Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-27, n. 202209244

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-27, n. 202209244
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209244
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 09244/2022REG.PROV.COLL.

N. 04852/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4852 del 2022, proposto da:
Cosmopol Security S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con Securline S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Securline S.r.l. in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti V M, G P e P C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Università degli studi Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rangers S.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Battistolli Servizi Integrati S.r.l., Coopservice S. Coop. p.a. e I.R.T.E.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Greco, Riccardo Paparella e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4843/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e di Rangers S.r.l. nella spiegata qualità;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore il Cons. L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022, gli avv.ti G P, Riccardo Paparella e Pierpaolo Pugliano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Cosmopol Security S.p.A. in proprio e quale mandataria di RTI con mandante Securline S.r.l., ha impugnato la sentenza impugna la sentenza del

TAR

Lazio, Sez. III Ter , n. 4843 del 2022 che ha definito il giudizio n. 632/2022, concernente l’esito della gara indetta dall’Università di Roma “La Sapienza” per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, custodia e guardiania presso la Città Universitaria e le sedi esterne, per la durata di 5 anni, respingendo il ricorso principale proposto dall’attuale appellante e accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Rangers S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Coopservice S. Coop. p. A., Battistolli Servizi Integrati S.r.l. e I.R.T.E.T. S.r.l..

L’appellante, con riferimento alla gara di che trattasi, quale seconda graduata ha impugnato il provvedimento n. 4625 prot. n. 0109527 del 23 dicembre 2021, con cui l’appaltante Università ha disposto l’aggiudicazione al costituendo

RTI

Rangers S.r.l., deducendo dinanzi al TAR, in sintesi, che tale raggruppamento illegittimamente fosse risultato aggiudicatario denunciando alcuni vizi invalidanti la sua ammissione e la sua permanenza in gara.

Il TAR ha escluso la sussistenza di tutti i vizi denunciati con il ricorso principale mentre ha accolto uno dei motivi del ricorso incidentale con cui si deduceva l’illegittimità dell’ammissione alla gara del

RTI

Cosmopol per omessa dichiarazione, da parte dell’ausiliaria Cosmopol S.p.a., di numerosi provvedimenti di esclusione da diverse gare di appalto, incidenti sull’affidabilità dell’impresa.

L’appellante in via preliminare impugna la sentenza per profili di rito.

Rammenta che il RUP, preso atto dei contenuti del ricorso principale integrato da motivi aggiunti e del ricorso incidentale, con note del 21 marzo 2022 ha disposto un supplemento istruttorio:

- sia nei confronti dell’aggiudicataria Rangers, con particolare riguardo alle vicende riguardanti Coopservice, poste in luce con il ricorso principale che avrebbero dovuto condurre, a dire della ricorrente principale, all’esclusione del

RTI

Rangers;

- sia nei confronti della Cosmopol Security, con particolare riguardo alle vicende poste in luce con il ricorso incidentale che avrebbero dovuto condurre, a dire della ricorrente incidentale, all’esclusione del

RTI

Cosmopol.

L’appellante riferisce di aver rappresentato, all’udienza fissata per la trattazione del merito in primo grado, la necessità e l’opportunità di attendere tali esiti, sollecitando a tale fine la stazione appaltante e di aver evidenziato che, altrimenti, la decisione del primo giudice non sarebbe potuta essere che di improcedibilità, in quanto l’attivazione di istruttoria sulla sussistenza in capo ad entrambe le concorrenti dei requisiti per l’ammissione alla gara, privava di definitività l’aggiudicazione impugnata, rendendo quindi improcedibile il giudizio.

Ciò posto, ha in ogni caso impugnato la sentenza nel merito, sia nel capo che ha disposto l’accoglimento del ricorso incidentale, sia nel capo che ha respinto tutti i motivi del ricorso principale.

L’Università si è costituita nel presente grado di giudizio dapprima solo formalmente e, a seguire, depositando memoria difensiva in vista della camera di consiglio, con cui ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e dell’intero appello.

Anche la parte controinteressata si è costituita depositando memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’istanza cautelare e dell’appello.

Con memoria del 17 giugno 2022 l’appellante ha chiesto misure cautelari monocratiche essendo stato adottato il provvedimento che comunicava l’intento di procedere all’affidamento in via d’urgenza dell’appalto a decorrere dalle ore 00.00 del 21 giugno 2022 ed evidenziando che, con nota in pari data, era stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva all’esito dei controlli.

Con decreto n. 2810 del 17 giugno 2022 è stata accordata la misura cautelare onde differire l’eventuale consegna del servizio alla data della decisione collegiale sull’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 3141 del 6 luglio 2022 è stata respinta l’istanza cautelare.

In vista della trattazione del merito l’appellante e la controinteressata hanno depositato memorie conclusive e repliche.

Con istanza depositata il 23 settembre 2022 la controinteressata appellata ha chiesto l’oscuramento delle generalità delle parti e delle persone fisiche menzionate negli atti processuali e nei documenti prodotti.

All’udienza pubblica del 27 settembre 2022, ascoltati i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunciata quando era ancora in corso l’istruttoria supplementare disposta dal RUP nei confronti di entrambi i raggruppamenti contendenti, onde verificare se sussistessero, nei confronti degli stessi, i presupposti per disporne l’esclusione, denunciati rispettivamente in corso di causa, con il ricorso principale e con il ricorso incidentale.

Di tanto da atto la stessa sentenza laddove, in più punti, ricorda che molti dei profili denunciati erano « allo stato oggetto di valutazione del RUP » tanto da fare salve « le ulteriori determinazioni che la stazione appaltante riterrà di adottare nei confronti tanto di detta società che del RTI aggiudicatario, all’esito dell’approfondimento istruttorio da questa avviato nelle more del presente giudizio ».

La controinteressata, nei suoi scritti difensivi, rappresentando che, con nota dell’Università del 13 giugno 2022, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in suo favore, ha inizialmente dedotto l’inammissibilità dell’appello evidenziando che il provvedimento che ha dichiarato efficace l’aggiudicazione non sarebbe un atto meramente confermativo ma una conferma in senso proprio, adottata all’esito di rinnovata istruttoria e, come tale da impugnare autonomamente.

A seguire, nella memoria conclusiva, ha eccepito comunque l’improcedibilità dell’appello, essendo stati l’ammissione alla gara l’aggiudicazione (esaminati nella sentenza impugnata), definitivamente sostituiti dal suindicato provvedimento definitivo e dalle presupposte nuove determinazioni del RUP, atti questi poi in effetti impugnati dinanzi al

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