Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-15, n. 201601031

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-15, n. 201601031
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601031
Data del deposito : 15 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05984/2015 REG.RIC.

N. 01031/2016REG.PROV.COLL.

N. 05984/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2015, proposto da:
Impresa Z Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv. M C e P C, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via G. Palumbo, 26;

contro

Soc. C&A Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. S C e G A C, con domicilio eletto presso lo Studio Abbamonte Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;

nei confronti di

Comune di Macerata Campania;
AP Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 03354/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di una scuola dell'infanzia in Macerata Campania.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. C&A Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi in dichiarata sostituzione degli avvocati M C e Paolo Gentile, e Luigi d'Angiolella su delega dell'avv. S C;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 24 giugno 2015, n. 3354, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata Società C&A Costruzioni Srl per l’annullamento della determina del Comune di Macerata Campania n.62-2015 di aggiudicazione della gara avente oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia Agazzi in Macerata Campania.

Il TAR ha rilevato sinteticamente, con riferimento alle censure con cui è stata contestata la legittima composizione delle offerte delle concorrenti che precedono in graduatoria, che:

- riguardo all’offerta tecnica dell’appellante ditta Z Vincenzo, mancava la relazione n. 7 “aggiornamento prime indicazioni della sicurezza”, carenza riscontrata anche nel CD-Rom;

- rispetto a quella della concorrente seconda classificata, A.P. s.r.l., a non essere presenti erano la reazione specialistica e lo studio di fattibilità ambientale, anche in questo caso non contenuti nemmeno nel CD-Rom.

L’appellante ditta Z Vincenzo contestava la sentenza del TAR confutando la tesi da questi accolta con i primi quattro motivi d’appello e contestando con gli ulteriori motivi d’appello i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal TAR.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva l’Amministrazione appellata e la parte controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che l’art. 5, par. B) - Offerta tecnica (pag. 16 del disciplinare), del disciplinare di Gara prescrivere, in modo ripetitivo rispetto alla legge (art. 24 d.P.R. n. 207-2010), che “i documenti minimi inderogabili componenti il progetto definitivo dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 24 e ss. d.P.R. n. 207-2010”;
ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, l’assenza di tali requisiti inderogabili è suscettibile di esclusione.

A sua volta, l’art. 24 d.P.R. n. 207-2010 indica i requisiti che devono corredare i progetti.

Tale previsione, che impone in modo preciso e dettagliato gli elaborati per la redazione del cd. progetto definitivo, è funzionale evidentemente ad evitare che si determinino variazioni, in termini di tempi e di costo, rispetto alla progettazione esecutiva, dovendo la progettazione definitiva contenere un grado di definizione tale da non dover subire significative modificazione in termini esecutivi, modificazioni che, come è noto, costituiscono anomalie del nostro sistema e determinano un esorbitante aumento dei costi delle opere pubbliche ed un inammissibile allungamento dei tempi per la loro realizzazione.

Tuttavia, si deve altresì osservare che tale disposizione non impone l’allegazione contemporaneamente di tutti gli elaborati tecnici indicati al secondo comma dell’art. 24, ed anzi si precisa che è il RUP a dover specificare quali devono essere gli atti necessari.

2. In ogni caso, il Collegio ritiene che nel concreto non ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di formulazione incompleta dell’offerta, il che comporterebbe come è ovvio l’esclusione della stessa, poiché dette carenze del progetto sono pacificamente ed agevolmente superabili dai documenti inseriti nella busta contenente l’offerta economica, busta aperta fisiologicamente successivamente ed in seduta pubblica.

Peraltro, la circostanza per la quale tali documenti non siano stati rinvenuti nemmeno nei CD-Rom allegati all’offerta tecnica costituisce un ulteriore elemento a riprova del fatto che si trattava di documenti che, per il loro contenuto, potevano ritenersi idonei ad anticipare l’offerta economica;
come tali, nel dubbio, legittimamente l’offerente li ha inseriti soltanto nella busta relativa all’offerta economica.

Pertanto, la presenza del documento contestato nella busta relativa all’offerta economica consente l’applicazione di quanto dispone l’art. 26, comma 6, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il progetto sia adeguato rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, confermandosi quindi la necessità e l’imprescindibilità del piano di sicurezza, senza in alcun modo prescriverne la presenza insieme all’offerta tecnica.

Per quanto concerne in specifico il progetto dell’appellante Z, si deve rilevare, peraltro, che la Giunta Comunale, su parere favorevole del RUP, con delibera in data 7 maggio 2015 aveva approvato il progetto definitivo presentato dall’appellante, il che, pur non implicando alcuna improcedibilità del presente ricorso, come invece eccepisce l’appellante, trattandosi di procedimenti del tutto distinti, è un ulteriore indizio a sostegno della completezza progettuale dell’appellante.

Pertanto, l’esame della documentazione acquisita consente di affermare che l’offerta depositata dall’appellante risponde agli elaborati tecnici richiesti dal Bando e disciplinare, giudicati insindacabilmente “sufficienti” ai fini del rispetto del requisito di “completezza e grado di approfondimento del progetto” secondo il criterio valutativo della commissione di gara.

3. Con riferimento ai motivi del ricorso in primo grado, non esaminate dal TAR e riproposte ritualmente in appello con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., si deve ritenere, in primo luogo, che le stesse considerazioni appena fatte al precedente punto 3, riguardano sia lo studio di impatto ambientale che, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 207-2010, non è un allegato sempre necessario, ma solo in determinati e particolari interventi ed ove sia stato previsto dalla normativa vigente rispetto alla tipologia di lavori;
sia le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza, che può essere integrato anche successivamente, in sede di redazione del progetto esecutivo, ex art. 33 d.P.R. n. 207-2010;
sia, infine, il piano di smaltimento dei rifiuti.

4. Sempre con riferimento ai motivi del ricorso in primo grado non esaminate dal TAR, si deve rilevare che, ai sensi delle norme integrative del Bando di gara (punto 3.3.), quanto ai requisiti attinenti ai servizi di progettazione e coordinamento sicurezza, espressamente si prescrive che nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione, ovvero di attestazione SOA per progettazione insufficiente è necessario che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato sia in possesso dei requisiti generali e professionali, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al’art. 263 d.P.R. n. 207-2010.

Nel caso in esame, l’appellante, che ricade nell’ipotesi suindicata, ha indicato nominativamente i professionisti incaricati della progettazione per ogni singola categoria di lavorazione, con specificazione del professionista responsabile del coordinamento del gruppo di progettazione e del coordinamento della sicurezza.

Tale circostanza rende la partecipazione del concorrente alla gara del tutto indenne dalle censure di illegittimità che le attribuisce parte appellata, che erroneamente si riferisce al disposto di cui all’art. 37, comma 4, del Codice degli appalti, inapplicabile al caso in esame.

Inoltre, le contestazioni riguardanti l’ing. Cuzzilla sono parimenti infondate atteso che lo steso era stato indicato come collaboratore alla progettazione e, in tale veste, non era certo tenuto a possedere requisiti di qualificazione specifici.

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto per tali assorbenti motivi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado in quanto infondato.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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