Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-20, n. 202300719

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-20, n. 202300719
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300719
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00719/2023REG.PROV.COLL.

N. 04149/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4149 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Frescura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fratelli Bronzetti 3;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha presentato in data 26 novembre 2016 istanza volta ad ottenere l’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, che gli era stato rilasciato dalla Questura di Milano il 25 luglio 2006.

2. Con decreto del 21 giugno 2017, notificato il 30 giugno 2017, la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di aggiornamento ed ha revocato il predetto permesso di soggiorno, a causa delle sentenze di condanna dello straniero, dalle quali ha desunto la pericolosità sociale e sulla scorta delle quali, tenuto conto anche degli elementi indicati nell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, ha formulato un giudizio prognostico di reiterazione delle condotte criminose.

Nello specifico, il ricorrente è stato condannato l’11 aprile 2012, dalla Corte d’Appello di Milano, ad 11 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, perpetrato nei confronti della coniuge, da cui è attualmente separato di fatto. Tale pena è stata ricalcolata in seguito ad una ulteriore sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 572 cp., sempre nei confronti della moglie, emessa dal Tribunale di Lodi in data 2 dicembre 2014 e passata in giudicato il 12 aprile 2016, per un totale di 1 anno e 3 mesi di reclusione.

A carico dello straniero vi è inoltre un’ulteriore condanna della Corte d’Appello di Milano, risalente all’11 aprile 2016, a 5 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 337 e 82 cp e per il delitto di cui all’art. 582 aggravato ai sensi dell’art. 585 cp.

Il giudizio di pericolosità sociale infine non consentirebbe il rilascio di un differente titolo di soggiorno, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3 D. Lgs 286/98.

3. Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi al TAR Milano, con contestuale istanza cautelare sospensiva, lamentando la errata ed incompleta valutazione in punto di pericolosità sociale effettuata dall’amministrazione, nonché la violazione di legge per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

4. Con ordinanza n.-OMISSIS- l’istanza è stata rigettata.

5. Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Milano ha respinto il ricorso, sostenendo la correttezza e la completezza della valutazione e del bilanciamento effettuato dalla Questura nonché, in punto di violazione dell’art. 10 bis, la constatata impossibilità di addivenire ad una decisione sostanzialmente diversa.

6. Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo straniero, con due distinti motivi di ricorso che ricalcano sostanzialmente le censure mosse nel primo grado di giudizio.

Col primo motivo lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria in punto di pericolosità sociale, in quanto la valutazione sulla natura e la durata dei vincoli familiari e sociali, la situazione lavorativa e la durata del soggiorno non sarebbe stata in alcun modo operata dalla Questura.

Con il secondo motivo di ricorso lo straniero si duole della violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10 bis l. 241/90.

7. Con ordinanza n.-OMISSIS- l’istanza cautelare è stata rigettata.

8. In data 6 giugno 2022, avendo depositato istanza di riabilitazione

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