Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-30, n. 201905384
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Pubblicato il 30/07/2019
N. 05384/2019REG.PROV.COLL.
N. 01917/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2013, proposto dal signor:
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D C in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 142;
contro
il Comune di Angri, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione II, 24 luglio 2012 n.835, che ha respinto il ricorso n.1558/1996 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 18 marzo 1996 prot. n.1746, notificato il giorno 22 marzo 1996, con il quale il Sindaco del Comune di Angri ha respinto l’istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n.724 presentata il giorno 1 marzo 1995 prot. n.4353 da C R quale proprietario, per opere abusive realizzate in via Ponte Aiello e consistenti in una casa di abitazione, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 luglio 2019 il Cons. F G S e udito per la parte ricorrente appellante l’avvocato C D C per delega dell'avvocato Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente appellante ha presentato al Comune di Angri, con istanza 1 marzo 1995 prot. n.4353 la richiesta di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, cd condono edilizio, in base all’art. 39 della l. 23 dicembre 1994 n.724 per una casa di abitazione di sua proprietà che si trova in quel Comune in via Ponte Aiello (doc. 3 ricorrente appellante, istanza), ed ha ricevuto un diniego con provvedimento 18 marzo 1996 prot. n.1746, che in motivazione afferma “le opere di cui alla richiesta concessione…non risultano completate al rustico alla data del 31 dicembre 1993 come da accertamento della vigilanza urbanistica del 8 agosto 1994” (doc. 2 ricorrente appellante, provvedimento).
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro tale diniego;in motivazione ha affermato che sulla domanda di condono non poteva ritenersi formato il silenzio assenso, e che dell’ultimazione dell’immobile alla data indicata, ovvero quella limite prevista dalla legge per ottenere la sanatoria, non vi era prova.
Contro questa sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi:
- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 39 della l. 724/1994 citata, sostenendo che i presupposti per la formazione del silenzio assenso vi sarebbero invece stati. A suo avviso infatti il completamento dell’opera alla data prevista risulterebbe (appello, p. 6) da una relazione tecnica asseverata datata 6 maggio 1995 e protocollata al Comune il 7 giugno 1995 al n.11234/a, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 31 marzo 1995 prot. n.6729 presentata al Comune e dall’accatastamento del bene del giorno 11 dicembre 1995, e sulla base della sussistenza di questo presupposto, il condono si sarebbe dovuto ritenere tacitamente assentito;
- con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 10 bis della l. 10 agosto 1990 n.241, per omissione del preavviso di diniego.
Il Comune non si è costituito.
All’udienza del 23 luglio 2019, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il primo motivo di esso, per cui sull’istanza del ricorrente appellante si sarebbe già formato il silenzio assenso, è infondato.
2.1 Sotto un primo profilo, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che il silenzio assenso su una domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 39 della 724/1994 si può produrre solo se per il rilascio della sanatoria vi siano tutti i requisiti formali e sostanziali, e in particolare risulti che le opere in questione sono state ultimate alla data prevista: in tal senso, C.d.S. sez. VI 6 febbraio 2019 n.897 e sez. V 20 agosto 2013 n.4182, specifica sul punto.
2.2 Tanto premesso, la prova della commissione dell’abuso entro la data limite entro la quale si può richiedere la sanatoria spetta all’interessato, ovvero a chi l’abuso intende sanare, e se non è offerta in giudizio comporta che il condono non possa essere accordato: per tutte, C.d.S. sez. VI 1 aprile 2019 n.2115 e 14 novembre 2014 n.5597. Nel caso di specie la prova richiesta è però mancata. Sotto un primo profilo, non è possibile, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente appellante, identificare la prova richiesta con la presunta non contestazione di quanto egli afferma da parte dell’amministrazione contumace. E’ infatti insegnamento giurisprudenziale costante che in materia di prova nel processo amministrativo il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. trova applicazione temperata dal fatto per cui il processo in questione consegue normalmente ad un precedente procedimento amministrativo, che ne costituisce insieme il presupposto e l'oggetto e si compie mediante atti pubblici, dotati di efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2700 c.c., o che comunque l’amministrazione tiene fermi nelle loro risultanze a prescindere dalla sua condotta processuale in cui non abbia ritenuto di costituirsi per far valere le proprie difese: per tutte, C.d.S. sez. III 26 febbraio 2016 n. 799 e 27 febbraio 2018 n.1160.
2.3 Sotto un secondo profilo, poi, non si può evidentemente dare valore di prova alle dichiarazioni della parte interessata, contenute nella domanda di sanatoria o altrove, come afferma la parte stessa a p. 6 dell’appello.
3. Il secondo motivo di appello va a sua volta respinto, dato che quanto sopra dimostra che la decisione dell’amministrazione non poteva essere diversa, caso in cui, per costante giurisprudenza che come tale non richiede puntuali citazioni, l’omissione del preavviso di diniego è irrilevante.
4. Nulla per spese, perché l’amministrazione non si è costituita.