Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2015-03-11, n. 201500722

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2015-03-11, n. 201500722
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500722
Data del deposito : 11 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00126/2015 AFFARE

Numero 00722/2015 e data 11/03/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2015




NUMERO AFFARE

00126/2015

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori R D, M D, M G, contro il comune di Roseto degli Abruzzi, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie - solo sospnsiva -;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 6 in data 12/01/2015, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveditorato interregionale opere pubbliche ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso notificato in data 29 ottobre 2010;

visto l’art 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n.205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso in fatto quanto esposto nel ricorso straordinario in questione, in particolare in ordine all’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n.9 del Comune di Roseto del 30 agosto 2010 di demolizione di opere considerate abusive;

considerato:

-che, nel caso in esame, si ritengono presenti i presupposti di diritto e di fatto ai quali le vigenti norme àncorano la possibilità che venga disposta, da parte dell’amministrazione competente, previo conforme parere del Consiglio di Stato, la sospensione degli atti impugnati ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n.1199 e dell’art.3,comma 4, della legge 21 luglio 2000, n.205, non apparendo allo stato evidenti le ragioni del respingimento da parte del Comune della domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti in data 16 marzo 2010;

-che, in particolare, si ritiene sussistente, tenuto conto dei risultati di un sommario esame del contenuto del ricorso, il requisito del danno grave e irreparabile;


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