Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-09, n. 202408115
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 08115/2024REG.PROV.COLL.
N. 07121/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7121 del 2021, proposto da
AT BE, GI BE e AM AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Comune di Cava de’ TI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 202/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Francesco Accarino e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La complessa vicenda che fa da sfondo al presente giudizio in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio, nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue.
2. Con quattro distinti ricorsi (n.r.g. 7/2016, 391/2016, 392/2016 e 843/2016), seguiti da plurimi motivi aggiunti, AM AL, GI BE e AT BE, proprietari di un complesso immobiliare a Cava de’ TI (che comprende anche una antica Torre di origine longobarda), avevano chiesto al TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, l’annullamento di vari provvedimenti del Comune di Cava de’ TI riguardanti abusi edilizi concernenti la loro proprietà.
3.1 Il complesso immobiliare consiste di due fabbricati: il primo costituito da un seminterrato, due piani fuori terra, oltre sottotetto e torre circolare in aderenza e da un ulteriore volume in aderenza adibito in parte a salone e in parte a garage pertinenziale; il secondo fabbricato costituito da piano seminterrato, piano terra, piano primo e sottotetto accessibile dall’esterno. Al piano terra esiste un porticato sui lati nord ed est; è presente, inoltre, un’area esterna con viali, aiuole, una piscina di forma irregolare, una tettoia con pannelli fotovoltaici. Sul lato est della proprietà sono presenti alcuni terrazzamenti e due piccoli casotti di legno di carattere precario. I due fabbricati presentano due viali di ingresso, con due accessi indipendenti, tramite cancelli automatici. Attraverso il primo si accede ad entrambi i fabbricati, mentre attraverso il secondo si accede al garage dell’immobile del primo fabbricato. I fabbricati sono comunicanti tra loro.
3.2 L’immobile de qua , per il quale il Comune aveva rilevato gli abusi, è connotato di una pluralità di titoli edilizi: c.e. n. 3294 del 15.5.1985 per l’esecuzione dei lavori di sostituzione edilizia del fabbricato rurale, previa demolizione del vecchio edificio; c.e. n. 3453 del 3.6.1986 per l’esecuzione dei lavori di variante al progetto di sostituzione edilizia assentita con concessione edilizia n. 3294/85, rilasciata; atto di asservimento del 12.4.1985; c.e. in sanatoria n. 1998 e n. 1999 del 16.1.2004; decreti nn. 1028, 1029, 1030, 1031 del 9.10.2003 concernenti autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico; DIA prot. n. 36979 del 30.5.2013 per la realizzazione di un impianto di produzione dell’energia elettrica da solare fotovoltaico su una tettoia insistente sulla particella 1752.
4. Il Comune, riscontrando divergenze significative da quanto autorizzato con i predetti titoli edilizi, adottava due ordinanze di demolizione ed annullava i titoli pregressi (ordinanze n. 392 e n. 495 del 2015).
4.1 Il contenuto dell’ordine demolitorio, che è rilevante anche ai fini di questo giudizio, può essere così riassunto dal testo delle ordinanze.
4.2 Ordinanza n. 495/2015 (primo fabbricato): “ Il vecchio fabbricato rurale in aderenza alla torre circolare non è stato demolito, come richiesto dalle concessioni nn. 3294/85 e 3453/86. Inoltre, è stato trasformato da fabbricato rurale ad edificio residenziale (omissis). In aderenza al vecchio fabbricato rurale è presente un volume edilizio di dimensioni in pianta di 21,20 x 9,60 mt circa e un piccolo prolungamento di 4,00 x 2,30 mt utilizzato in parte come salone e in parte come garage. Tale volume presenta un lato interrato, che non risulta autorizzato da alcun titolo edilizio (esiste una autorizzazione paesaggistica n. 142 del 30.08.2012 per la realizzazione di un garage interrato, una scala esterna e una tettoia, ma in data successiva un’istanza prot. n. 8511 del 06.02.2013 ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 è stata sospesa con nota prot. n. 12580 del 23.02.2013 con la motivazione, tra l’altro, che era stata presentata contemporaneamente (con lo stesso protocollo n. 8511 del 06.02.2013) anche una pratica di autorizzazione paesaggistica per un garage interrato ancora da realizzare). Inoltre, si evidenzia, di nuovo, che esso è stato richiesto come pertinenza di un immobile completamente abusivo (Omissis). Creazione di un nuovo ingresso indipendente con cancello automatico e viale di penetrazione a servizio del fabbricato non demolito. Sull’atto notarile di acquisto del 2.2.1996 è indicato che l’accesso all’immobile della sig.ra AL AM sarebbe dovuto avvenire attraverso la corte esterna del sig. BE AT (omissis). Sistemazione area esterna non autorizzata. Sul lato nord del vecchio fabbricato è stata costruita sul terrazzo a piano primo una tettoria a due falde con chiusura a veranda di dimensioni in pianta 4,00 x 7,60 mt e un’altezza variabile da 2,50 x 3,00 mt. ”
4.3 Ordinanza n. 392 (secondo fabbricato): “ Sul fabbricato non sono state autorizzate le opere di completamento del condono (porticato, completamento vani scala, rivestimento tompagni), che però, con qualche variazione, sono state già eseguite. Infatti il porticato, con struttura completamente in legno, è stato posto in opera sui lati nord ed est; un vano scala è stato chiuso creando un volume aggiuntivo sui lati est e sud; sull’altro vano scala (lato nord) è stato posto in opera un parapetto con creazione di un terrazzo che è stato unito ad un terrazzo che affaccia sul lato ovest. Le dimensioni in pianta del porticato sono: lunghezza 8,00 mt e profondità 5,70 mt (lato nord), lunghezza 13,50 mt e profondità 4,80 mt (primo tratto lato est), lunghezza 16,00 mt e profondità 5,00 mt (secondo tratto lato est). Piano Seminterrato: Diversa distribuzione interna e, tranne per gli ambienti sul lato sud utilizzati come garage e cantina, cambio di destinazione d’uso da depositi in abitazione (cucina-tinello, soggiorno, piccolo studio). Piano Terra: Diversa distribuzione interna e creazione di un volume verandato (dimensioni 2,50 x 2,90 mt e altezza variabile da 2,15 a 2,45 mt) in aderenza alla scala (lato sud). Piano Primo: Allungamento pianerottolo di arrivo del vano scala sul lato est, con creazione di un volume aggiuntivo e conseguente spostamento di finestra verso il prospetto esterno. Eliminazione balconi lato est. Terrazzo lato nord al di sopra del vano scala ed unione con terrazzo lato ovest (già menzionato precedentemente); Prospetto Ovest: tettoia in legno con copertura in tegole (dimensioni in pianta 3,00 x 6,50 mt e altezza variabile da 2,65 a 3,20 mt) posizionata a copertura di una base pavimentata; pensilina in legno (dimensioni 3,00 x 1,20 mt e altezza di circa 2,80 mt); allungamento balcone al piano primo (già menzionato); trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa al piano seminterrato. Prospetto Nord: oltre al porticato, è stato costruito un parapetto per la delimitazione di un terrazzo al piano primo (già menzionato); Prospetto Est: oltre al porticato e ai nuovi volumi del vano scala e del pianerottolo, risultano essere state create nuove finestre e variate altre aperture. Prospetto Sud: volume verandato e chiusura vano scala (già menzionati). La creazione del nuovo volume del vano scala ha comportato l’eliminazione di una finestra a piano terra. Sistemazione area esterna non autorizzata, con la presenza, anche, di terrazzamenti e di due gabbiotti, che però hanno carattere precario, sul lato est. Piscina a forma irregolare, di circa 70 mq, non autorizzata da alcun titolo abilitativo. La Denuncia di Inizio Attività prot. n.36979 del 30/05/2013 deve essere annullata poiché la tettoia costruita per la realizzazione dell’impianto solare fotovoltaico a servizio dell’abitazione, insieme al porticato costruito precedentemente, e alla tettoia posta sul lato ovest de fabbricato, supera il 30% della superficie coperta (nella proprietà il porticato da solo supera tale percentuale) ed inoltre perché si è in presenza di abusi preesistenti. ”
5. Seguiva da parte dei predetti proprietari il 24.2.2016 un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed una domanda di fiscalizzazione degli abusi, entrambi respinti dal Comune.
6. Dopo l’accertamento della mancata ottemperanza delle pregresse ordinanze del 2015, il Comune adottava la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001.
7. Con sentenza n. 202/2021, pubblicata il 25.1.2021, il TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, previa riunione dei ricorsi:
- riteneva non fondate le censure sul difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione, sul non avvenuto accordo e sulla modalità di demolizione della vecchia parte, sulla nullità dell’ordinanza di demolizione per pendente