Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-23, n. 202105529

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-23, n. 202105529
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105529
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 05529/2021REG.PROV.COLL.

N. 09341/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9341 del 2019, proposto da Giulia Agro', C A, G A, M B, M B, S B, B B, V B, F B, V C, A C O, M C, S C, M C C, L D S, D D, M D, F F, S F, M G, C G, M G, M L, C M L, M L, R D L B, G L, M L L, M L, G L, E M, A M, E M, M O, A O, A P, F P, L P, F Palmieri, Lucia Patanè, Ilaria Pecorella, Serena Maria Pellerito, Elisa Petrotto, Alessandra Pezzolla, Letizia Rampani, Ester Francesca Rascaglia, Flavio Rea, Elen Righetti, Valeria Ronco, Martina Ruscica, Deborah Salandin, Ilenia Savarino, Maria Lucia Senatore, Pina Rosalia Sparacia, Sara Tontoli, Elisabetta Turilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Avv. Galleano in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale del Miur - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carola Salvati, Maria Cermela Circelli non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 3 aprile 2019, n. 4368 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il Cons. V L.

L’udienza pubblica si è svolta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.


FATTO e DIRITTO

1.˗ Le parti indicate in epigrafe sono in possesso di una laurea ottenuta a seguito del corso di laurea in scienza della formazione primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo. Tale laurea ha valore di esame di stato ed abilita all’insegnamento nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria.

Le parti hanno partecipato al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presso, che richiede, tra l’altro, quale requisito di partecipazione, il possesso del requisito costituito dal servizio di insegnamento specifico di almeno due annualità negli ultimi otto anni presso scuole pubbliche statali, previsto dall’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

2.˗ Le suddette parti – essendogli stata preclusa la partecipazione al concorso – hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

3.˗ Il Tribunale amministrativo, con sentenza 3 aprile 2019, n. 4368, ha rigettato il ricorso.

4.˗ I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.

5.˗ Si è costituto in giudizio il Ministero, chiedendo, senza indicare le ragioni, il rigetto dell’appello.

6.- L’appellante Maria Garofolo ha rinunciato all’appello.

7.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021.

8.- In via preliminare, l’art. 84 cod. proc. amm. prevede che i) « la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale » (comma 1); ii ) « il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle » (comma 2); iii ) « la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza » (comma 3); iv ) « se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue » (comma 3); v ) « anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ».

Nella specie, pur non risultando adempiute tutte le formalità richieste ai fini del perfezionamento della rinuncia e, in particolare, la rituale notificazione della rinuncia, il comportamento dell’appellante fa emergere la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel merito, limitatamente alla sua posizione, della presente controversia.

9.˗ Con un primo motivo le appellanti hanno fatto presente che « le competenze professionali e le abilità riflessive necessarie al futuro insegnante vengono raggiunte con attività di laboratorio didattico della durata di ben quattro anni integrate con i corsi ed il tirocinio, ovvero esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative ». Ne conseguirebbe che « i docenti che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, avendo già svolto attività nelle scuole dell’infanzia e della primaria del territorio devono essere considerati alla stessa stregua dei docenti abilitati che hanno svolto almeno due annualità di servizio specifico ai fini della partecipazione ai concorso a cattedra ».

Il motivo non è fondato.

L’art. 4, comma 1, quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87prevede che il concorso in esame « è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
».

Questa Sezione, con sentenza 24 maggio 2021, n. 4016, ha già avuto modo di affermare che « il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con una diretta conseguenza nel senso di non incidere comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018 ».

La natura straordinaria ed eccezionale del concorso impedisce che le norme di regolazione della materia siano suscettibili di estensione analogica.

Ne consegue che la partecipazione è consentita soltanto ai soggetti in possesso dello specifico requisito richiesto, senza che possano venire in rilievo requisiti ritenuti, come quelli prospettati dagli appellanti, di natura equipollente. Non è dunque sufficiente addurre l’esistenza di un particolare percorso formativo, quale quello in possesso degli appellanti, per ritenere che gli stessi siano legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in esame.

9.˗ Con un secondo motivo gli appellanti hanno rilevato l’erroneità della sentenza e l’illegittimità degli atti amministrativi in quanto la previsione del requisito legale di partecipazione sarebbe contraria a Costituzione, violando le regole del concorso pubblico (art. 97 Cost.), il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il principio dell’affidamento.

Il motivo non è fondato.

Questa Sezione, con la citata sentenza n. 4016 del 2021, ha già esaminato una questione analoga di costituzionalità, ritenendola manifestamente infondata in quanto: i ) la norma in esame « considera il dato socialmente rilevante della situazione dei possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria e si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato»;
ii)

«l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento (…), è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico ».

Per quanto attiene alla circostanza secondo cui la mancata partecipazione al concorso in esame sarebbe irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto agli appellanti sarebbe precluso l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, deve ribadirsi che la scelta legislativa rinviene la propria ragione giustificativa nell’esigenza di trovare una soluzione normativa mediana in grado di bilanciare in modo ragionevole tutti gli interessi coinvolta nella vicenda amministrativa in esame.

Per quanto attiene all’asserita lesione del principio di affidamento, è sufficiente rilevare che tale principio opera quando la parte è stata destinataria di un atto, normativo o amministrativo, o anche di un comportamento dell’amministrazione che ha ingenerato un affidamento in ordine alla conformità a legge dell’utilità ricevuta. E anche in questo caso, escluse le norme penali incriminatrici, il legislatore può incidere anche in senso sfavorevole purché l’intervento abbia una propria causa giuridica.

In questo caso, le parti non si trovano in tale situazione, in quanto sono in possesso del titolo del diploma magistrale ma sono prive del requisito specifico ulteriore che il legislatore, nell’esercizio ragionevole della propria discrezionalità avuto riguardo alla specificità della situazione regolata, ha inteso richiedere.

10.˗ L’infondatezza dei motivi sopra riportati, determina anche l’infondatezza del motivo con cui si lamenta l’esistenza di un sistema informativo che precludere, per chi non è in possesso del requisito richiesto, di potere presentare la relativa domanda di partecipazione.

11.˗ La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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