Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-30, n. 201705617

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-30, n. 201705617
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705617
Data del deposito : 30 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2017

N. 05617/2017REG.PROV.COLL.

N. 06574/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6574 del 2010, proposto dalla signora L D, rappresentata e difesa dall'avvocato F P V, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;



contro

Comune di Bruino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C M e G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Salaria, 280;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, sede di Torino, sezione prima, n. 2289 del 3 maggio 2010, resa tra le parti, concernente il diniego del condono edilizio e la demolizione delle opere abusive, nonché la loro acquisizione al patrimonio comunale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bruino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Videtta e, per il comune di Bruino, l’avvocato Pirocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La signora L D ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Piemonte, sede di Torino, il provvedimento con il quale il comune di Bruino ha respinto, in data 14 dicembre 2005, la sua istanza di condono edilizio relativa ad un fabbricato per civile abitazione in muratura e cemento armato costruito in assenza di titolo abilitativo. Con motivi aggiunti ha successivamente impugnato anche l’ordinanza di demolizione delle stesse opere del 10 giugno 2008 ed il provvedimento del 12 gennaio 2009 che ha acquisito al patrimonio comunale il fabbricato.

2. Il condono è stato negato dal Comune con riferimento all’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area nella quale la signora D ha costruito il fabbricato (fascia di rispetto di un pozzo idropotabile) e comunque per il contrasto con la destinazione agricola della stessa area prevista dal PRG.

3. Il T.a.r. per il Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe – dopo aver accolto il primo motivo del ricorso principale avendo ritenuto che il vincolo relativo alla fascia di rispetto del pozzo idropotabile fosse di natura relativa e non assoluta - ha respinto per la restante parte il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti.

4. Contro la suddetta sentenza la signora D ha quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di censura.

4.1. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il fabbricato di cui è causa non potesse essere condonato in ragione della destinazione urbanistica dell’area (agricola) e per l’esistenza nella stessa area di sedime di un vincolo posto a tutela di un pozzo.

Secondo l’appellante, invece, la destinazione agricola non avrebbe impedito il rilascio della sanatoria e il vincolo esistente per la sua natura non avrebbe potuto essere assunto a motivo determinante del diniego. In particolare, la solo previsione di una limitazione di per sé non sarebbe ostativa dovendo essere valutata la sua indispensabilità. L’oggetto del vincolo, nel caso di specie, troverebbe, infatti, la sua disciplina nell’art. 6 del d.P.R. n. 236/1988, così come modificato dall’art. 21 del d. lgs. n. 152/1999. Secondo tale disposizione sarebbe vietata nelle zone di rispetto intorno ai pozzi idropotabili solo la realizzazione di pozzi perdenti e non di fognature, mentre la specifica regolamentazione dell’attività edilizia nelle stesse aree sarebbe affidata alla Regione. Quest’ultima avrebbe consentito la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione (cfr. art. 6 del regolamento regione Piemonte dell’11 dicembre 2006, n. 15/R). E, pur trattandosi di

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