Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-20, n. 202208113
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 08113/2022REG.PROV.COLL.
N. 03038/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2021, proposto dalla P.R.B. s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, n. 13;
contro
la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Fermignano, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
nei confronti
della F.lli Rossi fu A s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 799/2020, resa tra le parti, depositata il 24 dicembre 2020, notificata il 18 gennaio 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 287/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam);
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.lli Rossi fu A s.r.l., con contestuale appello incidentale, depositato il 15 aprile 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato F F, l’avvocato Andrea Del Vecchio, su delega dell’avvocato P D B, l’avvocato Michele Ponzelli, su delega dell’avvocato L F, e l’avvocato Giacomo Graziosi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per le Marche, notificato il 27 maggio 2019 e depositato il 26 giugno 2019, la società P.R.B. s.r.l. unipersonale [d’ora in avanti la P.R.B.] esponeva:
- di essere proprietaria di uno stabilimento industriale - adibito all’attività di zincatura a caldo di manufatti metallici, giusta autorizzazione integrata ambientale del 13 novembre 2008 rilasciata dalla Regione Marche - situato nel Comune di Fermignano, strada provinciale metaurense, “ confinante, limitrofo e direttamente prospiciente con lo stabilimento industriale gestito dalla ditta F.lli Rossi fu A s.r.l. ”, a sua volta proprietaria di uno stabilimento autorizzato, tra l’altro, al trattamento di rifiuti speciali, come da autorizzazione integrata ambientale della Regione Marche prot. n. 52/VAA del 20 maggio 2010;
- che la contemporanea presenza, sullo stesso sito, di due stabilimenti industriali, entrambi autorizzati allo svolgimento di attività inquinanti e fonte di rischio per la salubrità dell’ambiente, aveva indotto la P.R.B. a presentare, nel corso dell’anno 2015, una denuncia/esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;
- che l’istruttoria, avviata dalla predetta Procura, svoltasi negli anni 2015, 2016 e 2017 ed affidata all’Arpam ed al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Ancona, aveva accertato plurime illegittimità commesse nello stabilimento della ditta F.lli Rossi (mancato conteggio, nel registro di carico e scarico, di parte dei rifiuti caricati; deposito di quantitativi massimi di rifiuti superiore al valore di 40 tonnellate stabilito nel decreto a.i.a. del 20 maggio 2010), avendo quindi l’Arpam rilevato plurime violazioni delle prescrizioni contenute nell’a.i.a. che autorizzava la ditta F.lli Rossi fu A al “ recupero di <schiumature povere di zinco> per una <quantità massima stoccabile nell’impianto pari a 40 tonnellate> ”, essendo stati riscontrati “ <valori massimi di depositi di quantitativi di rifiuti superiori a 100 tonnellate> e che, conseguentemente, la ditta F.lli Rossi è incorsa anche nella <violazione dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. 105/2015 sanzionato dall’art. 28 comma 1 dello stesso decreto> in quanto <l’azienda rientra in Seveso III> ” (pag. 5 del ricorso);
- che le medesime violazioni erano state accertate anche dai Carabinieri del N.O.E. di Ancona, come emerso nella relazione finale del 14 luglio 2017;
- che, a seguito di quanto accertato a carico della società F.lli Rossi fu A, la ricorrente, con un primo atto di diffida del 3 gennaio 2019, rimasto senza riscontro, aveva comunicato alla Regione Marche, in qualità di autorità competente al rilascio ed alla verifica sul rispetto delle prescrizioni contenute nel menzionato decreto a.i.a. prot. n. 52/VAA, nonché in qualità di amministrazione preposta alla vigilanza in merito ai rischi di incidente rilevante, la necessità di disporre le opportune e doverose misure di precauzione prescritte dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal decreto legislativo n. 105/2015 (c.d. Seveso III), anche con riferimento ai quantitativi di zinco stoccati nel deposito;
- che ulteriore ed analoga diffida era stata presentata dalla ricorrente in data 25 febbraio 2019 alla Regione Marche ed all’Arpam, con contestuale istanza di accesso agli atti (circa: gli eventuali provvedimenti di modifica, variazione o integrazione del decreto a.i.a. n. 52/VASS del 20 maggio 2010; la documentazione trasmessa dalla F.lli Rossi fu A ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015; gli ulteriori ed eventuali atti e verbali redatti all’esito dei sopralluoghi nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019);
- che la Regione Marche aveva dato riscontro alla menzionata seconda diffida con la nota prot. n. 377771 del 28 marzo 2019, evadendo solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti e trasmettendo alla ricorrente la nota dell’Arpam del 20 febbraio 2019 con i relativi allegati;
- che dalla suddetta relazione dell’Arpam, redatta a seguito della visita ispettiva eseguita nei giorni 13, 14, 26 e 30 novembre 2018 presso lo stabilimento della ditta F.lli Rossi fu A, “ <risultano stoccate circa 239 ton di zinco>, con ciò chiaramente evidenziando, ancora una volta, che il quantitativo di zinco stoccato presso la ditta F.lli Rossi s.r.l. è superiore alla quantità massima autorizzata nel decreto AIA n. 52_VAA_2010, che autorizza la ditta a detenere un limite massimo di 40 tonnellate di zinco ” (pag. 10 del ricorso);
- che tale quantità stoccata di rifiuto, secondo l’Arpam, “ identificato come granella di zinco (239 tonnellate) non deve essere presa in considerazione per il calcolo della Seveso ”;
- che la Regione Marche, sulla base della relazione Arpam, prendendo a riferimento i soli rifiuti presenti nella vasca di flussaggio (89 tonnellate), aveva affermato che: “ lo stabilimento della F.lli Rossi <non supera il valore soglia inferiore previsto dalla legge Seveso III – (100 tonnellate)> e dunque <non è sottoposta agli obblighi della normativa Seveso III> ” (pag. 11 del ricorso);
- che il Servizio Protezione Civile della Regione Marche, investito della questione, aveva adottato due note (nota prot. n. 388768 del 29 marzo 2019 e nota prot. n. 488293 del 19 aprile 2019) senza provvedere circa le riscontrate violazioni della normativa Seveso IIII.
1.1. La P.R.B., pertanto, impugnava:
a) la nota dell’Arpam, conosciuta il 28 marzo 2019, recante “ Indagine ditta F.lli Rossi fu A s.r.l. – Comune di Fermignano – Decreto Lgs. 105/2015 (c.d Seveso III) – Campionamenti relativi alla verifica ispettiva ordinaria A.I.A. 2018 ”;
b) il verbale dell’Arpam, conosciuto il 28 marzo 2019, recante “ sopralluogo e campionamento presso la ditta F.lli Rossi fu A del 26 novembre 2018 ”;
c) la nota dell’Arpam, conosciuta il 28 marzo 2019, recante “ Verifica ispettiva AIA 2018 – numero accettazione campioni 12/RF/18_PS; 13/RF/18_PS ”;
d) la nota della Regione Marche-Valutazioni e autorizzazioni ambientali prot. n. 377771 del 28 marzo 2019;
e) le note del Servizio della Protezione Civile prot. n. 388768 del 29 marzo 2019 e prot. n. 488293 del 19 aprile 2019;
f) il verbale del 3 aprile 2019 del Comitato tecnico regionale.
1.2. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti tre motivi:
i) violazione dell’art. 29- decies del d.lgs. n. 152/2006, violazione del Titolo III- bis del decreto legislativo n. 152/2006, violazione del decreto a.i.a. n. 52/VAA del 20 maggio 2010 rilasciato alla ditta F.lli Rossi fu A, violazione della d.g.r n. 31/2017, violazione del principio di precauzione in materia ambientale, violazione dell’obbligo di provvedere in relazione alle diffide notificate in data 3 gennaio 2019 e 25 febbraio 2019, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in quanto, pur a fronte della relazione dell’Arpam del 20 febbraio 2019 (che aveva accertato lo stoccaggio, nello stabilimento della ditta F.lli Rossi fu A, di 239 tonnellate di “ graniglia di zinco ”), la Regione Marche non avrebbe adottato le doverose sanzioni ed i provvedimenti impugnati non