Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2022-06-03, n. 202200929

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2022-06-03, n. 202200929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200929
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00121/2022 AFFARE

Numero 00929/2022 e data 03/06/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2022




NUMERO AFFARE

00121/2022

OGGETTO:

Ministero della Cultura.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da M G L contro il Comune di Pavia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese avverso il provvedimento del Comune di Pavia del 28/02/2020 di diniego accertamento di compatibilità paesaggistica per struttura adibita a serra bioclimatica.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 28/01/2022 con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;


Premesso:

1.- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 25.5.2020 alla Presidenza della Repubblica ed alla Soprintendenza competente, la Sig.ra Losa impugna il provvedimento comunale del 28.2.2020 di diniego di accertamento della compatibilità urbanistica, a seguito di istanza presentata in data 23 maggio 2019 ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, relativamente ad una struttura adibita a “serra bioclimatica” (accesso a porzione di sottotetto con pareti e copertura vetrata, con prestazioni di tipo termico) realizzata nell’immobile di proprietà all’ultimo piano di un edificio in centro storico di Pavia, in via Menocchio n. 7 (ricadente in zona PGT “ testimonianze di antica formazione ”) ricompreso tra i beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del D.lgs n. 42/2004, nonché gli atti presupposti della Soprintendenza, denunciandone l’illegittimità.

2.- La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente si era pronunciata negativamente sull’opera in data 17.12.2019 (per i colori e materiali utilizzati, non compatibili con il tessuto storico esistente), senza però pronunciarsi sul “terrazzino a tasca” che la Commissione per il paesaggio, nella seduta del 3.9.2019, aveva invece ritenuto compatibile con il contesto circostante.

Altro parere della Commissione per il Paesaggio del 17 settembre 2019 aveva rilevato che non è preclusa in linea di principio la valutazione favorevole in merito alla realizzazione di serre bioclimatiche anche nel tessuto storico della città, ma nella specie non lo consentirebbe la tipologia costruttiva utilizzata.

Ulteriore parere negativo esprimeva la Commissione per il paesaggio in data 28.1.2020, a seguito delle osservazioni avanzate dalla ricorrente in risposta al preavviso di rigetto da parte del Comune, considerando l’opera “ nuovo volume ” e dichiarando, tuttavia, la disponibilità ad esaminare una nuova proposta progettuale successivamente alle opere di ripristino.

Sulla scorta di tale parere, la Soprintendenza, in data 26 febbraio 2020, confermava il precedente diniego (anzi dichiarava l’improcedibilità dell’istanza ex art. 167, comma 4, lett a), D.lgs. n. 42/2004 in quanto “ la serra nel suo indiscutibile impatto percettivo, è considerabile ai fini della valutazione paesaggistica di competenza di questa Soprintendenza, a tutti gli effetti un volume ”).

L’iter procedurale si concludeva con il diniego adottato dal Comune in data 28 febbraio 2020 che richiama le conclusioni esposte dalla Soprintendenza.

3.- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I).- Violazione dell’art. 167, comma 4, e dell’art. 181 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 4, comma 4, L.r. 39/2004. Le serre bioclimatiche sono volumi tecnici non valutabili ai fini volumetrici e, pertanto, prive di autonomia funzionale. La valutazione di compatibilità paesaggistica deve adeguarsi a tale nozione e può essere rilasciata anche in via postuma, escludendo la remissione in pristino ed applicando prescrizioni, con procedura semplificata (art. 17 D.P.R. n. 3/2017).

II).- Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D.lgs 42/2004. Violazione

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