Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-30, n. 201800634

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-01-30, n. 201800634
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800634
Data del deposito : 30 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2018

N. 00634/2018REG.PROV.COLL.

N. 06107/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6107 del 2013, proposto da:
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Per i Beni Archit. e Paes.Prov.Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

A D D, rappresentato e difeso dall'avvocato A M Cardo, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00188/2013, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale di un chiosco


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A D D;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Federica Varrone, e Tozzi in delega di Ciardo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’appello in esame l’odierna amministrazione appellante impugnava la sentenza n. 188\2013 con cui il Tar Lecce accoglieva l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di titolare della relativa licenza commerciale, al fine di ottenere l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale di un chiosco in zona vincolata limitrofa al mare.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza impugnata ritenendo legittima l’espressione di parere sfavorevole sull'istanza avanzata dal ricorrente con motivazione che fa riferimento alla necessità di salvaguardare e valorizzare il paesaggio tutelato, in conformità con le finalità cui è ispirato il PUTT/P e nella consapevolezza della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato.

Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 18\1\2018 la causa passava in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente, appare infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata da parte appellata in relazione alla mancanza di censure e doglianze specifiche.

In linea generale, pur dinanzi al generale onere di specificità dei motivi di gravame, costituisce jus receptum il principio per cui è da ritenere ammissibile se dallo stesso sia possibile desumere

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