Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-16, n. 202201146
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Pubblicato il 16/02/2022
N. 01146/2022REG.PROV.COLL.
N. 08892/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2017, proposto da:
P E C, R I, R D F, D S, I C, rappresentati e difesi dall'avv. P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis n. 7909/2017, resa tra le parti, concernente approvazione e pubblicazione della graduatoria del concorso a cattedre per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado per la Regione Campania.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022, il Cons. L M;
Nessuno presente per le parti;
Premesso:
- che la parte appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis , n. 7909 del 5 luglio 2017;
- che le amministrazioni intimate si sono costituite nel presente grado di giudizio solo formalmente;
- che, con nota depositata il 1 febbraio 2022, la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello;
Ritenuto:
- che debba darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- che, pertanto, l’appello debba essere dichiarato improcedibile;
- che le spese del presente grado di giudizio possano compensarsi tenuto conto della costituzione solo formale dell’amministrazione appellata;