Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-04-18, n. 201802332

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-04-18, n. 201802332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802332
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2018

N. 02332/2018REG.PROV.COLL.

N. 03057/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2013, proposto da:
Impresa Pizzarotti &
C. SPA, S.I.R.C.E. s.r.l., CO.GE. SPA, Allodi s.r.l., Enterprise Costruzioni SPA, F.B. Costruzioni Edili s.r.l., Ferroni Primo &
C. SPA, Impresa F.lli Manara SPA Costruzioni Edili, Mingori Costruzioni SPA, Saneco s.r.l., Buia Nereo s.r.l., Marfinco 957 s.r.l., Impresa Costruzioni Geom. Gandolfi Snc, Montaggi Generali s.r.l., Iembo Michele, Tecnovetro s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pontiroli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

per la riforma e/o annullamento

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 34/2013, depositata il 7 febbraio 2013.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Colarizzi e Romano (quest’ultimo su delega dell’avv. Pontiroli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 27 gennaio 2009, il Comune di Parma adottava una variante al Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE).

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 134/30 del 3 novembre 2009, veniva approvato un primo stralcio del RUE relativo alla stesura definitiva dell’art. 1.2.9.

La richiamata norma prevedeva, al comma 1, che « allo scopo di dare attuazione alle dotazioni territoriali previste nel territorio comunale, gli interventi introdotti successivamente all’adozione del presente RUE, devono contribuire in proporzione alla loro nuova potenzialità edificatoria alla costruzione della città pubblica. I valori economici delle indennità perequative e delle opere pubbliche di interesse collettivo e le modalità di contribuzione saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale ».

Il successivo comma 2 precisava che « il presente regolamento individua sugli elaborati cartografici le aree interessate dall’applicazione del presente articolo secondo le modalità stabilite dal precedente comma. Tale contributo è inoltre dovuto per gli interventi delimitati cartograficamente dal perimetro di permesso di costruire Convenzionato (PCC) ».

La contestata modifica era dettata, secondo l’amministrazione, da esigenze di “perequazione urbanistica” a norma dell’art. 7 della L.R. n. 20/2000 che avrebbe imposto “ l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali ”.

Le ricorrenti, tutte imprese operanti nel territorio del Comune di Parma, ritenendo di poter essere assoggettate al contributo di nuova introduzione, impugnavano entrambe le richiamate delibere innanzi al TAR di Parma, deducendone, sostanzialmente, l’illegittimità per mancanza di base normativa.

In particolare deducevano:

- Violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in materia di contributo di costruzione: ciò con riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n. 380/2001 e dalla l.r. n. 20/2000. Illogicità, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento ;

- Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 7 l.r. n.20/2000. Illogicità, travisamento, incompetenza;

- Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 23 della Costituzione. Illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, sviamento ;

- Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Parma si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame per difetto di un concreto ed attuale interesse all’impugnazione in capo alle ricorrenti e, nel merito, confutando le avverse doglianze e chiedendo al reiezione del ricorso.

L’eccezione di inammissibilità veniva accolta dal TAR sul rilievo che nessuna lesione delle posizioni delle ricorrenti potesse ipotizzarsi quale effetto delle delibere consiliari impugnate in assenza di un provvedimento attuativo delle medesime che individuasse in concreto i soggetti effettivamente tenuti alla contribuzione censurata.

Il provvedimento attuativo era infatti intervenuto con delibera della Giunta comunale n. 1416/72 del 3 novembre 2009, con la quale era stato precisato che il contributo perequativo alla città pubblica ex art.

1.2.9 del RUE sarebbe stato dovuto unicamente con riferimento alle aree delimitate nella cartografia con la medesima delibera approvata.

Tuttavia, detta delibera di Giunta non era stata impugnata sicché non poteva configurarsi alcun interesse alla coltivazione del ricorso diretto contro atti di carattere generale non suscettibili, in quanto tali, di ledere le posizioni delle ricorrenti.

L’appello delle imprese è affidato ad unico mezzo rubricato:

I) Violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di ammissibilità dei ricorsi giurisdizionali. Illogicità, travisamento, falso supposto, carenza e/o contraddittorietà motiva .

La sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui assume che alla Giunta sia stato demandato il compito di individuare gli elaborati grafici delimitanti le aree interessate dalla norma contestualmente introdotta.

E’ infatti la variante – così come previsto dall’art. 1.2.9 - che ha direttamente individuato le aree soggette al contributo. La norma di che trattasi, peraltro, ha previsto che il contributo sia dovuto anche per le aree soggette a permesso di costruire convenzionato, come tali già perimetrate dallo strumento urbanistico.

Quanto poi alla circostanza, non affrontata dal TAR, relativa alla titolarità di aree individuate nella cartografia della variante, le società appellanti fanno presente di operare da anni nel settore immobiliare del territorio di cui trattasi e che pertanto esse, usualmente, acquistano aree per sottoporle ad edificazione.

Gli atti impugnati hanno posto le premesse per un sensibile incremento dei costi di costruzione. Comunque, almeno una tra di esse (Ferroni s.p.a.) è già proprietaria di un’area sottoposta al contributo.

L’atto della Giunta, ancorché non impugnato, sarebbe meramente conseguenziale rispetto a quello presupposto e, pertanto, sarebbe destinato ad essere travolto dalla eventuale caducazione del primo.

Le appellanti hanno quindi riproposto le censure di merito, assorbite dal TAR per effetto della declaratoria di inammissibilità.

Con memoria depositata il 25.1.2018 hanno ulteriormente argomentato in ordine alla sussistenza del proprio interesse a ricorrere in quanto tutte imprese edili operanti nel territorio di Parma e quindi potenzialmente soggette al pagamento del contributo, in caso di acquisto delle aree di cui trattasi.

Hanno altresì sottolineato che l’azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo può essere intentata a prescindere dall’impugnazione o esistenza dell’atto con cui viene richiesto il pagamento.

Nel merito, le società richiamano la sentenza n. 209/2017 della Corte Costituzionale, evidenziando come, nel caso di specie, la pretesa del contributo sia, a loro dire, del tutto slegata da ogni plusvalore edilizio, sicché non potrebbero realizzarsi i presupposti che la Corte ha ritenuto imprescindibili ai fini della legittimità del contributo.

Analogamente, anche nella fattispecie esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 4545/2010, la ritenuta legittimità della contribuzione straordinaria è stata ricollegata non solo al fatto che essa fosse il frutto di un accordo, ma anche che esso fosse facoltativo, essendo attuabile soltanto nell’ipotesi in cui i privati proprietari delle aree avessero beneficiato della premialità edificatoria prevista.

Nel caso di specie, vi sarebbe invece soltanto una parvenza di consensualità.

Il Comune di Parma, con memoria del 29.1.2018, ha eccepito, in primo luogo, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse perché nel frattempo è intervenuta una ulteriore variante che ha modificato l’art.

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