Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-01, n. 202207639

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-01, n. 202207639
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207639
Data del deposito : 1 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2022

N. 07639/2022REG.PROV.COLL.

N. 02841/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Calculli e Vincenzo Gurrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LO OS in Roma, via Cicerone, n. 49;



contro

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera, Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi Erp, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 giugno 2022, tenuta da remoto, il Pres. Carlo Saltelli e udito per l’appellante l’avvocato Calculli, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con la sentenza segnata in epigrafe, all’esito di apposita attività istruttoria, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il verbale della Commissione Provinciale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica n. 4 del 21 settembre 2006, recante la sua esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Matera, e il verbale n. 9 del 26 ottobre 2006, con cui la predetta commissione ha successivamente respinto il ricorso avverso l’esclusione dalla graduatoria (ex art. 14 della legge regionale 19 novembre 1999, n.31).

Posto che l’esclusione era stata motivata dalla condizione del ricorrente di occupante abusivo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblico sito in Matera, via Monte Bianco, n. 2, il Tribunale, disattesa l’eccezione preliminare di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (per la asserita pendenza di un giudizio pregiudiziale dinanzi al giudice ordinario, pregiudizialità ritenuta non sussistente), ha giudicato infondati e inammissibili tutti i cinque motivi di censura prospettati, tutti in realtà imperniati sulla contestazione da parte del sig. -OMISSIS- della propria condizione di occupante abusivo dell’alloggio sito in Matera, alla via Monte Bianco, n. 2, sia perché quell’alloggio non avrebbe avuto neppure natura di alloggio di edilizia residenziale pubblica; sia perché egli sarebbe stato mero ospite dal fratello, a cui sarebbe appartenuto o comunque spettato l’alloggio stesso; sia perché l’asserita condizione di occupante abusivo sarebbe stata erroneamente desunta dall’amministrazione da una serie di atti illegittimi, quali l’accertamento/sopralluogo effettuato dai vigili urbani del Comune di Matera e dal successivo arbitrario frazionamento, anche catastale, di quell’alloggio in due autonome unità abitative, il tutto in palese violazione delle leggi n. 619 del 1952, n. 771/1986 e della legge regionale n. 31 del 1999.

2. L’interessato ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua dei seguenti motivi di gravame:

- Errores in judicando e in procedendo . Violazione del principio della domanda. Ultrapetizione e sostituzione alla P.A. Lesione dei principi della Giustizia Amministrativa. Contraddittorietà. Violazione di legge. Eccesso di potere per travisata, omessa od insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e di diritto. difetto di istruttoria e motivazione;

- Errores in judicando e in procedendo . Violazione artt. 99, 112 cpc. Violazione del principio della domanda. Omessa pronuncia; infrapetizione. Lesione dei principi della Giustizia Amministrativa (art. 24 Cost.) e del giusto processo. Contraddittorieta’ Omessa od insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneo apprezzamento dell’interesse. Violazione di legge: difetto di motivazione – difetto di presupposti legali: art. 3, comma 1, lett.g., L.R. 19.11.1999 n. 31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti – motivazione insufficiente – ingiusta manifesta; violazione di legge e falsa applicazione di legge: art. 2 e 3 L.R. 19.11.1999 n. 31 – L. 16.5.1952 n. 619;

Errores in judicando e in procedendo . Violazione di Legge: difetto di motivazione; difetto di presupposti legali: art. 3, comma 1, lett.g., L.R. 19.11.1999 n. 31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione insufficiente; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; violazione di legge e falsa applicazione di legge: art. 2 e 3 L.R. 19.11.1999 n. 31; art. 14 L. 11.11.1986 n.771;

- Errores in judicando e in procedendo . Violazione di Legge: difetto di motivazione; difetto di presupposti legali: art. 3, comma 1, lett.g., L.R. 19.11.1999 n. 31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione insufficiente; difetto di istruttoria; violazione L.7.8.1990 n. 241.

In via istruttoria è stata chiesta l’ammissione di apposita consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento delle specifiche caratteristiche di unicità ed unitarietà dell’alloggio in questione, nonché l’utilizzo di poteri ufficiosi per chiedere all’ATER di Matera a riferire se gli alloggi del Borgo La Martella in Matera, di pari genesi e tipologia di quello di cui si discute, siano stati ceduti (prima e dopo della legge 771/1986) unitariamente nella loro configurazione unitaria.

3. Né le amministrazioni appellate, né i controinteressati, tutti ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti in giudizio.

4.

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