Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300525

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300525
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300525
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00525/2023REG.PROV.COLL.

N. 01390/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2017, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F B C, V R, M E V, con domicilio eletto presso lo studio M E V in Roma, via Giovanni Amendola 46;



contro

Comune di C B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

L B, A M M, M M, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01237/2016, resa tra le parti relativa a ricorso per l'annullamento:

a) Ordinanza del Sindaco di C B 8 novembre 2011 n. 468 di “interruzione delle operazioni di pompaggio dell'acqua”, di “riempimento del volume del pozzo con idoneo getto di c.a.”, di realizzazione di un “opportuno intervento di risanamento” del solaio di copertura e di demolizione di “porzioni di intonaco pericolanti”, notificata l'8 novembre 2011 (doc. n. 1);

b) Ordinanza del Sindaco di C B 3 ottobre 2011 n. 411 di esecuzione di indagini tecniche per la verifica di lesioni e di agibilità dell'edificio di via Pratese n.70, C B, notificata il 4 ottobre 2011 (doc. n. 2);

c) atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti,

nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento:

d) dell'art. 16 del regolamento edilizio comunale di C B, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 144 e n. 145 del 5 dicembre 2005;

per la condanna:

del Sindaco di C B, quale Ufficiale di Governo, e del Comune di C B, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni, emergenti e da lucro cessante, conseguenti ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di C B;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Ravone Vincenzo e Cavini Sofia in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il sig. M M ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sez. III, n. 1237 del 20 luglio 2016, di rigetto del ricorso da egli proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di C B del 3 ottobre 2011, n. 411, di esecuzione di indagini tecniche per la verifica di lesioni e di agibilità dell'edificio di via Pratese 70, C B, notificata il 4 ottobre 2011, nonché dell’ordinanza dello stesso Sindaco dell’8 novembre 2011, n. 468, di " interruzione delle operazioni di pompaggio dell'acqua ", di " riempimento del volume del pozzo con idoneo getto di c.a .", di realizzazione di un " opportuno intervento di risanamento " del solaio di copertura e di demolizione di " porzioni di intonaco pericolanti ", notificata l'8 novembre 2011.

2. Dagli atti di causa emerge, in sintesi, quanto segue.

2.1. Il sig. M M è proprietario di un immobile sito in C B alla via Pratese n. 74, in cui risiede, e di un garage (in cui è situato un pozzo) e due appartamenti nell’immobile di cui al civico 70 della stessa via.

2.2. La sig.ra L B, residente in [...], con nota del 22 giugno 2010, chiedeva alla Polizia Municipale di C B di effettuare un controllo nel proprio immobile, lamentando la comparsa di crepe e cedimenti a seguito di alcuni lavori edili intrapresi dal M.

2.3. In seguito ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco, venivano emanate nei confronti dell’odierno appellante due ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 16 del Regolamento edilizio del Comune di C B e dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000: con la prima, del 3 ottobre 2011 n. 411, veniva ordinato al sig. M M - oltre che ai sig.ri Gino M e a L B, quali proprietari delle contigue porzioni immobiliari oggetto di lesioni fra solaio di copertura e parete - di far eseguire da tecnico idoneo le necessarie indagini e verifiche intese a stabilire l’entità delle lesioni e se le stesse incidessero sull’agibilità dell’edificio ed in quale misura, assegnando il termine di trenta giorni per l’adempimento; con ordinanza dell’8 novembre 2011 n. 468 veniva successivamente disposta l’immediata interruzione di ogni operazione di pompaggio dell’acqua e il riempimento del volume del pozzo (sito nel garage di proprietà di M Mario) con idoneo getto, ordinando nel contempo di realizzare un intervento di risanamento in prossimità del solaio di copertura degli edifici e di demolire le porzioni di intonaco pericolanti.

3. Per l’annullamento dei suddetti provvedimenti, il sig. M M ha proposto ricorso al Tar.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione del principio di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, della tipicità dell’atto amministrativo e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, per mancanza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva il vizio di incompetenza relativa (art. 5, co. 1°, legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 54 e 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la violazione dell’art. 16 del regolamento comunale edilizio di C B e dagli artt. 40 e 54 dello Statuto comunale di C B, in ragione della sussistenza nel caso di specie della competenza del Dirigente, e non del Sindaco, ad emanare i provvedimenti di cui trattasi.

3.3. Con il terzo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 3, 6 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 54, D. Lgs. n. 267/2000, oltre ai vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione, per errata istruttoria e travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduceva il vizio di sviamento di potere per mancanza di un interesse pubblico suscettibile di determinare l’adozione dei provvedimenti impugnati.

3.5. Con il quinto motivo lamentava la violazione dei principi del giusto procedimento per omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

3.6. Il ricorrente proponeva infine domanda di risarcimento dei danni connessi alle spese sostenute per la realizzazione (nel proprio garage di cui al civico 70) del pozzo artesiano e alla mancata utilizzazione dello stesso.

4. Si costituiva in resistenza il Comune di C B.

5. Nelle more del giudizio di primo grado il Sig. M proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Firenze, all’esito del quale il C.T.U. nominato dallo stesso Tribunale escludeva che “ le lesioni riscontrate siano causate o concausate dall’emungimento di acqua dal pozzo di proprietà del Sig. M Mario. Le lesioni indicano un movimento rigido tra i corpi di fabbrica conseguenza della mancanza di un collegamento strutturale fra di loro ”.

6. Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 1237 del 20 luglio 2016, rigettava il ricorso.

6.1. Quanto ai primi due motivi, riteneva il giudice di prime cure , che, all’epoca dell’adozione delle ordinanze contingibili, sussistevano in base ad un apprezzamento di carattere prudenziale i requisiti richiesti per l’emanazione di tali atti. In particolare, la sussistenza di un pericolo di danno, anche se solo potenziale, consentiva di ricomprendere entrambe le ordinanze nell’ambito dei provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del D.lgs. 267/2000 di competenza del Sindaco.

Gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo disposto in corso di causa dal Tribunale di Firenze in diverso procedimento, che aveva escluso che la causa delle lesioni fosse l’emungimento di acqua dal pozzo di proprietà del sig. M, non poteva inficiare retroattivamente la legittimità degli atti dell’amministrazione, che aveva legittimamente agito con prudenza a fronte della perizia del tecnico di parte della sig.ra B che aveva rappresentato un rischio di crollo.

6.2. Quanto al terzo motivo, il Tar evidenziava come la mancata menzione nel provvedimento impugnato della perizia del tecnico del ricorrente era da ricondurre al fatto che quest’ultima era stata depositata solo una volta decorso il termine di trenta giorni indicati dall’amministrazione.

6.3. Quanto al quarto motivo, l’interesse pubblico veniva ritenuto palesemente sussistente di fronte al rischio potenziale di crollo negli immobili contigui.

6.4. Quanto al quinto motivo, veniva esclusa la natura viziante dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il ricorrente era stato in grado di interloquire con l’amministrazione e, in ogni caso, erano state esplicitate le ragioni d’urgenza connesse all’emanazione delle ordinanze contingibili impugnate.

6.5. La legittimità dell’azione amministrativa, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico messo in pericolo da una situazione potenzialmente lesiva, conduceva al rigetto della domanda risarcitoria.

7. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. M M, articolato nei seguenti motivi di ricorso:

I) “Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di norme processuali (art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., con riferimento agli art.li 115 e 116, c.p.c.; principi emergenti). Violazione e/o errata applicazione di norma di legge (art. 2967 c.c.; onere della prova – principi desumibili). Illegittima e/o errata e/o illogica pronuncia su capo determinante della controversia (sussistenza dei presupposti di “contingibilità” ed “urgenza”). Motivazione errata, contraddittoria ed illogica su punto decisivo della controversia”;

II) “Error in iudicando illegittima e/o errata pronuncia su capo determinante della controversia. (primo motivo di ricorso: violazione dell’art. 97 Cost.; art. 1 L. 241/1990; art. 54 D. Lgs. n° 267/2000

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi