Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-01, n. 202200678

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-01, n. 202200678
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200678
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00678/2022REG.PROV.COLL.

N. 05722/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5722 del 2019, proposto dalla Mapi di Piccinini Daniela & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F e P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Granillo in Roma, via Trionfale, n. 65;



contro

il Comune di Mogliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

la CO.AL. società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 247 del 16 aprile 2019, resa tra le parti, notificata il 23 aprile 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mogliano, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) e della CO.AL. società cooperativa a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dal Comune di Mogliano, dalla CO.AL. società cooperativa a r.l. e dalla MAPI di Piccinini Daniela & C. s.a.s., rispettivamente in data 18, 19 e 22 novembre 2021;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021, il consigliere Michele Pizzi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le Marche, notificato il 2 agosto 2018 e depositato il 10 agosto 2018, numerosi ricorrenti – persone fisiche e giuridiche, tra le quali anche la società MAPI di Piccinini Daniela & C. s.a.s. (d’ora in avanti MAPI) – hanno esposto:

- di essere operatori commerciali operanti nel centro di Mogliano, ovvero residenti nelle vicinanze dell’area interessata dall’operazione urbanistico-commerciale;

- che l’operazione urbanistica contestata comporterà un danno patrimoniale, consistente nella diminuzione del valore economico dei fondi o delle abitazioni, nonché un danno non patrimoniale “ vista la innegabile negativa incidenza della localizzazione del nuovo intervento a destinazione commerciale sulla qualità ambientale e della vita ” (pag. 6 del ricorso introduttivo);

- che gli atti gravati “ permettono, contro ogni ragione, la apertura di un nuovo esercizio commerciale di medie dimensioni (1.000 mq) destinato a snaturare i luoghi sottoposti pure a vincolo storico-culturale, da sempre utilizzati dalla comunità moglianese come area di sosta e di celebrazioni, complicando la circolazione e sottraendo spazi di aggregazione cittadina ” (pag. 6 del ricorso introduttivo).

2. I ricorrenti hanno quindi impugnato:

i) la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 49 del 10 maggio 2018, avente ad oggetto “ Piano particolareggiato “PP2” della Ditta proponente COAL Società Cooperativa a r.l. per la riqualificazione urbanistica con contestuale realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale sull’area adiacente all’ex ospedale S. Michele, distinto al catasto al Foglio 18 mappale 91 – porz. – Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione ” (doc. 1 dei ricorrenti in primo grado);

ii) la deliberazione del consiglio comunale di Mogliano n. 18 del 27 luglio 2015, avente ad oggetto “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2015-2017 ”;

iii) la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 93 del 20 ottobre 2015, avente ad oggetto “ Adozione variante parziale (V1, V2, V3 e V4) al p.r.g. per modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/1992 e s.m.i. e dell’art. 11, comma 8, della l.r. n. 22/2011 ” e le correlate n.t.a. al p.r.g. (doc. n. 2 dei ricorrenti in primo grado);

iv) la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 4 del 15 gennaio 2016, recante “ Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione variante parziale al PRG per modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 34/92 e s.m.i .”;

v) la deliberazione del consiglio comunale di Mogliano n. 3 del 1° febbraio 2016, recante “ Modifica al regolamento per le medie strutture e strutture di vendita ” (doc. 3 dei ricorrenti in primo grado);

vi) la deliberazione del consiglio comunale di Mogliano n. 17 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di proprietà comunale – triennio 2016-2018 ” (doc. 4 dei ricorrenti in primo grado);

vii) l’avviso prot. n. 5938/2016 del 26 luglio 2016, affisso all’albo pretorio comunale con scadenza 13 settembre 2016, relativo all’asta pubblica e disciplinare di gara “ per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale San Michele e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2 ” (doc. 5 dei ricorrenti in primo grado);

viii) la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 53 del 7 giugno 2016, recante “ Atto di indirizzo cessione area San Michele ”;

ix) la determinazione del comune di Mogliano, area amministrativa, area I, n. 51 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto: “ Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale San Michele e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Approvazione avviso e disciplinare di gara ed adempimenti conseguenti” ;

x) la determinazione del comune di Mogliano, area amministrativa, area I, n. 61 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto: “ Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale San Michele e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Nomina commissione di gara” (doc. 6 dei ricorrenti in primo grado);

xi) il verbale della commissione di gara, relativo alla seduta del 16 settembre 2016, concernente la proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta CO.AL.;

xii) la determinazione del comune di Mogliano, area amministrativa, area I, n. 63 del 22 settembre 2016, avente ad oggetto: “ Asta pubblica per la cessione del diritto di proprietà di un’area di proprietà comunale adiacente all’ex ospedale San Michele e per l’individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto soggetto al piano particolareggiato PP2. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria alla ditta COAL società cooperativa a r.l.” (doc. 7 dei ricorrenti in primo grado);

xiii) la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 43 del 6 luglio 2017, avente ad oggetto: “ Piano particolareggiato “PP2” della Ditta proponente COAL società cooperativa a r.l. per la riqualificazione urbanistica con contestuale realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale sull’area adiacente all’ex ospedale S. Michele, distinto al catasto al Foglio 18 mappale n. 91 – porz. – Adozione. ” (doc. 8 dei ricorrenti in primo grado);

xiv) lo schema di convenzione urbanistica, relativa al piano particolareggiato “ PP2 ” (doc. 9 dei ricorrenti in primo grado);

xv) la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 1610 del 30 gennaio 2017 e la nota della medesima Soprintendenza prot. n. 3808 del 20 febbraio 2018 (doc. 10 dei ricorrenti in primo grado);

xvi) per quanto occorrer serva, la deliberazione della giunta comunale di Mogliano n. 48 del 10 maggio 2018, avente ad oggetto “ Convalida atti amministrativi ”;

xvii) la determinazione comunale, area tecnica-gestione del territorio, area IV, n. 2 del 3 maggio 2018, recante “ Convalida atti amministrativi ”.

3. Ai fini di una migliore comprensione del fatto controverso, per ragioni di economia processuale, è possibile richiamare quanto chiaramente illustrato nella sentenza impugnata: “ Il Comune di Mogliano era proprietario di un’area adiacente l’ex ospedale San Michele, distinta al Foglio 18, mappale 91 (parte), per una superficie complessiva di circa mq. 1.000.

L’area era classificata, nel PRG, come zona D per attrezzature commerciali e terziarie (pubbliche e private) disciplinata dall’art. 23 delle relative NTA, che subordinava l’intervento edilizio alla previa redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Con delibera di Giunta Comunale n. 4/2016 (oggetto dell’odierno gravame) il citato art. 23 delle NTA veniva definitivamente modificato nel senso di ammettere anche piani particolareggiati di iniziativa privata.

Per coordinare la disciplina urbanistica con quella commerciale di cui al Regolamento Regionale n. 1/2015, il Consiglio Comunale di Mogliano (cfr. delibera n. 3/2016 oggetto dell’odierno gravame) approvava modifiche al regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di medie strutture di vendita.

Per quanto qui interessa si può ricordare che, con tale modifica, l’area in questione veniva classificata tra quelle di cui alla lett. A del ricordato R.R. n. 1/2015, con conseguente definizione delle dotazioni di parcheggi pubblici e privati a servizio dell’attività commerciale, ammettendo comunque le possibilità derogatorie ex art. 22, comma 3, del R.R. 1/2015 (riduzione dello standard di parcheggio fino ad un massimo del 50% previa monetizzazione della restante parte; possibilità di utilizzo di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell’esercizio commerciale; realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all’esercizio).

A seguito di asta pubblica, di cui all’avviso in data 26/7/2016, l’area

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