Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-22, n. 202302908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-22, n. 202302908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302908
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 02908/2023REG.PROV.COLL.

N. 07935/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7935 del 2015, proposto da
Servizi Colleferro – Società consortile per azioni;
Se.Co.Sv.Im. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati L M, C M, con domicilio eletto presso lo studio lo studio dei difensori in Roma, via Panama n. 58;

contro

Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale in Roma, via IV Novembre n. 119/A;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3293/2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), della Regione Lazio e del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Le società appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sez. III ha respinto il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dalle predette società, avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento del 5 febbraio 2014, con il quale la Provincia di Roma ha disposto il diniego di autorizzazione allo scarico di acque reflue, e la nota del Ministero dell’Ambiente del 12 marzo 2014.

1.2. Dopo aver ricostruito l’intera vicenda dedotta in giudizio, le società appellanti hanno contestato le conclusioni del giudice di prime cure, che, in estrema sintesi, ha accolto la tesi della Amministrazione provinciale, ritenendo che il convogliamento delle acque degli impianti MISE (Messa di Sicurezza di Emergenza), pretrattate nel sistema centrale di depurazione consortile per confluire con le altre acque nel fiume Sacco e nel Fosso Cupo, giustificasse il diniego della autorizzazione allo scarico delle acque reflue, per un duplice ordine di ragioni:

a) per l’assenza di un sistema stabile di collettamento che collegasse senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, circostanza ritenuta ostativa all’assimilazione di tali acque alle acque reflue industriali prevista dall’art. 243, comma 4, d.lgs. n. 152/2006;

b) per la diluizione delle acque stesse, (attività) non consentita dall’art. 101, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.

Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

1.3. Le società appellanti hanno contestato sotto diversi profili le conclusioni del giudice di primo grado, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti gravati.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, evidenziando la propria totale estraneità rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e chiedendo, in forma di appello incidentale condizionato, che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarato “ il difetto di legittimazione passiva dell’intestata Amministrazione, perché la competenza alle autorizzazioni di cui in questa sede si discute è dell’Amministrazione Provinciale e non, come erroneamente ritenuto dal TAR, dell’intestata Amministrazione ”.

3. Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale);
quest’ultima in relazione alla evoluzione procedimentale successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata ha evidenziato che deve ritenersi venuto meno l’interesse delle società appellanti alla decisione dell’atto di appello.

4. Con nota depositata in data 9 settembre 2022, le società appellanti (nel formulare istanza di rinvio della udienza pubblica già fissata per il 12 ottobre 2022) hanno rappresentato quanto segue:

- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 27 - bis del d.lgs. n. 152/2006 (introdotto dall’art. 16 del d.lgs. n. 104/2017), che ha disciplinato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la società Servizi Colleferro ha presentato alla Regione Lazio in data 9 maggio 2019 richiesta di rilascio di P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per la “ Riconversione del depuratore consortile esistente finalizzata al recupero delle acque reflue trattate ”;

- con determinazione n. G 14788 del 29.10.2019, la Regione Lazio, “ ritenuto che l’impianto possa rimanere in esercizio alle condizioni attuali fino alla emanazione della determinazione di conclusione del procedimento di cui all’art. 27 bis del Dlgs 152/2006 …. ” ha concesso “la proroga dell’autorizzazione di cui alla disposizione 77/2015 come modificata dalla disposizione 78/2015 alle medesime condizioni tecniche ivi stabilite…fino alla emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all’art. 27 bis del Dlgs 152/2005, indicato in premessa e identificato al n. 40/2019 ”;

- “ nella auspicata eventualità in cui la Regione Lazio, all’esito del procedimento, emetta l’AIA, le appellanti non avrebbero più interesse alla definizione (nel merito) del presente giudizio ”.

5. In data 15 dicembre 2022, la Regione Lazio ha depositato in giudizio la determinazione del 21 novembre 2022 n. G16106, con la quale è stata rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “ Riconversione del depuratore consortile esistente finalizzato al recupero delle acque reflue trattate ”, in Comune di Colleferro (RM), località via Carpinetana Nord.

6. In data 25 gennaio 2023, le società appellanti hanno depositato la determinazione n. G00831 del 25.1.2023, con la quale è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la riconversione del depuratore consortile.

7. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2023 il difensore delle società appellanti (avvocato C M) ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

8.1. Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’appello principale, per sopravvenuto difetto di interesse.

Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa;
nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598;
22 giugno 2021, n. 4789).

8.2. L’improcedibilità dell’appello principale determina l’improcedibilità anche dell’appello incidentale proposto in forma condizionata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

9. In considerazione della complessità (sia sotto il profilo fattuale che giuridico) della fattispecie dedotta in giudizio, le spese di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.

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