Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-04, n. 202303441

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-04, n. 202303441
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303441
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 03441/2023REG.PROV.COLL.

N. 08796/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8796 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell’Interno pro tempore , l’Ufficio Territoriale del Governo Lecce e la Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi, n.12,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, nel ricorso, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento dirigenziale emesso dalla Prefettura di Lecce - Area III Ter - applicazione del Sistema Sanzionatorio, prot. uscita n. -OMISSIS-, con cui si rigettava la richiesta di nulla osta al conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida di categoria B;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e della Questura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-L’appellante è stato destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida di categoria B, a seguito dell’applicazione nei suoi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di tre anni (con obbligo di soggiorno) da parte del Tribunale di Lecce - Prima Sezione Penale, cessata il 12 marzo 2018.

2.-Con provvedimento dirigenziale emesso dalla Prefettura di Lecce - Area III Ter applicazione del Sistema Sanzionatorio, prot. uscita n. -OMISSIS-, veniva comunicato all’interessato che: “ il nulla osta al conseguimento di una nuova patente potrà essere emesso al verificarsi delle condizioni previste ai commi 1 e 3 dell’art. 120 del CdS ovvero il decorso dei tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca unitamente al provvedimento di riabilitazione o altro provvedimento a valenza riabilitativa che consenta di considerare ripristinato il possesso dei requisiti morali” .

3.-Avverso tale nota dirigenziale, concernente il diniego del nulla osta, il predetto ha proposto ricorso al TAR che, con la sentenza avversata in questa sede, lo ha rigettato.

4.-L’interessato insorge avverso tale pronuncia con ricorso al Consiglio di Stato, con richiesta di misura cautelare, deducendo:

- violazione e falsa applicazione degli artt120 e 219 d.lgs. 285 del 30.4.1992;
erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, vizio di motivazione.

L’appellante censura l’adesione del TAR adito al filone giurisprudenziale minoritario e più risalente di interpretazione dell’art. 120 d. lgs. 285/1992, secondo cui è sempre necessaria la riabilitazione penale rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subito la revoca della patente e intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida.

5.-Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale ha accolto l’istanza cautelare ritenuto che “ alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che i motivi di gravame siano suscettibili di favorevole apprezzamento, dovuto in particolare riguardo alla più recente giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084) favorevole al ricorrente cautelare, là dove ha statuito che la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente ”.

6.-Alla data del 9 marzo 2023 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1. -La presente controversia concerne il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida decorsi tre anni, in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi, dal provvedimento di revoca disposto ai sensi dell’art. 120 del CdS prot. n.-OMISSIS-

2.-Con la sentenza appellata il Giudice di prime cure non ha accolto il ricorso ritenendo che il mero decorso del tempo non comporti la rilasciabilità del titolo.

3.-Il ricorso è fondato.

4.-La questione interpretativa dell’art.130 del Codice della Strada è stata oggetto di diverse recenti pronunce di questo Consiglio di Stato tutte volte ad affermare i seguenti principi, secondo un orientamento ormai prevalente e consolidato:

a) la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione (Cons. di Stato IV sezione, 3 agosto 2015, n. 3791);

b) la formulazione dell’art. 120 c.d.s. depone a favore dell’interpretazione secondo cui il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il primo comma dell’art. 120 c.d.s. àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire “di nuovo” il titolo, salvo per “le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222 la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma;

- il secondo comma ancora prevede che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”;

- il terzo dispone che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.

5.-Dal suesposto quadro normativo si ricava che il rinnovo della patente è possibile, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ poiché dopo tre anni l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, e tenuto conto che l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna.

Si può, altresì, soggiungere che “ l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto ”. (Cons. Stato, sezione III n. 03084/2021).

6.-Pertanto, come detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

7.-Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei due gradi di giudizio.

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