Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-19, n. 201001000

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-02-19, n. 201001000
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001000
Data del deposito : 19 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10331/2004 REG.RIC.

N. 01000/2010 REG.DEC.

N. 10331/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10331 del 2004, proposto da P A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D P, S G e F M G, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini 12, presso l’avv. Grassi;

contro

Il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione Art.14 D.Lgs 5/10/2000 n. 298, la Direzione Generale per il Personale Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Aio Mariggio' e Gian Luca B, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione I n. 00711/2004, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di colonnello.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avv. Meschini e l'avv. dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il TAR della Toscana, Sez. I, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso proposto dal Tenente colonnello dei C.C. P A F avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2002.

Il Tribunale, richiamata la disciplina in materia di avanzamento, riteneva che l’impugnata valutazione non fosse censurabile in quanto:

è orientamento pacifico della giurisprudenza che l’avanzamento degli ufficiali sia regolato dalla scelta per merito assoluto;

le valutazioni compiute dalle Commissioni di avanzamento sono caratterizzate da amplissima discrezionalità, essendo riferite ad ufficiali dotati di ottimi precedenti di carriera;

il giudice amministrativo può sindacare, a parte le violazioni del procedimento, solo macroscopiche incongruenze dei giudizi, di cui il ricorrente non aveva dato prova;

non è rilevabile un difetto di motivazione o di istruttoria;

non sussiste l’obbligo di verbalizzare, nel giudizio finale collegiale, le ragioni di ciascun membro a fondamento del proprio giudizio individuale.


2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello il Ten. Col. Fusilli, deducendo le seguenti censure:

2.1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 298 del 2000;
del D.Lgs. n. 490 del 1997;
degli artt. 25 e 26 della L. n. 1137/1955, come successivamente integrata, e dell’art. 13 del D.M. n. 571 del 1993- Difetto ed erroneità della motivazione;
travisamento;
contraddittorietà.

Il ricorrente, per l’anno 2002, è stato valutato idoneo, ma non iscritto in quadro perché collocato al 57^ posto, con punti 27,42, della graduatoria di merito e cioè fuori dal numero dei posti corrispondenti a quelli delle promozioni da effettuare per detto anno.

Dal verbale n. 2 del 4/3/2002, redatto dalla Commissione di avanzamento, emergerebbe l’illegittimità dell’intero iter procedurale seguito dalla Commissione, che si è limitata ad elencare, in modo sommario, le varie fasi in cui è articolato il procedimento di valutazione senza fornire alcun elemento utile per la ricostruzione del procedimento seguito in ordine al corretto uso del potere tecnico discrezionale di giudizio della Commissione.

Da qui l’erroneità della sentenza che ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo, invero, possibile ricostruire come la Commissione abbia valutato elogi ed encomi, incarichi ricoperti di particolare responsabilità, le specifiche attitudini e versatilità dimostrate nei diversi impieghi e, complessivamente, la specifica progressione di carriera.

Dall’esame della documentazione caratteristica emergerebbero elementi sufficienti a dimostrare che la Commissione ha agito, nei confronti dell’appellante, con metro di giudizio particolarmente riduttivo rispetto a quello adoperato nei confronti degli altri scrutinati (in particolare, nei confronti dei ten. col. M e B).

Vi sarebbe, inoltre, contraddittorietà fra le aggettivazioni usate dai commissari singolarmente rispetto a quelle compilate dai superiori diretti nel giudizio finale.

Vi sarebbe, quindi, una assoluta non corrispondenza fra le valutazioni e la documentazione degli atti e l’attribuzione del relativo punteggio.

2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 della L. n. 1137 del 1955 e dell’art. 13 del D.M. n. 571 del 1993.

Nei giudizi espressi ogni componente, anziché attribuire ad ogni ufficiale giudicato un punto di merito da 1 a 30, si è espresso ricorrendo all’uso dei centesimi in violazione delle previsioni normative.

2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 della L. n. 1137 del 1955;
violazione del D.M. 2 novembre 1993. Difetto di motivazione.

Emergerebbe dal verbale n. 2 del 4/3/2002 che la Commissione ha omesso di verbalizzare le ragioni esposte da ciascun membro della Commissione a fondamento delle proprie ragioni.

Sotto tale profilo, sarebbe errata la sentenza che ha ritenuto che le norme richiamate non impongano l’obbligo di verbalizzare le ragioni di giudizio dei singoli commissari.

3. L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio.

4. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 13 ottobre 2009 e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Con i motivi di gravame, afferenti sostanzialmente alla individuazione della esatta natura ed estensione dei poteri esercitabili dalla amministrazione militare, in materia di promozione a scelta degli ufficiali superiori delle Forze Armate (nel caso di specie promozione al grado di colonnello dell’Arma dei Carabinieri), l'appellante (richiamando le censure articolate in primo grado), deduce l’erroneità della sentenza impugnata, con cui è stata respinta la domanda di annullamento della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di colonnello per l’anno 2002, essendosi classificato al 57° posto degli idonei con punto di merito 27,42, ma al di fuori del numero degli iscrivibili in detto quadro.

Sostiene l’appellante che il Tribunale amministrativo avrebbe erroneamente disatteso le ragioni del ricorso da lui presentato avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2002, senza tener conto delle risultanze documentali e del curriculum, ed avallando l’uso di criteri illogici e disomogenei da parte della Commissione superiore di avanzamento.

Il Collegio è dell’avviso che le censure non possano trovare accoglimento.

Giova, ai fini del decidere, brevemente richiamare i limiti propri del sindacato giurisdizionale in subiecta materia, per come individuati dall’ormai consolidata giurisprudenza.

Costituisce orientamento ben consolidato di questo Consiglio di Stato, che dall’altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli ufficiali scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingono direttamente il merito dell’azione amministrativa) discende l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale solo entro i limiti dei vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1997, nr. 91;
Cons. Stato, sez. IV, n. 912/09;
28 dicembre 2005, nr. 7427;
id. 14 febbraio 2005, nr. 440;
id. 14 dicembre 2004, nr. 7949;
id. 27 aprile 2004, nr. 2559;
id. 17 dicembre 2003, nr. 8278;
id. 18 ottobre 2002, nr. 5741;
id. 30 luglio 2002, nr. 4074;
id. 3 maggio 2001, nr. 2489).

Sulla scorta di tali principi, con specifico riferimento all’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo, si è affermato che il giudice amministrativo:

- non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7397;
id. nr. 440/2005, cit.;
id. nr. 7949/2004, cit.;
id. nr. 4074/2002, cit.);

- ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.;
id., nr. 440/2005, cit.;
id. nr. 7949/2004, cit.;
id. nr. 4074/2002, cit.;
id. 1 settembre 1999, nr. 1387);

- non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.;
id. 5 aprile 2005, nr. 1515;
id. nr. 440/2005, cit.).

Di tali principi il giudice di primo grado, nella articolazione della decisione, ha mostrato di essere consapevole, richiamandoli, sia pur sinteticamente, nella motivazione della sentenza impugnata.

Il primo giudice, infatti, ha proceduto a verificare l’assenza di elementi di macroscopica incongruenza o criticità, che avrebbero potuto disvelare il prospettato vizio di eccesso di potere in senso relativo sotto il profilo dell’impropria applicazione in generale dei criteri legali di valutazione.

La mancata prova, da parte del ricorrente, di tali elementi di incongruenza e criticità ha consentito al TAR di disattendere i profili di illegittimità che su di essi si basavano.

Allo stesso modo, il riferimento alle capacità, alla qualità dei percorsi formativi e degli incarichi ricoperti, alle aggettivazioni che accompagnano i singoli giudizi, non è assolutamente in grado, per come riportato nell’atto di appello, di dimostrare la macroscopica irragionevolezza e incongruità dei giudizi valutativi della commissione.

Occorre ricordare che in sede di giudizio di avanzamento al grado superiore degli ufficiali delle Forze armate il numero dei titoli di studio e delle benemerenze riportati dal singolo candidato non è elemento che da solo possa giustificare la pretesa ad una valutazione superiore a quella espressa nei confronti di candidati in possesso di un numero inferiore, atteso che la Commissione superiore di avanzamento è chiamata ad esprimere un giudizio complessivo nel quale assumono rilievo indivisibile gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati (C. Stato, IV, 10.5.2007, n.2250;
n. 3378/08).

In sede di valutazione dei titoli, la commissione di avanzamento deve considerare i titoli maturati nel corso della intera carriera degli scrutinati, senza effettuare una sommatoria dei titoli stessi (come i corsi frequentati, gli elogi, gli encomi), ma procedendo ad una complessiva ponderazione, che non può consistere nella meccanica valutazione delle risultanze documentali (in tal senso, C. Stato, III, 14.10.2003, n.2973).

In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074;
n. 2642 del 2000 cit.;
n. 951 del 1998 cit.;
24 marzo 1998, n. 495;
10 marzo 1998, n. 397;
sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282;
sez. III n. 726/96 cit.).

Nella fattispecie, facendo applicazione di tali principi, non appare dimostrato che la Commissione abbia agito in maniera particolarmente riduttiva nei confronti del ten. Col. Fusilli.

Né l’aver usato, nella valutazione delle qualità morali e di carattere, espressioni diverse (ma equipollenti) a quelle usate dai superiori diretti nel giudizio finale può in alcun modo dimostrare una contrazione del metro valutativo, ben potendo la Commissione esprimersi con termini diversi da quelli risultanti dalla documentazione del candidato, purchè sostanzialmente equivalenti.

Neppure colgono nel segno le censure attinenti alla valutazione degli incarichi ricoperti, che, com’è noto, costituiscono giudizio di merito riservato all’Amministrazione, non sindacabile in sede giudiziaria se non per palesi incongruenze o macroscopici errori di valutazione(Cons. St., IV Sez., n. 5942 del 2001), qui però non ravvisabili.

Costituisce, del resto, principio del tutto incontestato che non si devono considerare gli incarichi svolti dagli ufficiali interessati al giudizio in maniera isolata e atomistica, bensì nel quadro di una valutazione complessiva di tutta la carriera degli scrutinandi (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 6668/02;
30 luglio 2002, n. 4074;
n. 2642 del 2000 cit.;
n. 1849 del 1999 cit.;
n. 951 del 1998 cit.;
24 marzo 1998, n. 495;
sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).

Ancora, non colgono nel segno le critiche svolte dall’ appellante circa l’utilizzazione nel giudizio oggetto del presente gravame di centesimi di punto anziché di punteggi da 1 a 30.

Invero, non solo il criterio è stato uguale per tutti i candidati e non ha comportato variazioni nella graduatoria, come ha ritenuto il TAR, ma altresì l’appellante non è stato in grado di dimostrare che l’utilizzazione del punteggio da lui invocato avrebbe potuto tradursi in una modifica tale della graduatoria da comportare il suo inserimento nell’aliquota degli ufficiale da promuovere.

Quanto, poi, alla censura di omessa verbalizzazione delle ragioni esposte da ogni singolo componente della Commissione a fondamento delle proprie valutazioni, ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento. L’ apprezzamento complessivo finale dei titoli e delle qualità del candidato costituisce, invero, giudizio di sintesi, basato sulle valutazioni dei singoli commissari, che non devono, però, trovare meccanico riscontro nel giudizio finale, ma essere nello stesso interpretate e trasfuse.

3. Per le suesposte considerazioni l’ appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti del le spese del presente grado di giudizio.

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