Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-20, n. 202211130

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-20, n. 202211130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211130
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 11130/2022REG.PROV.COLL.

N. 00251/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2017, proposto da P A, Nicola D'Amico, R D B, S E, R F, C F, A G, L G, S L, P M, M M, A M, A P, R P, G P, I P, F R, R T, G V e M Z, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 79h;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07848/2016, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi l’ avv. Raffaella Baccaro, in sostituzione dell'Avv. P C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’originario ricorso al T.A.R. per il Lazio, gli attuali appellanti avevano chiesto l’annullamento (e/o la disapplicazione) dei seguenti atti: a) decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) del 1° marzo 2012, con cui sono stati nominati vice ispettori del C.F.S., limitatamente alla parte in cui tale provvedimento dispone che tale loro nomina ha “decorrenza dal 1° marzo 2012”; b) di tutti gli atti presupposti non immediatamente lesivi, come pure di quelli connessi e/o conseguenti a quelli succitati. In prime cure i ricorrenti lamentavano:

1) violazione di legge (art. 17 d.lgs. n. 201 del 1995) – illegittimità della decorrenza (giuridica) attribuita in sede di nomina a vice ispettori provenienti da concorso interno, per disparità di trattamento rispetto ai vice periti provenienti da concorso interno (invocando l’applicazione, per analogia juris, dell’art. 44 c. 3° d.lgs. n. 201 del 1995 e s.m.i., che disciplina il ruolo dei periti), con conseguente attribuzione de plano della decorrenza giuridica del 1° gennaio 2005; ovvero prospettando, ove non riconosciuta l’applicazione analogica di tale norma, l’illegittimità costituzionale di tale quadro normativo, che discrimina il personale del ruolo degli ispettori rispetto a quello del ruolo dei periti (l’equiordinazione dei due ruoli);

2) in subordine, ove non si fosse ritenuto di accogliere la richiesta avanzata in principalità: violazione di legge (art. 2 L. n. 241 del 1990, come mod. da art. 7 L. n. 69 del 2009, e D.M. [A.F.] n. 376 del 1992) – illegittimità della durata della procedura concorsuale (interna e con un numero esiguo di candidati), la quale è stata colpevolmente definita dall’Amministrazione con abnorme ritardo (procedimento avviato il 20 dicembre 2004 e concluso l’1 marzo 2012, ossia protrattosi per 7 anni 2 mesi e 11 giorni), con conseguente attribuzione della decorrenza giuridica del 11 luglio 2006, oppure del 20 settembre 2006, oppure del 29 novembre 2010 o, nella peggiore ipotesi, del 23 dicembre 2010; o ancora, in ulteriore gradata alternativa, la differente data che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'adito G.A.;

3) in ulteriore subordine, condannare l’Amministrazione – anche a prescindere dall’annullamento degli atti – a risarcire ai ricorrenti i danni, patiti e patendi , loro derivanti dal gravissimo (oltre che illegittimo) colpevole ritardo nella conclusione del procedimento (art. 2-bis L. n. 241 del 1990); ciò, tanto in relazione all’abnorme durata dell’intera procedura, quanto – per lo meno – in relazione alla sospensione della procedura per effetto dei provvedimenti

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