Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-19, n. 202305980
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 05980/2023REG.PROV.COLL.
N. 03336/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2021, proposto da
Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università degli Studi Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 45/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:
- del provvedimento dell’Università degli Studi di Bari, prot. n. 13684 del 22 febbraio 2016 di diniego parziale sull’istanza di revisione ed adeguamento dei prezzi, relativi all’appalto del servizio di pulizia, eseguito dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2015, dall’impresa individuale Multiservice s.r.l. del signor Filippo Valletta;
- nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o connesso;
Come si evince dalla sentenza impugnata, la società deducente impugnava in primo grado il provvedimento di parziale diniego opposto dall’Università degli Studi di Bari sulla propria istanza di revisione prezzi, motivata in ragione dell’anti-economicità dell’appalto, anche a causa del mancato accesso ad ammortizzatori sociali su fondi regionali.
In particolare, evidenzia il primo giudice che venivano lamentate dalla parte ricorrente violazioni di legge e profili di eccesso di potere, da rinvenire nella parziale contraddittorietà dell’azione amministrativa svolta dall’Ateneo, che ha accolto solo in parte la domanda di revisione dei prezzi, riconoscendone la non congruità per il resto.
Il TAR adito ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.
L’originaria ricorrente lamentava in particolare l’anomala gestione del servizio di pulizia, che ha visto alternarsi affidamenti disposti e poi revocati e reiterate proroghe per ventisette mesi, sì da condurre un appalto antieconomico, non avendo inteso l’Amministrazione universitaria dar luogo ad alcuna revisione prezzi.
Soggiungeva l’appellante che l’Università, con deliberazione assunta nelle sedute del 27 e 29 maggio 2015, avrebbe comunque riconosciuto l’aggiornamento della tariffa da € 14,97 (oltre IVA) a € 16,37 (oltre IVA), come richiesto, però limitandola al solo periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2015, trascurando i periodi precedenti fin dall’ingresso nel servizio avvenuto a decorrere dal 1° aprile 2013, sicché il diniego opposto all’estensione della revisione per tutto il periodo dello svolgimento dell’appalto si appaleserebbe contraddittorio e irragionevole.
Il primo giudice ha tuttavia osservato, nella sentenza impugnata, che la contestata tariffa oraria di € 14, 97 (oltre IVA) è proprio quella pattuita con l’originario aggiudicatario, soggiungendo che l’impresa appellante, collocata al quinto posto nella procedura di gara, ha invero accettato quella tariffa, dichiarando expressis verbis la disponibilità a subentrare nel servizio di pulizia, in via d’urgenza e transitoria, nelle more del rinnovo della procedura di gara.
L’istanza presentata in sede amministrativa, poi reiterata con l’impugnazione proposta in sede giurisdizionale, richiede l’aggiornamento della tariffa, fin dalla data del 1° aprile 2013, ossia fin dall’inizio del rapporto di appalto, in tal modo finendo per voler modificare ex post, secondo il primo giudice, le chiare condizioni ex ante accettate, ossia il mantenimento della tariffa convenuta con l’originario soggetto aggiudicatario.
Il mantenimento della tariffa convenuta con l’originario aggiudicatario costituisce, ad avviso del giudice di prime cure, la corretta applicazione dell’art. 140, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla luce del quale, qualora si fosse proceduto a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di subentrare nell’appalto, a seguito di risoluzione o di recesso dello stesso, l’affidamento successivo sarebbe dovuto avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Sul punto, rammenta la sentenza impugnata che la clausola di revisione periodica del prezzo non comporta alcun diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto fonda l’interesse legittimo, affinché l’Amministrazione proceda all’istruttoria normativamente prevista.
Non possono, dunque, ravvisarsi, secondo il giudice di prime cure, le condizioni per pretendere la revisione dei prezzi.
Il corrispettivo del contratto di durata non può subire aumenti fin dall’inizio, né nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e tali, quindi, da render vana la procedura di gara, che ha proprio la funzione precipua di individuare il miglior operatore possibile, alle migliori condizioni economiche offerte dal mercato.
Pertanto, la sentenza impugnata afferma che l’Amministrazione ha correttamente applicato l’art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all’epoca dei fatti vigente.
Né può dedursi l’esistenza di un diritto alla revisione dei prezzi, specie ogni qualvolta vi sia stata una proroga del termine originario del contratto, con rinegoziazione tra le parti intervenuta sulla base della stessa tariffa prevista nel contratto originario, dall’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Con la sentenza impugnata, come detto, il TAR adito rigettava il ricorso.
DIRITTO
In sede di ricorso, la parte appellante ha premesso che, come esposto in fatto, si sono succedute, nella esecuzione del servizio da parte della stessa ricorrente, più fasi:
una prima fase, a far data dal 1 dicembre 2012 sino al 31 marzo 2013, allorché l’odierna appellante, pur indicata dall’Università all’esito della fase di interpello condotta ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e pur avendo fornito la propria disponibilità alle condizioni di cui al servizio già svolto, non ha svolto alcun servizio per espressa esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal giudice amministrativo;
una seconda fase, a far data dal 1 aprile 2013, senza soluzione di continuità