Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-29, n. 201007197
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N. 07197/2010 REG.DEC.
N. 09274/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2005, proposto dal Comune di Caivano, rappresentato e difeso dagli avv. F I e V P, con domicilio eletto presso Studio Manni in Roma, viale Angelico, n. 193;
contro
M. Group Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto presso l’ avv.to Armando Placidi in Roma, via Castrense, n. 7;
nei confronti di
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il C.L.E.S.-Comitato per il lavoro e Ll’ emersione del sommerso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 10224/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO INDIVIDUALE DI EMERSIONE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del C.L.E.S. e della Società M Group;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l' udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere B R P e uditi per le parti gli avvocati Pagnano in proprio e per l’ avv.to Iadanza, G.Rianna in sostituzione dell’ avv.to A R e l’ avvocato dello Stato Urbani Neri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con delibera del 13.05.2003 il Comitato per il lavoro e l’ emersione del lavoro sommerso (C.L.E.S.) costituito presso la Direzione provinciale del lavoro di Napoli, nel quadro delle iniziative consentite dall’ art. 1 bis della legge n. 383/2001, e successive modificazioni, per l’ emersione del lavoro sommerso, approvava il piano individuale predisposto dall’ intermediario dott. Roberto D F nell’ interesse della Società M Group a r.l., operante nel territorio del Comune di Caivano.
Il piano prevedeva l’ emersione dal lavoro sommerso di dieci lavoratori e la regolarizzazione di opere abusive realizzate presso lo stabilimento produttivo.
In prosieguo l’ Amministrazione verificava che, ai fini dell’ adozione della delibera del C.L.E.S., era stato acquisito il parere del comune di Striano e non del Comune di Caivano, quest’ ultimo competente al rilascio secondo quanto previsto dall’ art. 1 bis, comma 5 bis, della legge n. 383/2001 per l’ incidenza del piano sugli interessi urbanistici e ambientali afferenti al proprio territorio.
La Direzione provinciale del lavoro di Napoli provvedeva, quindi, a richiedere l’ avviso del Comune di Caivano che, con nota del 30.07.2003 - previo riscontro del carattere abusivo di numerosi manufatti da utilizzare nell’ ambito del piano di emersione - riteneva non sostenibile la presenza sul proprio territorio di un’ ulteriore iniziativa nel settore dell’ igiene ambientale e delle attività connesse
Il C.L.E.S. con delibera del 21.02.2005, preso atto del parere di segno negativo rilasciato dal Comune di Caivano, disponeva l’ annullamento del proprio precedente deliberato del 13.05.2003 di approvazione del piano di emersione redatto dal dr. D F nell’ interesse della Soc. M Group.
Avverso tale ultima determinazione la Società interessata insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania denunciando motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, emessa in forma semplificata, il T.A.R. adito annullava la delibera impugnata, riscontrando vizi di violazione dell’ obbligo di preventiva comunicazione dell’ avvio di procedimento e di difetto di motivazione in ordine all’ interesse pubblico giustificativo dell’ atto di autotutela.
Avverso detta sentenza il Comune di Caivano ha proposto atto di appello ed ha eccepito, in via preliminare, l’ inammissibilità del ricorso di prime cure per l’ omessa chiamata in giudizio del Comune nella qualità di contraddittore necessario;nel merito, ha confutato le statuizioni del T.A.R. concludendo per l’ annullamento della decisione impugnata.
Si è costituita in resistenza la Soc. M Group che ha eccepito l’ inammissibilità dell’ appello per difetto di legittimazione all’ impugnativa del Comune di Caivano e l’ infondatezza nel merito dei motivi dedotti.
Si è altresì costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e della politiche sociali ed ha depositato una relazione e documenti relativi all’ oggetto del contendere.
All’ udienza del 04.06.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). Va disattesa l’ eccezione di difetto di legittimazione del Comune di Caivano ad impugnare la sentenza del T.A.R. di annullamento della delibera del C.L.E.S.
Per pacifica giurisprudenza la legittimazione ad appellare va riconosciuta anche ai soggetti che, pur non essendo contraddittori necessari nel giudizio di primo grado e non avendo assunto la qualità di parte in quel giudizio, abbiano un autonomo interesse al mantenimento del provvedimento impugnato in quella sede, perché produttivo di effetti in vantaggio della sfera giuridica di chi non ha partecipato al giudizio (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 6701 del 30.10.2009;n. 6097 del 30.10.2009).
Nella specie è indubbio che il Comune di Caivano - il cui territorio è coinvolto dall’ esecuzione del piano di emersione, che prevede la regolarizzazione di manufatti abusivamente realizzati ed oggetto di plurimi interventi sanzionatori del Comune stesso - ha una qualificata posizione di interesse alla conservazione dell’ assetto derivante dalla delibera del C.L.E.S., preclusiva della realizzazione del piano ed annullata dalla sentenza del T.A.R. oggetto dell’ odierna impugnativa.
2.1). Nel merito l’ appello è fondato;ciò esime il Collegio dall’ esame dell’ eccezione formulata del ricorrente di inammissibilità del ricorso di primo grado per la sua mancata notifica anche al Comune di Caivano.
2.2). Il Comune appellante fondatamente contesta la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha dichiarato l’ illegittimità della delibera del C.L.E.S. del 21.02.2005 - di annullamento in via autotutela del proprio precedente deliberato del 13.05.2003 di approvazione del piano di emersione redatto dal dr. D F nell’ interesse della Soc. M GROUP - per l’ omessa comunicazione alla Società medesima dell’ avvio del procedimento.
La mancata acquisizione del parere del Comune di Caivano sulla compatibilità urbanistica/ambientale dei manufatti compresi nel piano di emersione - che l’ art. 1 bis, comma 5 bis, della legge n. 383/2001, qualifica come “ vincolante ” - determinava un ineludibile effetto viziante della delibera oggetto di riesame, cui in alcun modo avrebbe potuto ovviare la partecipazione al procedimento della Società interessata.
Trova, quindi, applicazione la regola di cui all’ art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, secondo la quale l’ omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello adottato.
2.3). Sotto ulteriore profilo deve rilevarsi il Comune di Caivano, con nota del 19.01.2005, aveva reso edotta la Soc. M Group della sollecitazione rivolta al C.L.E.S. a procedere alla revoca dell’ atto di approvazione del piano di emersione, perché rilasciato in difetto del parere vincolante dell’ ente locale territorialmente competente.
In base a detta conoscenza dell’ inizio di procedimento acquisita “ aliunde ” la Soc. M Group era, quindi, in condizione di poter interloquire avanti al predetto al C.L.E.S. con prospettazioni opposte alla richiesta avanzata dal Comune.
2.4). E’ altresì fondato il motivo di appello che investe la statuizione del T.A.R. che ha ritenuto l’ atto di annullamento d’ ufficio viziato per l’ omessa esternazione delle ragioni giustificative dell’ atto di ritiro, in presenza dell’ affidamento ingenerato nel destinatario dall’ iniziale approvazione del piano di emersione risalente al 13.05.2003.
Al riguardo correttamente pone in rilievo il Comune istante che il conclamato vizio della delibera del 13.05.2003 - emessa in base a parere del Comune di Striano, anziché del Comune di Caivano territorialmente competente - rendeva il provvedimento all’ evidenza esposto alla possibile statuizione di annullamento da parte del C.L.E.S., con delibera ripristinatoria del corretto riparto delle attribuzioni degli enti locali nella materia “ de qua ”.
Emerge, inoltre, dal contenuto della nota del comune di Caivano n. 33/seg. del 19.01.2005 che la Soc. M Group aveva in data 14.01.2005 dato notizia dell’ inizio dei lavori programmati nell’ ambito del programma di emersione. Con la medesima nota il Comune, nel prendere atto di quanto precede, aveva prontamente diffidato la società M Group “ dall’ intraprendere qualsivoglia opera e/o lavoro edile ”.
L’ atto di revoca del piano di emersione è poi intervenuto entro ristretto termine il 21.02.2005, in una situazione in cui non può invocarsi alcun consolidamento con riguardo al completamento dei lavori, mentre gli effetti permanenti della delibera che aveva approvato il piano di emersione in ordine alle posizioni dei lavoratori stranieri interessati giustificano l’ adozione dell’ atto di ritiro, onde impedire il perpetuarsi nel tempo di situazioni “ contra legem ”.
3). La Soc. M Group ripropone i motivi articolati avanti al T.A.R. ed assorbiti in sede di decisione.
3.1). Diversamente da quanto dedotto dalla società predetta l’ art. 1 bis della legge n. 383/2001 non assegna al C.L.E.S. un definita durata temporale.
Le disposizioni invocate attengono ai termini da osservare nei procedimenti di esame dei piani di emersione, ma non incidono sulla durata in carica del Comitato.
Si versa a fronte di un organo straordinario istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, la cui concreta operatività permane fin quando si renda necessario l’ esercizio delle attribuzioni assegnate e, segnatamente, nei casi in cui si debba procedere al riesame di legittimità di deliberati in precedenza adottati.
3.2). La delibera del 21.02.2005 non è viziata per difetto di motivazione.
In presenza del parere negativo del comune di Caivano, cui l’ art. 1 bis, comma 5 bis, della legge n. 383/2001 assegna valore “vincolante”, nulla doveva aggiungere il C.L.E.S. oltre la mera ricognizione del suo contenuto di segno negativo, restando preclusa ogni altra scelta divergente dal parere comunale.
3.3). La lettera del richiamato art. 1 bis, comma 5 bis è, inoltre, chiara nel qualificare come vincolante il parere del Comune i cui interessi urbanistici e ambientali sono coinvolti dal piano di emersione e non lascia spazio a interpretazioni tese a limitare il suo valore cogente nei confronti dell’ organo cui spetta l’ approvazione del piano di emersione.
Inoltre, la possibilità per il C.L.E.S. di provvedere autonomamente nel caso in cui il parere non intervenga trascorsi 30 giorni dalla sua richiesta, non consente di considerare legittime le fattispecie, come quella di cui è controversia, in cui il parere di cui trattasi non sia stato mai richiesto ed, in conseguenza, il Comune territorialmente competente non è stato posto in condizione di interloquire nel procedimento volto all’ approvazione del piano di emersione.
Per le considerazioni che precedono l’ appello va accolto e, per l’ effetto, va respinto il ricorso di primo grado.
In relazione ai profili di peculiarità della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi del giudizio.