Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2021-09-22, n. 202101494
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Numero 01494/2021 e data 22/09/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 agosto 2021
NUMERO AFFARE 00913/2021
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Regolamento ministeriale recante disposizioni in materia di concessione di premi e contributi per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, per la produzione, il doppiaggio, la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e serie tv.
LA SEZIONE
Vista la nota in data 30.7.21 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere A D M.
Premesso:
1.L’articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (recante “Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero”) ha autorizzato “Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, da svolgere di norma tramite gli istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l’informazione, la spesa aggiuntiva di 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995” (comma 1);ha disposto quindi l’utilizzazione di tali stanziamenti per una serie di attività, tra cui “la concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa” (comma 2, lettera c,) e ha previsto, infine, che “Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l’effettuazione degli interventi di cui al comma 2” (comma 5).
Per l’attuazione di quanto così disposto è stato adottato dal Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze;dell’istruzione, dell’università e della ricerca;per i Beni e le Attività Culturali, il decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 593, di approvazione del “Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa”.
Con D.M. 29 agosto 2014, n. 159 sono stati introdotti nuovi criteri nell’ambito degli incentivi alle traduzioni volti, in particolare: alla individuazione di aree geo-linguistiche, al fine di tenere conto anche delle linee di politica estera nell’ambito culturale nonché di linee tematiche prioritarie;a rendere più agevole il rapporto con gli editori italiani semplificando le procedure per la presentazione delle domande di incentivo;al rafforzamento del ruolo degli Istituti italiani di cultura rispetto alle realtà editoriali locali;alla individuazione di una migliore modalità di riscontro dell’efficacia degli incentivi, alla modifica delle scadenze semestrali di presentazione delle domande per rendere più brevi i tempi di assegnazione dei premi e dei contributi;alla possibilità, infine, di ripartire in rate l’erogazione dei contributi di maggiore entità.
2.Il regolamento proposto modifica, in parte, il regolamento di cui al richiamato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 novembre 1995, n. 593, allo scopo di armonizzare le procedure di erogazione dei premi e contributi per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, alle nuove norme sugli impegni di spesa.
3. Evidenzia l’Amministrazione che la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”) ha delegato il Governo ad adottare due decreti legislativi per la revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40) e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42). Conseguentemente, sono stati adottati i decreti legislativi n. 90/2016 e n. 93/2016. Quest’ultimo, in particolare, ha disciplinato la predisposizione e gestione del piano finanziario dei pagamenti – c.d. cronoprogramma – (art. 23, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009), prevedendo l’obbligatorietà della registrazione sul sistema informativo di contabilità delle Amministrazioni dei contratti e/o degli ordini che costituiscono il presupposto giuridico all’assunzione dell’impegno.
Il decreto legislativo n. 93 del 2016, tra le modifiche apportate alla legge di contabilità, ha introdotto il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l’assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza).
Le nuove regole sugli impegni di spesa, esplicitate dal M.E.F. con circolare n. 34 del 13 dicembre 2018, prevedono che l'impegno contabile sia assunto con riferimento all'esercizio nel quale si prevede avvenga il pagamento. Tale nuova modalità renderebbe impossibile rispettare il regolamento adottato con il D.M. 7 novembre 1995, n. 593, e successive modificazioni, che prevede un impegno pluriennale, con importi difficilmente definibili ab origine per ciascun esercizio finanziario.
4. La vigente disciplina regolamentare, che lo schema di regolamento in esame intende modificare, prevede, infatti, che condizione necessaria per l'erogazione del contributo sia che le case editrici pubblichino l'opera nell'arco di un tempo di 3 anni dall'approvazione della richiesta di contributo da parte della Direzione generale per il sistema paese. Fino al 2018, dunque, i fondi venivano impegnati nell'arco dell'esercizio finanziario di riferimento ed erogati nel corso dei 3 anni successivi, una volta ricevuta prova della pubblicazione o sottotitolatura o, in caso contrario, versati al C.C.V.T. L’Amministrazione sottolinea che, trattandosi di un processo creativo e non solo industriale, è, tuttavia, difficile prevedere con precisione quando un libro verrà pubblicato nell'arco dei tre anni, il che rende impossibile attribuire con esattezza l'impegno per i contributi ad uno dei tre esercizi finanziari. Alla luce di quanto precede, si rappresenta, pertanto, che dal 2019 si è dato avvio a una soluzione sperimentale, versando i fondi alle sedi estere competenti geograficamente e vincolandone l'erogazione a una specifica autorizzazione ministeriale, a seguito della prova della pubblicazione, sempre entro i 3 anni successivi. Sulla base del positivo esito di tale sperimentazione, si è dunque deciso di proporre una nuova modifica del D.M. n. 593/95.
Lo schema in esame modifica, quindi, di due articoli del citato D.M. istituzionalizzando la procedura fin qui adottata in modo sperimentale.
5.E’ stato acquisito il formale concerto dei Ministri competenti: Ministro dell’università e della ricerca;Ministro dell’istruzione;Ministro della cultura e Ministro dell’economia e delle finanze.
Mancano l’A.T.N. e l’A.I.R.
5.Il provvedimento si compone di tre articoli, che di seguito si illustrano.
-L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 593/95 sopprimendo il riferimento alla scadenza temporale del 31 marzo per la presentazione delle domande.
-L'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 593/95 rimandando la definizione temporale dell'esercizio al bando pubblicato annualmente. L'articolo viene così reso più flessibile in termini temporali: fermo restando l'impegno affinché l'esercizio si svolga entro i primi mesi dell'anno, si contemplano eventualità inattese (come l'attuale pandemia) che rendano necessario ritardare la presentazione delle domande o prorogare i termini della scadenza.
-L'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica l'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 593/95 rendendo esplicita la nuova procedura per l'erogazione dei contributi: l'Ufficio eroga in anticipo alle sedi estere competenti geograficamente i fondi che le stesse trasferiscono alle case editrici o alle case di produzione solo all'avvenuta pubblicazione del libro o all'effettiva realizzazione della sottotitolatura del film. L'erogazione al beneficiario potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte della Direzione generale per il sistema paese - Ufficio VII, a seguito dell'invio al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale dei documenti comprovanti la pubblicazione o realizzazione delle opere.
La nuova procedura non rende necessaria una scansione temporale rigida per erogare i contributi, che resteranno iscritti come partite di giro nei bilanci degli Istituti, finché non avvenga la pubblicazione o la sottotitolatura. Una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero, la sede estera ha 30 giorni per la liquidazione del contributo alla casa editrice o di produzione.
-L'articolo l, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 593/95 tenendo conto delle modifiche di cui sopra, specificando la procedura di erogazione dei premi.
-L’art. 2 prevede che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
-L’art. 3 prevede l’applicazione della nuova disciplina a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Considerato:
Deve prendersi atto della mancanza dell’A.T.N. e dell’A.I.R.
Pur dovendosi sottolineare, in termini generali, l’importanza della predisposizione e della trasmissione al Consiglio di Stato di tali analisi, nel caso di specie, tuttavia, la relazione è sufficientemente chiara ed esaustiva nell’indicare le ragioni che rendono necessaria la modifica al testo regolamentare vigente, tenuto conto che non può più trovare applicazione la disciplina di cui al vigente articolo 5, comma 3, del D.M. n. 593/95, per l’illustrata modifica della legislazione primaria in materia di finanza pubblica.
In particolare, deve convenirsi con l’Amministrazione riferente sul fatto che il decreto legislativo n. 93 del 2016, nel modificare la legge di contabilità nel senso che l’assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, ha introdotto una disciplina sostanzialmente incompatibile con quella, di rango secondario, di cui al D.M. 7 novembre 1995, n. 593 e successive modificazioni, che prevede impegni pluriennali, con importi difficilmente definibili ab origine per ciascun esercizio finanziario.
Tale incompatibilità è ulteriormente evidenziata dall’analisi delle nuove regole sugli impegni di spesa, esplicitate dal M.E.F. con circolare n. 34 del 13 dicembre 2018, che prevedono che l'impegno contabile sia assunto con riferimento all'esercizio nel quale si prevede avvenga il pagamento.
L’Amministrazione ha, quindi, dovuto definire una diversa procedura per l’erogazione dei contributi, che – come già descritto - prevede il versamento annuale dei fondi alle sedi competenti geograficamente vincolandone, tuttavia, la successiva erogazione a una specifica autorizzazione ministeriale.
In relazione a tale intervento modificativo è stato acquisito il formale concerto dei Ministri competenti, fra i quali merita particolare menzione, avuto riguardo alla materia regolata, quello del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con nota n. 6444 del 25 giugno 2021.
Preso atto, quindi, della regolarità del procedimento seguito ai fini dell’adozione del regolamento in esame nonché della completa acquisizione dei prescritti concerti e, in specie, della posizione favorevole espressa dall’Amministrazione finanziaria anche per i profili contabili, non vi sono osservazioni da formulare.