Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-11-26, n. 201403695

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2014-11-26, n. 201403695
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403695
Data del deposito : 26 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01863/2014 AFFARE

Numero 03695/2014 e data 26/11/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014




NUMERO AFFARE

01863/2014

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da G E S, M G, M G, A T, S C, C C, E C, V P, M P, A C, S C, M M, S N, G P, V G, F S, A C, F S, A B, C D, M D, F S, A D, S P, C M, A N, C G, S M C, A G C,

contro

Università degli Studi di Palermo, per l’annullamento in parte qua della graduatoria del concorso per l’ ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno 2013-2014;

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 18 settembre 2014;

Visto l’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff P D I;


Premesso e considerato: che il ricorso in epigrafe, recante anche istanza di sospensiva, è stato presentato direttamente a questo Consiglio di Stato;

- che, ordinariamente e all’infuori di detta procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dal citato articolo 11, in sede consultiva, gli atti di ricorso e i relativi allegati devono essere trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente (articolo 49 del regolamento emanato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444), accompagnandoli con la richiesta del parere di competenza di quest’ultimo;

- che l’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha disciplinato la sospensione cautelare dell’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dispone che “la sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d. P.R. n. 1199 del 1971, su conforme parere del Consiglio di Stato”;

- che il ricorso è assistito dal necessario fumus boni juris, in considerazione dei molteplici precedenti giurisdizionali in tema di anonimato della prova ivi compreso il parere n. 7690 del 2012 reso da questa Sezione nell’Adunanza del 3 luglio 2013, le AA.PP. nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013 e l’ordinanza n. 499 del 2014 del C.G.A: Regione Siciliana in sede giurisdizionale;

- che l’esecuzione del provvedimento impugnato recherebbe grave e irreparabile danno agli interessati data l’imminente apertura dell’anno accademico;

- che l’Amministrazione dovrà riferire per la decisione di merito con apposita Relazione da trasmettere, in ossequio al diritto d’accesso, alla parte ricorrente insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, con concessione di congruo termine per repliche e controdeduzioni che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all’Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante la loro mancata presentazione.

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