Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-30, n. 202308084
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 08084/2023REG.PROV.COLL.
N. 06982/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2023, proposto da Società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B, D P, G L P, F C, G F, D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionali, Commissione Vigilanza Contabile sulle Società Sportive Società Calcio - Covisoc, non costituiti in giudizio;
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Brescia Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.a., Società Sportiva Bari Calcio S.p.a., Unione Sportiva Catanzaro 1929 S.r.l., As Cittadella S.r.l. Unipersonale, Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us Cremonese S.p.a., Feralpisalo' S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Football Club S.p.a., Parma Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., Unione Calcio Sampdoria S.p.a., Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, Fussball Club Sùdtirol Gmbh - S.R.I., Ternana Calcio S.p.a., Venezia Fc S.p.a., non costituiti in giudizio;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F S e dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F S, e dall'avvocato S S con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13173/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, di Brescia Calcio S.p.A., di AC Perugia Calcio S.r.l., del Comune di Perugia, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Reggio Calabria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Benelli, Patera, Fraccastoro, Astorre, Cintioli, Viglione, Fidanzia, Festa, Santoro, Presutti, Laudani, Fenoglio, Zetti, Bromuri, Pezzali e D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani. È dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Brugnano, Squillaci e Miceli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Reggina 1914 s.r.l. è una Società sportiva che, durante il campionato 2022-2023, in data 19 dicembre 2022, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, “ per l'omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali ”, ex art. 40 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. In particolare, è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019, la quale prevedeva un pagamento solo parziale dei crediti di Erario ed Enti previdenziali.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decisione in data 9 - 12 giugno 2023, dopo aver ritenuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l’accesso alla procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi.
3. La sentenza ha omologato il piano proposto dalla Società Reggina, che prevedeva, con riferimento ai debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) in scadenza al 31 dicembre 2022, il relativo pagamento della somma finale entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023).
4. L’adempimento dei debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) è stato assolto dalla Società Reggina in data 5 luglio 2023.
5. La COVISOC, con nota datata 30 giugno 2023, ha ritenuto che “ per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo ”.
6. Avverso tale nota la Società Reggina ha proposto ricorso innanzi alla stessa COVISOC che, con decisione in data 6 luglio 2023, lo ha rigettato.
7. Con delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B 2023-2024.
8. La Società Reggina ha quindi proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, che è stato rigettato con decisione 20 luglio 2023, n. 64 (dispositivo datato 21 luglio 2023).
9. La Reggina 1914 s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e dei precedenti provvedimenti (tra gli altri, la decisione della COVISOC del 30 giugno 2023, la decisione della COVISOC del 6 luglio 2023, la delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.). La società ha altresì richiesto, in via subordinata, l’annullamento del C.U. 169/A.
10. Con sentenza n. 13173, pubblicata in data 7 agosto 2023, il TAR ha rigettato il ricorso.
11. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Reggina 1914 s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: “ I. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi 1,2,3,4,5,6 e 8 del ricorso di primo grado, ritenendo che la Reggina fosse tenuta al pagamento dei propri debiti nel termine perentorio del 20 giugno 2023 e che, nondimeno, non sussiste sul punto alcun contrasto tra Ordinamento Statale e Ordinamento Sportivo. Illogicità e irragionevolezza. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta disparità di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali è stata consentita al Lecco (CU. N. 10/A) e non alla Reggina. III. Error in iudicando ed omessa pronuncia con riferimento alla censura dedotta nel ricorso di primo grado in via preliminare ed avente ad oggetto la palese illegittimità della decisione del