi