Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-09-11, n. 201304483

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-09-11, n. 201304483
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304483
Data del deposito : 11 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08596/2007 REG.RIC.

N. 04483/2013REG.PROV.COLL.

N. 08596/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8596 del 2007, proposto da:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. V M, P T ed E L, con i quali elettivamente domicilia in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

contro

L B, rappresentato e difeso dall’avv. F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, 21 maggio 2007, n. 462, resa tra le parti, concernente il riconoscimento di retribuzione per svolgimento di mansioni superiori.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di L B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Lanzetta e Bouchè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato L B, ispettore generale dell’INPS, aveva adito il primo giudice per la declaratoria della retribuzione relativa alle superiori mansioni dirigenziali svolte in qualità di direttore tecnico dell’Ufficio informatico regionale della sede regionale per l’Umbria dell’appellante Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Egli aveva dedotto di aver ricoperto stabilmente quel posto vacante in base a provvedimenti formali di incarico.

Il dato di fatto non è controverso in giudizio, ma oggi come in primo grado l’ente appellante afferma che si era trattato solo dello svolgimento di funzioni vicarie, come tali rientranti nel quadro mansionistico proprio della posizione formale dell’appellato.

Nel corso del giudizio di primo grado l’odierno appellato aveva ridotto la pretesa alle differenze retributive al periodo dicembre 1995 – giugno 1998, successivo all’approvazione della delibera 12 dicembre 1995, n. 1523 con la quale l’INPS aveva approvato le nuove piante organiche ex artt. 30 e 31 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Il giudice di primo grado ha rilevato che nella fattispecie si trattava di una vera e propria attribuzione formale di mansioni superiori, in quanto, così come risultava dagli atti, all’appellato era stata attribuita la reggenza dell’Ufficio, protrattasi per anni, in copertura di un posto vacante e che quindi non aveva svolto mere funzioni vicarie in occasione della temporanea assenza del suo titolare.

Veniva quindi in rilievo il disposto dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo introdotto dall’art. 25 - all. a - d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) secondo cui “ nel caso di assegnazione a mansioni superiori il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime ”.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede inoltre l’efficacia delle disposizioni dell’articolo stesso a partire “ [...] dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e comunque a decorrere dal 30 giugno 1994 ”. Tale ultimo termine (30 giugno 1994) è stato ripetutamente prorogato, fino al 31 dicembre 1998.

Nel frattempo, l’INPS, con deliberazione 12 dicembre 1995, n. 1523, provvedeva alla suddetta ridefinizione, per cui a far tempo da tale ultima data l’art. 57, comma 2, diventava operativo ai fini della valutazione della richiesta.

Di conseguenza il giudice di primo grado ha riconosciuto all’appellato, dalla detta data, le differenze retributive rivendicate.

2. Ha proposto ricorso in appello l’INPS deducendo:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

L’ente, a sostegno richiama le decisioni del Consiglio di Stato nn. 1886, 1887 e 1888 del 2005. Tali che sarebbero “esattamente in termini riguardando la pretesa di funzionari apicali o di ispettori generali ex art. 15 l. 9 marzo 1989, n. 88 in servizio presso l’INPS di ottenere le differenze retributive per le superiori e dirigenziali mansioni svolte” .

II) Motivazione insoddisfacente e, comunque carente, in relazione alla possibilità per un ispettore generale, ex art. 15 della legge 8 marzo 1989, n. 88, di svolgere funzioni vicarie di dirigente.

L’ente, dopo aver esaminato l’evoluzione legislativa in materia, ha dedotto che “ la reggenza di un ufficio, in attesa della destinazione del dirigente titolare rientra, in realtà, fra le attribuzioni proprie del personale di cui all’art. 25, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 69, comma 3, del 30 marzo 2001, n. 165), ossia del personale appartenente al ruolo ad esaurimento, il cui trattamento giuridico ed economico fu esteso ai dipendenti degli enti pubblici quali l’INPS dall’art. 15 della legge 8 marzo 1989, n. 88 ”.

Per l’espletamento del compito di reggenza dell’ufficio informatico della sede regionale dell’Umbria l’appellato è già stato, dunque, adeguatamente retribuito e non può pretendere ulteriori compensi ”.

L’ente ha richiamato nuovamente le decisioni nn. 1886, 1887 e 1888 del 2005.

III) Entità delle somme eventualmente dovute al Lupo.

3. Si è costituito in giudizio l’appellato, sostenendo l’infondatezza del ricorso in appello.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

All’udienza del 30 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso ritenendo elemento discriminate la deliberazione 12 dicembre 1995 n. 1523 dell’INPS di ridefinizione della pianta organica, per cui a decorrere da tale data poteva trovare applicazione l’art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo introdotto dall’art. 25 - all. a - del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546).

Tale capo della sentenza non risulta contestato. Il richiamo ai precedenti (e, segnatamente, alle decisioni 26 aprile 2005, n. 1886, 1887 e 1888) non appare pertinente in quanto trattasi di pronunce anteriori alla deliberazione assunta a spartiacque per il riconoscimento della mansioni superiori.

La sentenza impugnata ha affermato (e nemmeno questo è contestato) che al ricorrente è stata attribuita la reggenza dell’Ufficio in copertura di un posto vacante. Se tale atto fosse stato illegittimo, per negare la relativa retribuzione avrebbe dovuto essere preventivamente annullato: ma ciò non fu fatto. Il Collegio non può dunque che confermare l’assunto del giudice di primo grado, ossia che, nel caso di specie, si esorbita dalle ipotesi fisiologiche di reggenza, e questo in ragione del lungo tempo trascorso (quasi tre anni) in una tale assegnazione, senza che l’ente abbia provveduto alla copertura del posto per le vie ordinarie.

L’ente appellante sostiene infine che il soggetto che ricopre in via sostitutiva un posto scoperto non potrebbe percepire la medesima retribuzione di colui che ricopre il posto in via ordinaria.

Il Collegio osserva che, in assenza di una diversa disciplina, la retribuzione spettante all’incaricato non possa che essere quella prevista in via generale dal relativo contratto collettivo, senza riduzioni percentuali che non competono al giudizio di legittimità, quand’anche in sede di giurisdizione esclusiva.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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