Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-09-21, n. 202001504

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-09-21, n. 202001504
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001504
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01765/2019 AFFARE

Numero 01504/2020 e data 21/09/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 settembre 2020




NUMERO AFFARE

01765/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società “Future World School srl”, ente gestore del liceo linguistico “Guido D’Arezzo”, con sede in Ruvo di Puglia alla via Massari 5, in persona del presidente - legale rappresentante prof.ssa M B M, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione), in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto,

DDG

0017360 prot. del 1.07.19, notificato in pari data a mezzo pec, e del Decreto 0027315 del 4.10.19, notificato in pari data, fondato sul presupposto che “la scuola non avrebbe una sede scolastica idonea”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 24558 dell’11 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell’istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1160 del 10 giugno 2020;

Vista la relazione conclusiva del Ministero n. prot. 18378 del 13 luglio 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;


Premesso:

1. Con il ricorso in esame la società “Future World School srl”, ente gestore del liceo linguistico “Guido D’Arezzo” con sede in Ruvo di Puglia, ha impugnato, con domanda cautelare, i decreti dirigenziali n. prot. 17360 del 1° luglio 2019 e n. prot. 27315 del 4 ottobre 2019, con i quali l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha respinto la richiesta di parità scolastica avanzata dalla ricorrente in data 30 marzo 2019, sulla base della motivazione che la società Future World School srl “ non dispone della sede scolastica, pur avendone affermato la piena disponibilità, con documenti risultati, di conseguenza, nulli ”.

2. Premette in fatto la società ricorrente che il Liceo linguistico Guido d’Arezzo di Ruvo di Puglia è stato gestito sino all’anno 2018 dalla Cooperativa European Link, già iscritta nell’elenco delle scuole paritarie (giusta decreto ministeriale n. 83 del 2008);
che però l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia decretava la perdita della parità scolastica a causa di gravi irregolarità amministrative (decreto in data 18 agosto 2014, giudicato legittimo con sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2018 - recte : 2017;
sentenza sella Sez.

VI

7 dicembre 2017, n. 5766, di definitivo rigetto del ricorso proposto dalla Cooperativa European Link);
interveniva, dunque, in data 29 marzo 2019, la società esponente, “ nata “dalle ceneri” della vecchia cooperativa ”, che procedeva a richiedere la parità scolastica, avendone i requisiti, avendo acquisito dalla Cooperativa E.L. la gestione del Liceo linguistico;
che, infine, tale domanda veniva respinta con il provvedimento in questa sede impugnato (reiterato in data 4 ottobre 2019 a seguito di nuova istanza presentata della Fws srl tesa sollecitare un provvedimento in autotutela), sul presupposto della non disponibilità, in capo alla società ricorrente, di una sede idonea allo svolgimento dell’attività didattica.

3. A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

3.1. “ Eccesso di Potere – Violazione di legge – Violazione art. 4 D.M. 83/2008 ”: il diniego impugnato sarebbe nullo per violazione del termine del 30 giugno (asseritamente perentorio) previsto dall’art. 4 del d.m. n. 83 del 2008.

3.2. “ Violazione di Legge – Eccesso di Potere – Illogicità Manifesta ”: la società ricorrente – contrariamente all’assunto, che si assume fattualmente e giuridicamente errato, posto dall’amministrazione a base del diniego impugnato – disporrebbe validamente dell’immobile, di proprietà comunale, sede del Liceo linguistico per cui è causa, avendolo ottenuto in comodato gratuito dall’ex gestore Cooperativa E.L.;
tale comodato gratuito sarebbe valido e in linea con le previsioni contrattuali che regolano il comodato d’uso stipulato tra il Comune di Ruvo di Puglia e l’ex gestore, in base alle quali è vietata (punto 4 del contratto di locazione) la cessione o la sublocazione, ma solo se “ a soggetti non compresi nelle finalità istituzionali previste ” (ossia nelle finalità di svolgimento delle attività didattiche connesse alla gestione del Liceo linguistico Guido D’Arezzo). Inoltre, la società ricorrente avrebbe chiesto nelle more la voltura del contratto di locazione all’amministrazione comunale di Ruvo di Puglia, facendosi anche carico dei debiti della pregressa Cooperativa, istanza di voltura a seguito della quale sarebbe stato avviato presso il Comune il relativo iter autorizzatorio.

3.3. Violazione del legittimo affidamento della parte, poiché anche successivamente al diniego datato 2 luglio 1019, la Direzione regionale della Puglia avrebbe continuato ad inviare alla FWS srl tutte le “normali” comunicazioni inerenti la documentazione routinaria dello svolgimento dell’attività scolastica.

4. Con la relazione trasmessa con nota prot. n. 24558 dell’11 dicembre 2019 il Ministero dell’istruzione ha replicato alle censure avversarie ed ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

5. Con nota in data 12 maggio 2020 la parte ricorrente ha chiesto di essere informata circa la data di trattazione del presente ricorso, rappresentando nuovamente l’urgenza, in ragione della scadenza dei termini per la predisposizione degli elenchi dei maturandi.

6. Con il parere interlocutorio n. 1765 del 10 giugno 2020 la Sezione ha respinto la domanda cautelare ed ha disposto la trasmissione alla parte ricorrente delle relazione istruttoria ministeriale dell’11 dicembre 2019, che non risultava comunicata benché la società ricorrente ne avesse fatta esplicita richiesta in calce al ricorso introduttivo, con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

7. Il Ministero vi ha provveduto in data 24 giugno 2020. La società ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica in data 8 luglio 2020. Il Ministero ha trasmesso proprie osservazioni in data 13 luglio 2020 e, con nota prot. 12024 del 15 luglio 2020, ulteriore documentazione fornita dagli uffici territoriali.

Considerato:

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2. È utile premettere, per una più completa disamina della fattispecie, una breve ricostruzione del procedimento che ha condotto agli impugnati atti di diniego del riconoscimento della parità scolastica al Liceo linguistico "G. D'Arezzo" di Ruvo, richiesto dalla società ricorrente con domanda in data 29 marzo 2019.

2.1. L’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha formulato una prima richiesta istruttoria di integrazione documentale con nota prot. n. 11895 del 2 maggio 2019, in relazione a diverse carenze e profili di criticità emersi dall’esame degli atti (incompletezze e incongruenze negli allegati elenchi degli alunni iscritti, incompletezza del certificato di idoneità igienico-sanitaria e della perizia tecnica ai fini della prevenzione incendi, assenza della certificazione attinente il titolo di disponibilità dei locali scolastici e di quella relativa alla disponibilità della palestra).

2.2. La documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente in data 28 maggio 2019 risultava priva dell’assenso del Comune di Ruvo alla stipula del contratto di comodato d'uso gratuito dei locali scolastici tra la società European Link (locataria) e la società ricorrente.

2.3. L’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha dunque chiesto al Sindaco del Comune di Ruvo (con note del 16 aprile e del 28 maggio 2019) di comunicare il proprio assenso alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito dei locali scolastici o di comunicare se vi fossero eventuali motivi ostativi. Il Comune, con nota prot. n. 16077 del 21 giugno 2019, comunicava che “ è in corso la procedura di rilascio forzoso dell'immobile comunale sito in via Massari, n. 5 nei confronti della cooperativa sociale "European Link", avviata con ingiunzione di rilascio divenuta definitiva. Alla luce di quanto sopra il Comune di Ruvo di Puglia non può prestare alcuna assenso all'utilizzo ulteriore dei locali in questione ”.

2.4. L’Ufficio regionale, inoltre, apprendeva che il TAR della Puglia, adito dalla predetta società cooperativa avverso l’ordinanza comunale di sgombero dei locali scolastici in questione, aveva respinto la domanda cautelare (con ordinanza n. 105/2019).

2.5. Così conclusa la fase istruttoria, l’Ufficio regionale procedente provvedeva a respingere la domanda di riconoscimento della parità scolastica con determina dirigenziale in data 1° luglio 2019, prot. n. 17360, impugnata con il ricorso in esame, nella quale venivano ampiamente esposti i motivi ostativi al chiesto riconoscimento.

2.6. In data 16 settembre 2019 la società ricorrente ha dunque presentato un’istanza volta a provocare il riesame in autotutela del suddetto provvedimento di diniego, e ciò sulla base di una nota datata 12 settembre 2019 inviata dal legale della società ricorrente al Sindaco del Comune di Ruvo finalizzata a stipulare una nuova locazione degli immobili di via Massari 5, riscontrata dal Comune con la comunicazione che la domanda era in fase istruttoria da parte dei competenti uffici comunali e che sarebbe stata valutata con attenzione ponderando gli interessi generali e pubblici implicati nella vicenda.

2.7. Con la nota prot. n. 27315 del 4 ottobre 2019, parimenti impugnata in questa sede, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha infine confermato il precedente provvedimento di diniego n. 17360 del 1° luglio 2019, con la seguente motivazione: “ Con riferimento alla nota prot. n. 157 del 12.9.2019, relativa all’oggetto, questo Ufficio conferma le determinazioni assunte con D.D.G. 1.7.2019, prot. n. 17360 ”.

3. Il primo motivo di censura - che postula un insussistente (e invero inconfigurabile) “silenzio-assenso” nel caso di superamento del termine, di natura evidentemente solo ordinatoria e non perentoria, di conclusione del procedimento di riconoscimento della parità scolastica – si rivela comunque infondato già in fatto, prima ancora che in diritto, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato il lunedì 1° luglio 2019, primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza del 30 giugno, che nell’anno 2019 cadeva di domenica.

4. Non può conseguentemente ravvisarsi nella fattispecie alcuna violazione di un legittimo affidamento tutelabile in capo alla società richiedente, e ciò anche in considerazione di quanto sopra evidenziato circa lo svolgimento dell’ iter istruttorio, nel corso del quale la parte ricorrente è stata resa sin dall’inizio e tempestivamente edotta dei motivi ostativi a un possibile accoglimento della sua domanda.

5. Anche il secondo motivo di ricorso si presenta privo di fondamento ed è pertanto da respingere.

5.1. L’intera argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente nel mezzo di censura in esame – secondo la quale il sub-comodato d’uso stipulato con il precedente gestore del liceo linguistico sarebbe valido ed efficace perché conforme all’originario contratto di comodato, che non vietava le sub-concessioni aventi i medesimi scopi istituzionali e le stesse finalità d’uso – è smentita e resa irrilevante dall’esplicita opposizione manifestata dal Comune di Ruvo di Puglia, proprietario dell’immobile, comunicata direttamente all’Ufficio scolastico regionale in risposta a una precisa domanda di chiarimenti sul punto da tale Ufficio inviata all’amministrazione comunale.

5.2. Né a diverse conclusioni può condurre la successiva interlocuzione con il Comune di Ruvo di Puglia intrattenuta dalla società ricorrente in conseguenza della nota datata 12 settembre 2019 inviata dal legale della società ricorrente al Sindaco del Comune di Ruvo al fine di stipulare una nuova locazione degli immobili di via Massari 5. Tale domanda – che comunque non rileva ai fini della valutazione della legittimità del diniego impugnato, che per regola generale deve essere svolta alla stregua del quadro giuridico e fattuale esistente al tempo della sua adozione (1° luglio 2019) - non risulta esitata in senso positivo, avendo in proposito l’amministrazione comunale comunicato semplicemente di aver in corso l’esame della pratica, senza fornire alcun elemento che consentisse di inferire con certezza un suo risultato favorevole per la parte richiedente.

5.3. Del tutto legittimamente, dunque, l’Ufficio scolastico regionale ha riscontrato l’istanza di riesame presentata dalla società ricorrente in data 16 settembre 2019 con un atto meramente confermativo del precedente diniego (la nota prot. n. 27315 del 4 ottobre 2019) parimenti impugnato in questa sede, del seguente tenore letterale: “ Con riferimento alla nota prot. n. 157 del 12.9.2019, relativa all’oggetto, questo Ufficio conferma le determinazioni assunte con D.D.G. 1.7.2019, prot. n. 17360 ”).

6. Non adduce elementi nuovi o argomenti rilevanti la memoria di replica di parte ricorrente in data 8 luglio 2020.

6.1. Sostiene la società ricorrente, riguardo al contratto di comodato gratuito stipulato con la Cooperativa European Link, che, avendo “ le due società, in data 08.02.19 . . . inviato al Comune di Ruvo di P. idonea comunicazione di tale evento, senza ricevere alcun riscontro negativo ”, vi sarebbe stata “ adesione o quantomeno tolleranza da parte del Comune di Ruvo di P. a detta nuova situazione ”, e ciò “ stante il principio del silenzio assenso ”. Come già rilevato nell’esame del primo motivo di ricorso, nessun principio di “silenzio assenso” è ipotizzabile, in realtà, rispetto a una comunicazione, quale quella effettuata dalle due società al Comune di Ruvo di Puglia, di comodato d’uso dell’immobile di proprietà comunale. Come ulteriormente chiarito dalle relazioni ministeriali, inoltre, il predetto Comune, lungi dal voler assentire una tale operazione, ha posto in essere inequivocamente atti diretti a rientrare nella piena disponibilità e nel possesso dell’immobile.

6.2. Come ribadito e ancor meglio chiarito nella relazione ministeriale n. prot. 18378 del 13 luglio 2020, il problema della mancanza della disponibilità dell’immobile sede dell’attività scolastica “ permane ancora alla data odierna ” e consiste nel fatto che il contratto di locazione stipulato in data 13 dicembre 2013 tra la Cooperativa European Link ed il Comune di Ruvo di Puglia è stato risolto con nota prot. 20771 del 3 ottobre 2017 a firma del Segretario generale del Comune di Ruvo di Puglia, il quale, con nota prot. 25490 del 27 novembre 2017, ha intimato il rilascio dell’immobile per la data del 14 dicembre 2017, seguita dall’ordinanza di sgombero immediato n. 16 dell’8 febbraio 2019. Tale ordinanza di sgombero, come già in precedenza acclarato, è tuttora pienamente efficace poiché il Tar della Puglia, adito dalla società European Link, non l’ha sospesa (si veda l’ordinanza n. 105 del 15 marzo 2019 di rigetto della domanda cautelare, in atti).

6.3. È poi destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, ripresa anche nella memoria dell’8 luglio 2020, secondo la quale, essendo ancora pendente il procedimento dinanzi al Tar Puglia, in attesa della decisione di merito, il rapporto contrattuale (la locazione in favore della società European Link) sarebbe “ assolutamente legittimo e vigente ”. È vero esattamente il contrario, come del tutto correttamente ritenuto ed evidenziato dall’Amministrazione: essendo tuttora valida ed efficace l’intervenuta risoluzione del rapporto di locazione tra il Comune di Ruvo di Puglia e la società European Link, così come il conseguenziale ordine di sgombero, è evidente che il rapporto da esso derivato, costituito dal comodato d’uso concesso dalla European Link a favore della società odierna ricorrente, deve a tutti gli effetti considerarsi caducato e privo di effetti opponibili a terzi (esso certamente non ha alcuna validità ed efficacia nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia e dell’Amministrazione scolastica, restando del tutto irrilevanti le insistite argomentazioni di parte ricorrente in ordine a un’asserita coerenza del comodato d’uso ricevuto dalla società European Link con le clausole del contratto di base tra quest’ultima e il Comune proprietario dello stabile, non avendo più, la società dante causa European Link, alcun titolo a disporre riguardo a tale immobile e non potendo dunque trasferire alcunché in favore di terzi soggetti).

6.4. Sempre nella memoria dell’8 luglio 2020, la società ricorrente ripropone anche l’argomento, già sopra confutato, dell’avvenuta interlocuzione con l’amministrazione comunale di Ruvo di Puglia, “ chiedendo una revisione del contratto di locazione ancora in capo alla Cooperativa E.L. , proponendo addirittura di farsi carico dei debiti della stessa Cooperativa, al fine di procedere ad una successione contrattuale che comunque non compromettesse i diritti vantati dal Comune verso la Cooperativa uscente ”. A tal proposito la parte ricorrente ripropone ancora la nota comunale che avrebbe affermato l’esistenza dell’ iter autorizzatorio alla trasformazione del contratto in essere. Sul punto non può che ribadirsi l’assoluta insufficienza di tale documento, in sé privo di ogni effetto giuridico idoneo a restituire alla società dante causa o ad attribuire alla odierna ricorrente un titolo giuridico come tale rilevante in ordine all’uso dello stabile. In mancanza di un nuovo, chiaro, inequivoco e certo atto, vincolante, del Comune di Ruvo di Puglia, che dimostri la mutata volontà dell’ente locale e la sua decisione di concedere l’immobile alla società ricorrente, è evidente che le predette interlocuzioni, nella loro genericità e inconcludenza, non possono in alcun modo soddisfare il presupposto necessario per la concessione della richiesta parità scolastica, costituito dalla piena e legittimità disponibilità di locali idonei.

7. È appena il caso di sottolineare, infatti, che il presupposto primo, assolutamente indefettibile, per ipotizzare la concessione della parità scolastica, è costituito, come giustamente rimarcato dall’Amministrazione, esattamente nella disponibilità di una sede idonea allo svolgimento dell’attività scolastica, senza la quale l’Amministrazione non può avere certezza e garanzia della continuità e della qualità minima dell’insegnamento, che rappresenta l’elemento centrale della valutazione da svolgere al fine della concessione della parità.

8. Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e deve essere respinto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi