Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2012-05-25, n. 201203082
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Testo completo
N. 03082/2012REG.PROV.COLL.
N. 03137/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3137 del 2012, proposto da:
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. D B e dall’Avv. S C, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Legale Bruno, via Vittorio Veneto, 7;
contro
D di C C & C S.a.s.;
nei confronti di
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sez. I, n. 414 dd. 6 marzo 2012, resa tra le parti e concernente mancata ammissione alle agevolazioni finanziarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e udito per la ricorrente Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. l’Avv. Claudio De Portu in sostituzione dell’Avv. D B, e l’Avv. S C, nonché l’Avvocato dello Stato Federica Varrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico,
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
L’appello in epigrafe va accolto, per quanto qui appresso specificato.
1.1.In linea di fatto, va evidenziato che con domanda presentata in via informatica l’attuale appellata, D di C C & C S.a.s., ha inoltrato domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185 (incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego) per l’avviamento di un’attività di “vendita al dettaglio di panini, piadine e kebab in forma itinerante nelle aree pubbliche del Salento (fiere, sagre, feste patronali e mercati)” .
Con nota Prot. n. 103/SPO-DEL dd. 5 gennaio 2011 è stato comunicato a D che la domanda anzidetta è stata respinta da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a con propria delibera dd. 29 dicembre 2010 sulla base della seguente motivazione: “con riferimento al profilo di criticità progettuale “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” , l’iniziativa proposta, non prevedendo alcuna forma di partecipazione operativa - diretta e continuativa- del soggetto proponente l’attività imprenditoriale, risulta non coerente con quanto previsto dalla disciplina agevolativa di riferimento, la quale è preordinata ad assicurare, attraverso l’erogazione di agevolazioni dello Stato, la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione e la promozione della cultura d’impresa in rapporto alla propria idea di autoimpiego (art. 13, secondo comma, D.L.vo 21 aprile 2000 n. 185 – art. 4, lett. b), 28 maggio 2001 n. 295). Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa” i dati relativi al mercato e al bacino di utenza non supportano e legittimano le previsioni di fatturato avanzate. Con riferimento al profilo di criticità progettuale “Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta” non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti: la classificazione/quantificazione della potenziale clientela; la quantificazione dei gruppi di clienti identificati e il dimensionamento degli obiettivi di vendita; il profilo formativo-esperenziale dei soci e la correlazione con l’attività proposta e i diversi ambiti di gestione della stessa, per cui non è dimostrata la complementarietà delle competenze necessarie alla realizzazione dell’iniziativa” .
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1232 del 2011 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, D ha chiesto l’annullamento della predetta delibera Invitalia datata 29 dicembre 2010, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi segnatamente comprese – ove occorra - la comunicazione ex art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, datata 8 novembre 2010, le schede di sintesi della valutazione e la scheda relativa al colloquio previsto come seconda fase di valutazione della domanda, intercorso in data 12 ottobre 2010.
D ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 10-bis della L. 241 del 1990, l’avvenuta violazione del D.L.vo 185 del 2000 e dell’art. 4 del D.M. 295 del 2001, nonché l’avvenuta violazione della delibera CIPE 14 febbraio 2002 n. 5, eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria e di motivazione.
1.3. In tale primo grado del giudizio si è costituita Invitalia, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.4. Si sono costituiti – altresì in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze rilevando - altresì - il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero del Lavoro, al quale competerebbero viceversa le funzioni di vigilanza su Invitalia.-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
1.5. Con ordinanza n. 677 dd. 30 settembre 2011 la Sezione I dell’adito T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, “considerato: che la partecipazione alla società in questione del socio M appare limitata al 5% del capitale sociale ed in tale prospettiva, appare adeguata al modesto apporto alla società del detto socio che, in considerazione della propria professionalità di commercialista, è limitato ad adempimenti accessori come l’approntamento e la cura del sito Internet e la cura degli adempimenti amministrativi e fiscali; che, al contrario, l’altro socio appare sicuramente in possesso della necessaria professionalità specifica nel settore in riferimento, in virtù delle esperienze lavorative precedenti; che la valutazione del possibile risultato economico appare sostanzialmente congrua, in considerazione della non complessità del settore merceologico e della difficoltà di dare vita a vere e proprie valutazioni di mercato”