Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-10, n. 201101566

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-03-10, n. 201101566
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101566
Data del deposito : 10 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07017/2008 REG.RIC.

N. 01566/2011REG.PROV.COLL.

N. 07017/2008 REG.RIC.

N. 07018/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 7017 del 2008, proposto dal Condominio Palazzo Bello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A S, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. A B in Roma, via Taranto n. 18, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

A B, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Comune di Altavilla Silentina, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
V M, non costituita in giudizio;



sul ricorso in appello n. 7018 del 2008, proposto da V M, rappresentata e difesa dall’avv. A S, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. A B in Roma, via Taranto n. 18, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

A B, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Comune di Altavilla Silentina, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Condominio Palazzo Bello, non costituito in giudizio;

entrambi i ricorsi per la riforma

quanto al ricorso n. 7017 del 2008:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 263 del 7 marzo 2008.;

quanto al ricorso n. 7018 del 2008:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 263 del 7 marzo 2008;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle a causea;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato A S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7017 del 2008, il Condominio Palazzo Bello propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 263 del 7 marzo 2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da A B contro il Comune di Altavilla Silentina e V M per l’annullamento del permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005, reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio comunale dal 18.4.2005 al 3.5.2005, rilasciato alla ditta M Vilma, in qualità di amministratrice del Condominio “Palazzo Bello” corrente in Altavilla Silentina;
nonché, con i motivi aggiunti, notificati il 14 novembre 2005, depositati il 23 novembre 2005, per l’annullamento del parere del segretario comunale di Altavilla Silentina prot. n. 7865 del 25.9.2001 relativo alla soppressione della commissione edilizia comunale;
nonché, con i motivi aggiunti, notificati il 5 luglio 2006, depositati il 7 luglio 2006, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6308 del 19.6.2006 di revoca della sospensione del permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005;
del permesso di costruire n. 49/06 del 21.6.06 di variante al permesso di costruire n. 49/02 del 18.4.2005 rilasciato alla ditta M Vilma, nella prefata qualità.

La stessa sentenza veniva altresì gravata da V M con ricorso iscritto al n. 7018/2008.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente B A premetteva:

- di aver realizzato, alla fine degli anni sessanta, un fabbricato per civili abitazioni in Altavilla Silentina alla via Belvedere e di essere proprietario di uno degli appartamenti del Condominio Palazzo Bello, dove ha realizzato un piano in più di quelli assentiti, successivamente condonato, previo collaudo statico delle strutture del solo quarto piano abusivo, con la precisazione che nel certificato di collaudo statico ad esso relativo, si chiarisce che il fabbricato non ha struttura antisismica;

- che la copertura del detto fabbricato è costituita dal lastrico solare in stato di abbandono, e la sig.ra V M, dichiarandosi amministratrice del condominio ha inoltrato nel 2002 istanza di copertura dell’edificio con un tetto a due spioventi e relativo sottotetto, senza allegare alcuna delibera assembleare;

- che in ragione di tali contrapposizioni pendono numerosi giudizi civili, instaurati in data antecedente il rilascio del permesso di costruire;

- che, incurante delle diffide del ricorrente e di vari condomini, l’amministratrice M è andata avanti nella richiesta di permesso di costruire, ottenuto in data 18.4.2005, avverso il quale, venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso :

Violazione degli artt. 11 e 20 del DPR 380/01;
dell’art. 5, comma 3, del REC nonché degli artt. 1127, 1120, 1130 e 1135 – Difetto di legittimazione del richiedente – atteso che la sig.ra V M, in difetto di una valida deliberazione assembleare, non era legittimata a presentare l’istanza.

Violazione degli artt. 13 e 20 DPR 380/01;
dell’art. 8 del REC – Difetto di legittimazione del richiedente – atteso che nella specie non è stato acquisito il parere della Commissione edilizia così come richiesto dal regolamento comunale.

Violazione degli artt. 5, comma 4, lettera a) del DPR n. 380/01 Violazione dell’art. 2 l.r. n. 9/83 e dell’art. 2, punto 11 dell’O.P.C.M. 20.3.2003 n. 3274 , atteso che la contestata edificazione del sottotetto da realizzarsi in un comune sismico avrebbe dovuto essere accompagnata dall’autorizzazione regionale di cui all’art. 94 del DPR 380/01 ovvero dall’asseverazione della conformità antisismica ex art. 2 l.r. n. 9/83.

Resisteva in giudizio l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, evidenziando in particolare che :

- la sig.ra V M era legittimata sia come amministratrice perché autorizzata da valida delibera assembleare assunta con le maggioranze di legge, sia come proprietaria del lastrico solare in corrispondenza del suo appartamento di circa 100 mq;

- il parere della commissione edilizia non è più richiesto in quanto quest’ultima è stata soppressa dall’art. 96 del T.U.E.L.;

- la normativa citata dal ricorrente esonera la sig.ra M dalla richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della l.r. n. 64 del 1974, essendo sufficiente il deposito del progetto esecutivo presso l’ufficio provinciale del Genio Civile.

Resisteva in giudizio anche il condominio Palazzo Bello eccependo in primis l’irricevibilità del gravame, in quanto notificato in data 14 luglio 2005 e quindi oltre il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione (3 maggio 2005) del permesso di costruire che parte ricorrente, comunque, già conosceva come provato dall’istanza di accesso agli atti presentata il 6 maggio 2005.

Nel merito, chiedeva di respingere le doglianze attoree evidenziando sia la legittimazione dell’amministratrice, sia l’inesistenza dell’obbligo di adeguare l’immobile alle norme sismiche, non configurandosi nella specie alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo C.

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