Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202302795

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-20, n. 202302795
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302795
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 02795/2023REG.PROV.COLL.

N. 00364/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2023, proposto da C S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Gian Battista Bazzoni, n. 2, e domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia,

contro

- Azienda Zero della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L G, con domicilio eletto presso lo studio Scafarelli in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 4 e digitale come da PEC nei Registri di giustizia;
- la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

- del Consorzio Stabile CMF, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con le mandanti Certosa Servizi S.r.l, CO.S.FEN. Consorzio Stabile e la consorziata Mieci S.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giorgio Fraccastoro, Domenico Menorello, Stefano Baccolini ed Edward William Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;
- di Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
- di Gemmo S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Moscatelli e Paolo Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;
- di Engie Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. III, 30 novembre 2022, n. 1834, resa tra le parti e notificata il 9 dicembre 2022.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero della Regione Veneto, del Consorzio Stabile CMF e di Gemmo S.p.a;

Visti tutte le memorie e gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023, il consigliere L D R e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 12 giugno 2019, l’Azienda Zero della Regione Veneto, alla quale sono state trasferite, tra le altre, le competenze in materia di gestione degli acquisti centralizzati del Servizio Sanitario Regionale Veneto, ha indetto una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la “ Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS) ”, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. ccc ), e 58, comma 8, del medesimo decreto legislativo, a cui le Aziende Sanitarie del Veneto potranno aderire tramite successivi ordinativi di fornitura, con previsione di validità della convenzione di 4 anni e durata massima degli ordinativi di fornitura di 9 anni.

La gara ha ad oggetto “ l’affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara ”, per un valore totale stimato, IVA esclusa, di € 1.509.890.997, 00 ed è suddivisa in cinque lotti.

La stazione appaltante ha chiesto ad ANAC, al fine di ottenerne un giudizio di compatibilità con la normativa unionale e nazionale, di visionare ciascun atto di gara che Azienda Zero andava via via redigendo prima della sua adozione definitiva.

2. C S.p.a. (di seguito anche “C”), classificatasi quarta per il lotto 4, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, chiedendo l’annullamento:

- della deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 240 del 6 aprile 2022, comunicata con nota datata 8 aprile, prot. n. 10752 trasmessa con pec 8 aprile 2022, avente ad oggetto Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS)” che dispone l’aggiudicazione del lotto 4 all’Ati con capogruppo il Consorzio Stabile CMF e approva i verbali di gara, tutti impugnati, le risultanze della procedura e, dunque, la graduatoria finale, nella quale le altre controinteressate precedono la ricorrente;

- del bando di gara (relativamente al lotto 4) - pubblicato da Azienda Zero in G.U. 19 giugno 2019, n. 71, 5 serie, avente ad oggetto la “Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature;

- del disciplinare di gara relativo alla procedura di cui sopra, tanto in generale che per tutte le disposizioni specificamente contestate nel presente ricorso, come emergenti dai motivi proposti, precisandosi sin d’ora che fra di esse vi è l’art. 9 primo comma del capitolato tecnico a base di gara, nonché dello schema di convenzione a base di gara: atti tutti approvati con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero, n. 282 del 12.6.2019, parimenti impugnata;

- dei provvedimenti di nomina della Commissione Giudicatrice (sempre relativamente al lotto 4), adottati con Determinazioni del direttore generale di Azienda Zero n. 116 del 4 marzo 2020;

- della graduatoria e dei verbali della commissione giudicatrice relativi al lotto la cui impugnazione è oggetto del presente ricorso, fra cui il verbale unico della seduta del 20 e del 24 agosto 2021 e relativi allegati A e B per il lotto oggetto di impugnazione e del 3 novembre 2021, con la graduatoria finale;

- nonché, di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di accordo quadro e successivi contratti attuativi, eventualmente stipulati
”.

C ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, deducendo:

1) violazione dell’articolo 54, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’articolo 33, comma 2, della direttiva 2014/24/UE, in quanto la scelta del ricorso all’istituto dell’accordo quadro, per la sua specifica sagomazione, avrebbe dovuto comportare la previsione della sottoscrizione di esso con più operatori;

2) violazione dell’articolo 216, comma 4, dell’articolo 23, comma 15, dell’articolo 24, comma 8, del codice dei contratti pubblici, e dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, perché negli atti di indizione della gara non si rinviene alcun documento di progettazione;

3) violazione dell’articolo 59, commi 1, 1- bis , 1- ter e 1- quater , del decreto legislativo n. 50/2016, perché il bando prevede prestazioni di progettazione (di fattibilità, definitiva ed esecutiva), ma non prescrive alcun requisito ad esse relativo;

4) violazione degli articoli 30, 34 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016, dell’articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/14/UE e del decreto “CAM” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, recante “ Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento ”, per il mancato inserimento negli atti di gara delle diagnosi energetiche e dell’ulteriore documentazione indicata all’articolo 4 del medesimo provvedimento;

5) illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice;

6) difetto di motivazione nell’assegnazione dei punteggi.

3. Con sentenza 30 novembre 2022, n. 1834, resa tra le parti e notificata il 9 dicembre 2022, il Tar Veneto, Sezione III, ha respinto il ricorso (in realtà, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato).

4. Con ricorso in appello notificato il 9 gennaio 2023 e depositato il 16 gennaio successivo, C ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione, affidando il proprio gravame a sei mezzi di doglianza, graduati successivamente in un diverso ordine rispetto a quanto dedotto in prime cure, con i quali ha lamentato violazione della normativa unionale e nazionale in materia di appalti ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche, lamentando, nella sostanza, che la stazione appaltante non avrebbe fornito agli operatori economici un quadro completo degli elementi e delle informazioni progettuali, soprattutto in materia di efficientamento energetico, alla corretta predisposizione di un’offerta completa sia dal punto di vista tecnico che economico.

Più in particolare, la società appellante ha dedotto i seguenti motivi di diritto, formulati sulla base di quelli articolati in primo grado e sviluppati anche in chiave critica della pronuncia del Tribunale veneto:

I MOTIVO - Error in iudicando. Erroneità del capo della sentenza che ha respinto il IV motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli articoli 30, 34 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del cd. Decreto CAM approvato con D.M.

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