Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102354

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-18, n. 201102354
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102354
Data del deposito : 18 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05603/2005 REG.RIC.

N. 02354/2011REG.PROV.COLL.

N. 05603/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5603 del 2005, proposto da:
Nr Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S D M e P P, con domicilio eletto presso S D M in Roma, via Confalonieri, 5;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione seconda, 4 novembre 2004, n. 3846, con la quale era stato respinto il ricorso per l’annullamento del decreto 30 ottobre 1999 del Direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici, con il quale veniva imposto il vincolo ex art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 nei confronti, tra gli altri, degli immobili e dell’area siti in Comune di Nr, località Novare, segnati in catasto al fg. 45 (ex fg. XXVI), part. 278-276, di proprietà della ricorrente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio d'Aci per delega dell'avvocato Di Mattia e l'avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna appellante, società Nr Costruzioni S.r.l., espone che in Comune di Nr, provincia di Vicenza, in particolare nella località denominata Novare, esiste un complesso immobiliare di particolare interesse storico, denominato “Villa ex Mosconi ora Bertani”, caratterizzato dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74 e 75.

Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1960 il complesso così individuato fu dichiarato dal competente Ministero di interesse particolarmente importante, e pertanto assoggettato a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.

Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale, in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia residenziale pubblica.

Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali la dante causa dell’odierna appellante, società La Casa s.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato “Quadrifoglio”, riguardante il terreno di proprietà della stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Nr al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva di mq. 14.150.

Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal consiglio comunale con delibera n. 59/1991.

La società Nr acquistava il complesso così individuato dalla società La Casa in data 8 aprile 1992.

Peraltro, a seguito di un processo in sede penale, parte del terreno così acquistato dalla società istante è stato trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Nr (mq. 4.922).

In data 30 ottobre 1999 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con il decreto del 1960, comprendendo anche le particelle 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 76, fg. 42 (ex XXIV).

Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli immobili di proprietà dell’appellante situati nei mappali n. 278-276, così come identificati a seguito del provvedimento di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita per tale effetto al Comune di Nr).

Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società Nr in data 6 dicembre 1999, con la previsione, ai fini della tutela dell’integrità della “Villa ex Mosconi ora Bertani con chiesetta ed annesso parco”, di assoluta inedificabilità, tra le altre, delle particelle 278-276 fg. 45.

Avverso il provvedimento del 30 ottobre 1999, nella parte in cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto che lo ha rigettato con la sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha respinto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, commessa nei confronti della società ricorrente, perché l’avviso di avvio del procedimento è stato consegnato, in Nr, via Papa Giovanni, n. 4/b, all’ing. F S che assommava in sé le qualità di amministratore delegato sia della società “La Casa”, dante causa, che della società Nr, avente causa in relazione ai beni sui quali è stato imposto il vincolo contestato. L’ing. Speri ha effettuato richieste di accesso documentale dimostrando di aver compreso i termini e l’ampiezza del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà della società di cui è amministratore delegato, vincolo non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n. 1089/39.

Ha respinto altresì l’ulteriore censura relativa all’imposizione del vincolo perché, nel caso di specie l’amministrazione ha individuato un rapporto di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale il bene monumentale è sempre stato inserito (la “Tenuta Novare”).

La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale, imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.

La società appellante ha riprodotto i motivi dedotti in primo grado, così epigrafati: I) Violazione di legge (artt. 3, 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
art. 4 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495);
II) Eccesso di potere;
sviamento di potere;
insufficiente motivazione;
travisamento dei fatti;
violazione del principio di proporzionalità;
insufficiente valutazione degli interessi in gioco;
omessa o insufficiente istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni culturali ed ambientali per resistere al ricorso.

All’udienza del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La sentenza appellata merita conferma.

In ordine alla violazione delle garanzie procedimentali il Collegio ritiene che l’identità della persona (l’ing. F S) che ricopriva la qualità di amministratore delegato sia della società “La Casa” che della società ricorrente (rispettivamente dante causa e avente causa in relazione al bene oggetto del provvedimento impugnato) consentiva di comprendere il contenuto dell’avviso dell’avvio del procedimento inviato alla sola società “La Casa”: la conferma di ciò è rappresentata dall’attività di accesso compiuta dall’ing. Speri e, quindi, dall’effettivo raggiungimento dello scopo al quale era volto l’avviso dell’avvio del procedimento.

La società ricorrente censura inoltre la sentenza, e quindi il provvedimento impugnato, ritenendo inadeguato il procedimento di imposizione del vincolo indiretto, ex art. 21 della legge 21 giugno 1939, n. 1089, dovendosi invece applicare o il vincolo diretto o la disciplina contenuta, ratione temporis, nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Collegio richiama, in proposito, la parte conclusiva della relazione di accompagnamento al provvedimento impugnato.

“L’ampia perimetrazione proposta è giustificata dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare porzione di territorio che costituisce un monumento significante che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella storia della Valpolicella”.

Come la giurisprudenza ha avuto modo ripetutamente di affermare, le misure previste dall'art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, a salvaguardia delle condizioni di ambiente e decoro delle cose immobili tutelate dalla stessa legge, vanno stabilite con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice ambientale, la quale, pertanto, si estende fino a comprendere ogni immobile, purché in prossimità del bene monumentale, che sia con questo in tale relazione che la sua manomissione sia idonea ad alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio a quello circostante (Cons. St., Sez. VI, del 10 marzo 1999, n. 233).

E tale valutazione costituisce apprezzamento di natura tecnico-discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per incongruenza, illogicità o inattendibilità (Cons. St., Sez. VI, del 4 novembre 1996, n. 1437).

L’Amministrazione, a giustificazione del vincolo, ha evidenziato che un’eventuale ulteriore attività di edificazione avrebbe privato la villa degli aspetti percettivi ad essa riferiti, che da secoli hanno costituito la cornice ideale della medesima, e avrebbe stravolto lo schema tipologico di accesso al fondo, caratterizzante l’insediamento in villa nel veronese.

La realizzazione della prevista, nuova espansione edilizia in tale area avrebbe compromesso irrimediabilmente uno dei più ammirevoli scorci scenografici della Valpolicella, quello che, dalla strada provinciale permette di cogliere sinteticamente il complesso monumentale e i suoi rapporti organici con il parco ed il brolo, la tenuta ed il paesaggio naturale circostante.

La ragione del vincolo si rinviene quindi nella necessità di conservare la visione unitaria del complesso monumentale con il suo ambiente circostante, con la conseguenza che la scelta dell’imposizione del vincolo indiretto appare strumento adatto alla valorizzazione della “Villa Bertani”, in quanto i beni oggetto del vincolo impugnato non giustificavano ex sé l’imposizione di un vincolo diretto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione dell’effettiva attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi