Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-14, n. 202202858

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-14, n. 202202858
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202858
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2022

N. 02858/2022REG.PROV.COLL.

N. 03372/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2019, proposto da
V B, A C, N D F, B F, S F, M L, R P, A P, F S, V S, rappresentati e difesi dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi del Molise, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10272/2018;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2022 il Cons. Paolo Marotta e udito l’avvocato Luca Fiasconaro, su delega dell'avv. C P Q, per le parti appellanti; nessuno è comparso per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso in appello, notificato il 2 aprile 2019 e depositato in giudizio il 18 aprile successivo, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III, n. 10272/2018, pubblicata il 23 ottobre 2018, con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte è stato respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto il provvedimento di non ammissione degli appellanti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2016/2017 presso diverse Università; le spese di lite sono state compensate tra le parti.

1.2. In estrema sintesi, nel ricorso di primo grado, sono state dedotte le seguenti censure:

I. La violazione dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’Amministrazione in merito alla scelta e/o predisposizione dei quesiti di prova, con particolare riguardo alla somministrazione di domande integralmente “copiate” e/o acquisite da manuali di preparazione al test di note società private;

II. La violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere;

III. La violazione della certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato;

IV. L’illegittimità dei criteri selettivi e l’erroneità e/o malformulazione di alcuni quesiti della prova;

V. L’illegittimità della selezione per avere somministrato un quesito errato, il n. 16;

VI. L’illegittimità della determinazione del contingente dei posti disponibili per l’a.a. 2016/2017;

VII. La mancata copertura di tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale e la permanenza di posti vacanti;

VIII. L’illegittimità delle procedure di gestione informatica della graduatoria da parte del Cineca e del M.I.U.R.

2.1. Il T.a.r. per il Lazio, Sezione III, con ordinanza cautelare n. 474/2017, ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti.

2.2. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza del 14 aprile 2017 n. 1602, ha accolto l'appello cautelare; per effetto del provvedimento cautelare, i ricorrenti (odierni appellanti) sono stati iscritti al corso di laurea prescelto per l’anno accademico 2016/2017.

3. Con la sentenza appellata, il Giudice di prime cure ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso (con riguardo ad alcune censure proposte in forma di ricorso collettivo, in assenza dei requisiti di ammissibilità) e lo respinto per la parte residua.

4. Con il ricorso in esame, gli odierni appellanti deducono:

I. Error in iudicando riguardo la declaratoria di inammissibilità di diverse censure (senza specificazione delle stesse), per essere state proposte a mezzo di ricorso collettivo;

II. Error in iudicando per omessa valutazione della istanza di consolidamento della posizione dei ricorrenti in ragione della intervenuta immatricolazione giusto provvedimento cautelare del Consiglio di Stato e per avere sostenuto diversi esami del corso di laurea;

III.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi