Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-07, n. 202408056
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2024
N. 08056/2024REG.PROV.COLL.
N. 02476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2024, proposto dalla Youtrade S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati M C e B G M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in via disgiunta, dagli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
Leone Spita, Illumia S.p.A., A.I.G.E.T. – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, Edison S.p.A. (n.q. di incorporante di Edison Trading S.p.A.), Tirreno Power S.p.A., Iren Mercato S.p.A., Repower Italia S.p.A., Repower Vendita Italia S.p.A., Set S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 13 giugno 2023, n. 5772, resa tra le parti, e per la dichiarazione di nullità o inefficacia e, in subordine, per l’annullamento della deliberazione ARERA del 16 gennaio 2024 n. 1/2024/E/eel.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 il cons. F G e uditi per le parti gli avvocati M C e Giorgio Vercillo e l’avv. dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in epigrafe la Youtrade s.r.l. in liquidazione (c.f. 03525310169), con sede in Bergamo, ha agito in giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5772.
Con detta sentenza, in parziale revocazione della sentenza del 30 novembre 2020, n. 7552, resa dalla stessa Sezione nei confronti della Youtrade s.p.a. (c.f. 03525310169), e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha annullato, con agli atti presupposti e nei sensi e limiti di cui in motivazione, la deliberazione n. 840/2017/E/eel del 5 dicembre 2017 adottata nei confronti della medesima società dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico all’esito delle verifiche a campione sull’adozione di eventuali condotte non conformi alle finalità del servizio da parte degli utenti del dispacciamento, di cui alla sua delibera n. 333/2016/R/eel del 24 giugno 2016.
Nel presente giudizio la Youtrade (della quale non è dubbia l’identità con l’originaria ricorrente, avendo stesso codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese) si duole del provvedimento adottato nei suoi confronti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con la deliberazione n. 1/2024/E/eel del 16 gennaio 2024 che, in dichiarata ottemperanza al suddetto giudicato, all’esito di un supplemento di istruttoria, ha confermato a suo carico la presenza di condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento e adottato le conseguenti misure (applicazione alla società Youtrade della disciplina standard di cui al punto 1 della delibera n. 333/2016/R/eel, limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013; definizione delle modalità di regolazione delle partite economiche emergenti dall’applicazione del punto 1 cit.).
La ricorrente, ritenendo che l’Autorità sia nuovamente incorsa nei vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria riscontrati dal giudicato sul precedente provvedimento, ha domandato la declaratoria di nullità del nuovo atto, perché adottato in violazione o elusione del giudicato, e, in subordine, la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento ai fini della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.
2. – L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (d’ora innanzi: l’ARERA) e Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e hanno prodotto memorie per sostenerne l’infondatezza.
3. – L’ARERA e la società ricorrente hanno prodotto repliche.
4. – Alla camera di consiglio del 17 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. – Il giudizio di ottemperanza ha la precipua funzione di un controllo successivo del rispetto, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi derivanti dal giudicato al fine di attribuire l’utilità spettante alla parte vittoriosa in sede di cognizione; tale verifica sull’esatta attuazione del giudicato implica la precisa individuazione del contenuto degli effetti conformativi derivanti dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2023, n. 384, sez. II, 26 agosto 2024, n. 7233).
2. – Nel caso in esame, l’azione di ottemperanza proposta dalla ricorrente concerne l’esecuzione della sentenza n. 5772 del 2023 del Consiglio di Stato, nella parte relativa all’annullamento della deliberazione del 5 dicembre 2017, n. 840/2017/E/eel, con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico aveva provveduto nei confronti della ricorrente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla c.d. valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (cioè alla definizione, in coerenza con gli artt. 39 e 40 dell’All. A alla deliberazione del 9 giugno 2006, n. 111/06, del corrispettivo o prezzo di sbilanciamento, al fine di ribaltare sull’operatore artefice di sbilanciamento i costi sostenuti da Terna S.p.a. per mantenere in equilibrio il sistema rispetto agli scostamenti della quantità di energia elettrica prelevata o immessa, in ciascun punto di dispacciamento, rispetto al vincolo assunto da ciascun operatore con il relativo programma).
In particolare, con la deliberazione annullata l’Autorità, ultimata la verifica effettuata, ai sensi della deliberazione n. 333/2016/R/eel, nei confronti della società Youtrade - relativamente al primo semestre 2013 - era giunta alla conclusione che detta società, in qualità di utente del dispacciamento (cioè di operatore legato a Terna S.p.a. da un contratto per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica), aveva posto in essere attività di programmazione con sbilanciamenti, valutati su base semestrale, superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo, tanto dal lato del prelievo che da quello dell’immissione di energia.
Perciò aveva ritenuto che, ai fini della valorizzazione, dovesse applicarsi alla società in questione, anziché la disciplina alternativa per cui questa aveva presentato istanza ai sensi della deliberazione 333/2016/R/eel, la c.d.