Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-18, n. 201907084

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-18, n. 201907084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907084
Data del deposito : 18 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2019

N. 07084/2019REG.PROV.COLL.

N. 09838/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2014, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Carso, n. 23;



contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, n.-OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’Avvocato Maria Rosaria Damizia e l'Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante espone di essere dipendente del Ministero della Difesa inquadrata nell’area B, profilo professionale B1, assunta in ottemperanza della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-.

L’interessata, in particolare, ha posto in rilievo che, in qualità di appartenente alla categoria protetta di “profugo”, ha presentato a suo tempo domanda di assunzione diretta per le funzioni di dattilografo al Ministero della Difesa e che, dopo avere sostenuto la prova pratica ed un colloquio con formulazione di un giudizio di idoneità per l’assunzione nel profilo professionale di “dattilografo”, ascrivibile alla IV qualifica funzionale del CCNL Ministeri allora vigenti, l’Amministrazione ha comunicato l’intenzione di non procedere all’assunzione, in ragione del “blocco” delle nuove immissioni in servizio disposto dal d.l. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992.

Di talché, l’appellante ha proposto un primo ricorso giurisdizionale, accolto dal T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Bis, con la sentenza n. -OMISSIS-.

L’appellante ha altresì soggiunto che il Ministero della Difesa, nel dare esecuzione alla citata sentenza del T.a.r. per il Lazio, l’ha inquadrata, con decorrenza economica, dalla data di effettiva assunzione in servizio, vale a dire dal 18 novembre 2002, e con decorrenza giuridica dal 25 maggio 1994, mentre ritiene di avere diritto ad essere assunta, anche dal punto di vista economico, dall’aprile 1992, o, al più, dal 1° gennaio 1993 o comunque dalla stessa data riconosciuta dall’Amministrazione quale decorrenza giuridica.

Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con la appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il conseguente ricorso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi