Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-11, n. 201200102
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Testo completo
N. 00102/2012REG.PROV.COLL.
N. 10092/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10092 del 2010, proposto dalla Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore magnifico, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
il sig. M L, rappresentato e difeso dagli avv. E F ed E F, con domicilio eletto presso il dott. U G in Roma, viale dei Colli Portuensi n. 187;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 16962/2010, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO ECONOMICO E DI CARRIERA DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA QUALE ASSEGNISTICA DI RICERCA
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Bacosi e l’avvocato E F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 3074/07, il sig. M L, professore associato presso l’Università degli studi “Federico II” di Napoli, impugnava il decreto UPRD/ass./171328 in data 28 marzo 2007, con il quale il Rettore aveva respinto la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato come assegnista di ricerca dal 15 luglio 1999 al 17 aprile 2000 e dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, nonché la nota di preavviso di diniego n. 11628 in data 14 febbraio 2007 ed ogni altro atto connesso; chiedeva inoltre l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione economica della carriera previo riconoscimento del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito a decorrere dal 1° novembre 2005, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.
Il prof. Lamberti deduceva le argomentazioni, così riassunte nella sentenza di primo grado:
violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.P.R. 382/80, sopra richiamato, e dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28; dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; eccesso di potere per presupposto erroneo di legge; difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, perplessità e sviamento, violazione dell'articolo 97 della costituzione e del giusto procedimento di legge.
I titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarebbero del tutto equiparati ai titolari di borsa di studio individuati nell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, posto che le borse di studio e gli assegni seguirebbero finalità analoghe.
L'assegno di ricerca rientrerebbe nelle previsioni dell'articolo 7, lett. e), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, tanto è vero che l'assegno di ricerca viene attribuito con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.
In tal senso deporrebbe anche il parere del consiglio universitario nazionale del 15 settembre 2005, che si è espresso favorevolmente ai riconoscimenti in carriera degli assegni di ricerca, posto che essi perseguirebbero finalità analoghe di formazione scientifica e didattica a quelle previste dall'art. 7 della legge 28/1980.
Alcuni atenei avrebbero già ammesso la suddetta equiparazione, riconoscendo ai fini economici e di carriera gli assegni di ricerca proprio sulla base delle motivazioni indicate dal parere del C.U.N..
Il ricorrente chiedeva quindi l’accoglimento delle conclusioni sopra riassunte.
Con la sentenza in epigrafe, n. 16962/10 in data 23 luglio 2010, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione II, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando il decreto rettorale UPDR/Ass./171328 del 28 marzo 2007 e dichiarando il diritto del ricorrente al computo in suo favore dei benefici, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive connesse e conseguenti,