Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-03, n. 202209612

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-03, n. 202209612
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209612
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 09612/2022REG.PROV.COLL.

N. 01150/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2019, proposto dalla società
Carbodies S.a.s. di A e P R &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6933/2018, resa tra le parti, concernente incentivi per impianto fotovoltaico ai sensi del d.m. 5 luglio 2007 (c.d. Quinto Conto Energia)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e del Ministero dello sviluppo economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il Cons. C C, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso della società appellante diretto all’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20140016779 in data 10 febbraio 2014, recante diniego della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico e degli atti connessi, nonché per la condanna del GSE al risarcimento dei danni.

2. L’appellante rappresenta in fatto che, con la domanda in data 7 marzo 2013 di ammissione alla tariffa incentivante, aveva dichiarato, sulla base di certificazione del tecnico competente, che l’impianto fotovoltaico era stato realizzato su un edificio non residenziale di classe energetica D.

Il GSE, con nota in data 19 aprile 2013, aveva chiesto un’integrazione documentale. In particolare veniva chiesto l’invio dell’attestato di certificazione energetica aggiornato con i relativi dati catastali, avvertendo che “ qualora l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, l’identificazione della classe energetica globale dell’edificio deve essere effettuata secondo il sistema di classificazione nazionale previsto dall’Allegato 4 (Allegato A, paragrafo 7.2) del DM 26 giugno 2009 ”.

Trasmessa la documentazione richiesta, l’appellante aveva ricevuto la nota del GSE in data 5 giugno 2013 recante preavviso di rigetto della domanda di tariffa incentivante in quanto era risultato che “ contrariamente a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in ordine ai criteri di priorità per l’iscrizione al Registro, l’impianto è stato installato su un edificio in classe energetica inferiore a D (classe F) ”. Ricevute le osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, il GSE aveva adottato il provvedimento impugnato in primo grado.

2.1. In diritto la società appellante deduce in sintesi quanto segue.

2.1.1. Erroneamente il T avrebbe ritenuto che la determinazione della classe energetica dell’edificio sul quale è installato l’impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere effettuata sulla base della tabella 1, anziché della tabella 3 dell’Allegato 4 (Allegato A, paragrafo 7.2) del DM 26 giugno 2009;
per effetto di tale convincimento, erroneamente la dichiarazione della classe energetica D sarebbe stata considerata non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 28/2011.

La disciplina della materia, risultante dall’Allegato 4 (Allegato A, paragrafo 7.2), del citato d.m. e dalle Regole applicative predisposte dal GSE porrebbe un problema interpretativo attinente all’omogeneizzazione dei dati ottenuti secondo la disciplina regionale con la classificazione energetica nazionale.

Detta tabella 1 non atterrebbe alla prestazione energetica globale, bensì alla climatizzazione universale, e non riguarderebbe gli edifici residenziali. Il paragrafo 4.7 delle Regole applicative del GSE, alla lett. c), stabilisce che il valore della prestazione energetica globale dell’edificio è “ espresso come somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria ” e, alla lett. d), richiama la tabella 3 dell’Allegato 4 per la determinazione della classe energetica globale dell’edificio. Quindi, la tabella 1 non avrebbe potuto essere utilizzata in quanto non riferita alla prestazione energetica globale, ma alla climatizzazione universale e la confusione tra metro quadro e metro cubo addebitata dal T alla società ricorrente sarebbe invece ascrivibile all’operato del GSE.

Il d.m. 26 giugno del 2009 non recherebbe alcun criterio specifico per la determinazione della classificazione energetica globale degli edifici non residenziali: la tabella 1 riguarda il Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria, mentre il paragrafo 4.7. delle Regole applicative del GSE richiede che la classe energetica globale dell’edificio sia calcolata sommando la prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la prestazione per la produzione dell’acqua calda sanitaria, ove presente come nel caso di specie.

La specificazione “ esempio per un edificio ad uso residenziale ” contenuta nel citato Allegato 4 “ ragionevolmente ” porterebbe a “ presumere che tutti i calcoli riportati riguardino solo gli edifici residenziali ”.

A dimostrazione delle incongruenze esposte, si evidenzia che il GSE, nella richiesta di documentazione integrativa in data 19 aprile 2013, aveva chiesto che i calcoli fossero effettuati secondo il paragrafo 4.7. lett. a) - d) delle Regole applicative, concernente la classe energetica globale dell’edificio, mentre, nei chiarimenti richiesti in data 5 giugno 2016 e nella nota in data 11 febbraio 2014, aveva invece chiesto il calcolo della prestazione energetica. Inoltre, il paragrafo 4.7 lett. c) - d) si riferisce per la prestazione energetica globale alla tabella 3 - la cui applicazione collocherebbe l’edificio in questione in classe D o C - mentre, nella comunicazione di rigetto, il GSE aveva richiamato la tabella 1.

Dunque, all’appellante sarebbe stato chiesto di seguire due diverse modalità di calcolo, una per la classificazione energetica globale dell’edificio e una per la prestazione energetica per la sola climatizzazione invernale, con l’inevitabile effetto della differenza tra i valori della classificazione energetica a livello nazionale.

2.1.2 Con il secondo motivo del gravame, la società appellante deduce la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10-bis l. n. 241/90;
violazione del principio di corrispondenza tra quanto indicato nella motivazione nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90 e quanto motivato nella lettera di esclusione
”, atti erroneamente ritenuti corrispondenti dal T.

Infatti, nell’atto recante il preavviso di rigetto, il GSE aveva evidenziato che “ dall’analisi dell’attestato di certificazione energetica allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del DPR 445/2000, in ordine ai criteri di priorità per l’iscrizione al Registro, l’impianto è stato installato su un edificio in classe energetica inferiore a D (classe F) ”, mentre, con il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione all’incentivo, il GSE aveva sottolineato che “ la scala di confronto utilizzata per l’assegnazione della classe energetica non era riconducibile ad alcuna metodologia valida ai fini della verifica della classe energetica D ”. Quindi, i due atti sarebbero basati su motivazioni diverse e “ rimaneva in essere quanto già accertato dal GSE ovvero che l’edificio era in classe F ”;
così che “ la domanda sarebbe stata comunque ammissibile, chiaramente con un ordine gerarchico diverso ”, in caso di mancato raggiungimento del tetto incentivabile.

2.1.3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “ violazione e falsa applicazione del c.d. dovere di soccorso istruttorio ”, l’appellante si duole che il T sarebbe stato “ eccessivamente rigido nel confermare l’esclusione a suo tempo disposta dal GSE, non ritenendo applicabili quei rimedi tipici nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, anche in sede di bando ”: lo stesso GSE, effettuando un diverso calcolo degli indici di prestazione energetica, aveva stabilito che l’edificio aveva la classe energetica F, con ciò sanando l’eventuale carenza nella determinazione della classe energetica, “ superandola di fatto ”. Cosicché il GSE non sarebbe stato più “ legittimato a contestarne la mancanza ”, né a ritenere che la scala di confronto utilizzata non fosse “ riconducibile ad alcuna metodologia valida ai fini della verifica della classe energetica ”. Quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio del favor partecipationis e il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) l. n. 241/1990 e dell’art. 46 d.lgs. n.163/2006.

2.1.4. L’appellante si duole dell’omessa pronuncia da parte del T sulle censure del ricorso di primo grado proposte in via subordinata, concernenti “ intervenuta modifica all’art. 42 del d.lg. n. 28/2011 per effetto della legge di bilancio 2018 ”. L’esclusione dell’appellante dal regime di incentivazione sarebbe eccessiva e sproporzionata alla luce dell’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011, di cui si chiede l’applicazione.

2.1.5. L’appellante chiede che il GSE sia condannato al risarcimento del danno che asserisce di aver subito che si “ riserva di meglio declinare, anche in ordine alle singole voci di danno ”.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e il GSE, chiedendo il rigetto dell’appello.

4. La causa, chiamata all’udienza del 27 settembre 2022, è stata trattenuta in decisione.

5. La controversia in esame concerne l’interpretazione del requisito di priorità di cui all’art.

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