Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-20, n. 201400251

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-20, n. 201400251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400251
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04471/2013 REG.RIC.

N. 00251/2014REG.PROV.COLL.

N. 04471/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4471 del 2013, proposto da:
Società Finanziaria Popolare per la Cooperazione e L'Associazionismo - Soficoop in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio eletto presso S C in Roma, via G. Antonelli, 49;

contro

Comune di Sant'Anastasia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01215/2013, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di pagamento di maggior somme per cessione in proprietà di aree PEEP


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e udito per la parte l’Avv. S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si discute, ex art. 105 comma 2 Cpa, esclusivamente di giurisdizione. Il TAR Campania l’ha declinata in ordine all’ingiunzione di pagamento ed alla presupposta deliberazione giuntale con la quale il Comune di Sant’Anastasia ha chiesto alla società ricorrente di pagare, in relazione alla cessione in proprietà di area nell’ambito di un Piano di edilizia economica e popolare, le maggiori somme derivanti dal conguaglio conseguente all’incremento dei costi di esproprio.

La società si duole del carico dei costi anche su di essa, nonostante, a differenza di altre cooperative, abbia direttamente provveduto al pagamento delle aree, a seguito di cessione bonaria.

Il TAR ha declinato la giurisdizione ritenendo che trattasi del quantum corrispettivo della cessione, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del GO.

La società appellante ritiene invece che, fermo restando il principio generale, la giurisdizione del GA sarebbe giustificata nel caso di specie dalla circostanza che è stata impugnata (anche) la deliberazione giuntale del ‘92 con la quale il Comune aveva discrezionalmente deciso di ripartire i costi degli espropri su tutte le società concessionarie, a prescindere dall’eventuale cessione bonaria concordata da alcuni, come la ricorrente.

La sentenza merita conferma.

Costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo il quale la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (come sostituito dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) in aree ricomprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, sempre che non sussistano poteri discrezionali.

Nel caso di specie la discrezionalità è esclusa dallo stesso tenore della previsione normativa, a mente della quale “ il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili ” (art. 10 cit. comma 2).

La circostanza, sottolineata dal ricorrente, che l’amministrazione abbia adottato una delibera generale per ripartire indistintamente su tutti i cessionari l’aumentato carico dei costi di esproprio non è sintomatica della spendita di un potere discrezionale, in se inesistente, ma è piuttosto un comportamento da valutare in termini di correttezza e congruità rispetto ai vincoli ed ai parametri di legge.

L’appello è pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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