Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-05-05, n. 201102704

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-05-05, n. 201102704
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102704
Data del deposito : 5 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07470/2008 REG.RIC.

N. 02704/2011REG.PROV.COLL.

N. 07470/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7470 del 2008, proposto da:
Ministero Economia e Finanze Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

F E, rappresentata e difesa dall'avv. M C P, con domicilio eletto presso M C P in Roma, via Panama, 26;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 03955/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA IDONEITA' CONCORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Giorgio D'Alessio e Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, la sig.ra Eva F, premesso di aver partecipato al concorso (bandito in data 2.4.2007) per l’incorporamento nella Guardia di Finanza come allievo maresciallo, impugnava il provvedimento in data 24.10 2007 con il quale il Centro di reclutamento disponeva la sua esclusione per inidoneità fisica. A seguito di visita medica, la concorrente risultava infatti affetta da parziale deficit di G6PDH (favismo), causa di esclusione ai sensi del DM n.114/2000, applicato con la direttiva tecnica 5.12.2005 e richiamato dal bando di concorso.

La ricorrente deduceva a sostegno dell’impugnativa due ordini di censure, consistenti in sostanza nell’erroneità dell’accertamento sanitario svolto dal medico militare (attese le risultanze contrarie, esibite in atti) e nella violazione della normativa di riferimento, considerato che il deficit rilevato avrebbe potuto dare luogo ad esclusione dal concorso solo in caso di crisi emolitiche.

2.- Il TAR ha accolto il gravame giudicando fondata la censura di violazione del DM n.114/2000, poiché a seguito di verificazione medica disposta dal primo giudice, la concorrente risultava esente dall’imperfezione rilevata, emergendo valori nella norma (poiché compresi tra un minimo ed un massimo).

3. Con il ricorso in esame, il Ministero dell’economia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento sulla base di motivi così riassumibili:

- il giudizio di idoneità fisica dell’aspirante al reclutamento è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è pertanto insindacabile da parte del giudice amministrativo;

- la Commissione, nella valutazione dei requisiti previsti dal bando di concorso, si è attenuta alla direttive di cui al dm n. 155 del 2000, per il quale il favismo anche con deficit parziale è causa di inabilità al servizio;

- eventuali altri accertamenti disposti presso altri organi medici sono irrilevanti, poiché le Commissioni mediche sono gli unici organi abilitati a procedere agli accertamenti in questione.

4.- L’appellata, costituitasi nel giudizio, ha controdedotto con memoria, riproponendo i motivi già svolti in primo grado

5.- Il ricorso è infondato

5.1- Deve nella fattispecie escludersi la rilevanza sia del principio di insindacabilità nel merito dei giudizi delle Commissioni mediche militari che della competenza esclusiva delle stesse “ratione materiae”. La controversia sottoposta alla Sezione, inerendo alla osservanza della direttiva di cui al DM citato, non investe alcun profilo tecnico-discrezionale del contestato giudizio di inabilità, né tantomeno la competenza della Commissione ad emetterlo;
ed infatti, col secondo ordine di censure svolte in primo grado la concorrente F ha posto in rilevo che ai sensi della normativa vigente il deficit riscontrato poteva dare luogo ad esclusione dal concorso solo in caso di crisi emolitiche, che nella specie non risultavano essersi verificate. La questione sottoposta al giudice amministrativo, quindi, non riguarda, a ben vedere, il contenuto tecnico dell’accertamento medico ma la sua idoneità a determinare l’esclusione dal concorso e ciò in relazione alla sua conformità ai presupposti ed alle indicazioni recate dalla normativa. L’esatta individuazione della questione controversa evidenzia quindi che si discute di non di un errore tecnico ma di vizio giuridico, perché riguardante l’applicazione di una norma che ha definito le modalità ed effetti dell’ esercizio del potere di accertamento tecnico.

5.2. Nel merito, la tesi della conformità del giudizio alla cennata normativa, è infondata.

Il punto centrale per la decisione della controversia è costituito dall’applicazione dell’art. 2, lett. d, della direttiva tecnica di (cui al d.d. 5.12.2005), come modificata dal DM 30.8.2007;
quest’ultima disposizione ha sostituito la precedente voce, causa di esclusione, “deficit di G6PDH, anche se parziale”, con la differente espressione “deficit di G6PD che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche”. Ciò premesso, e poiché tale modificazione era operante alla data in cui è stato emesso il contestato giudizio di inabilità (24.10.2007), quest’ultimo avrebbe potuto determinare l’esclusione dell’aspirante solo ove la Commissione avesse accertato il prodursi di manifestazioni emolitiche causa del deficit riscontrato nella concorrente. Di tale accertamento non v’è invece traccia alcuna negli adempimenti espletati dalla Commissione, sicché la contestata esclusione dal concorso è illegittima per violazione dell’art. 2, lett. d, della direttiva tecnica 5.12.2005, come modificata nel 2007.

5.3.- Giova infine ricordare che, anche se successivamente all’epoca dei fatti controversi, il requisito di cui si tratta è stato espunto dalla normativa.

6.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite .

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