Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-06-25, n. 201904336

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-06-25, n. 201904336
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904336
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2019

N. 04336/2019REG.PROV.COLL.

N. 06054/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6054 del 2018, proposto da
Società Trafilerie Augusto Chiesi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3;

contro

Comune di Sestri Levante non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 16/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2019 il Cons. G L e udito l’avvocato D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La Società appellante è proprietaria dell’immobile sito in Sestri Levante, Via Bruno Primi (angolo via Pontino), distinto al N.C.T. del predetto Comune al Fg. 25, part. 550, in forza di atto pubblico del 22 dicembre 1998, a rogito notaio Dott. Guido Santoro di Chiavari, n. 50724.

2 – Su tale area insiste un manufatto (in legno e griglie metalliche, avente superficie coperta di mq 35 circa, con adiacente manufatto di m 1,05 x 1,15), relativamente al quale l’amministrazione comunale, in data 30 aprile 1997, adottava l’ordinanza di demolizione n. 54, notificata a L C (precedente proprietario dell’immobile e poi legale rappresentante della società appellante).

Quest’ultimo impugnava il provvedimento con ricorso al T.A.R. per la Liguria (n. 942/1997) che, con l’ordinanza n. 379 del 12 giugno 1997, ne sospendeva l’esecutività. Detto ricorso era poi dichiarato perento con Decreto Presidenziale n. 2188 del 20 settembre 2011.

3 - In data 7 agosto 2017, il Comune di Sestri Levante adottava l’ordinanza n. 45 con la quale disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art 31 del D.P.R. 380/2001, del terreno distinto al N.C.T. del Comune di Sestri Levante, Foglio 25, mapp. 550.

4 – L’ordinanza era impugnata dalla Società appellante con il ricorso al T.A.R. per la Liguria (n. 802/2017) che, con la sentenza n. 16 del 2018, lo rigettava.

5 – Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità dalla sentenza per omessa rilevazione della violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Secondo l’appellante la sentenza del T.A.R. sarebbe errata nella parte in cui, disattendendo il primo motivo di ricorso, avrebbe ritenuto applicabile la sanzione acquisitiva in capo alla Società, per il solo fatto che il legale rappresentante della stessa è il medesimo soggetto (L C) che illo tempore era stato destinatario dell’ordine demolitorio adottato dal Comune nel 1997.

L’appellante sottolinea che, dalla data di acquisto dell’immobile, la Società non è mai stata destinataria di alcun ordine alla demolizione del manufatto abusivo, conseguentemente, la stessa non può essere “dolosamente” ritenuta inottemperante ad un ordine mai impartitole.

6 – L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

La giurisprudenza ( cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4479 del 2018) ha chiarito che l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

In altre parole, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione ( cfr. Corte Cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991).

Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge.

Più precisamente, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. In coerenza con tale assunto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale ( cfr. Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3415).

6.1 - La giurisprudenza ha precisato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva per la quale non si sia ottemperato all’ordinanza di rimessione in pristino non può essere disposta nei confronti del proprietario solo quando questi risulti, in modo inequivocabile, estraneo all’abuso commesso, ovvero quando risulti che egli, dopo esserne venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento ( cfr. Cons. St., sez. VI, 358 del 2016).

7 – In fatto, nel caso di specie, è vero che l’acquisizione è stata disposta nei confronti di un soggetto giuridico diverso rispetto all’autore dell’abuso e rispetto al destinatario dell’ordine di demolizione.

Tuttavia, l’identità soggettiva tra il destinatario dell’ordine demolitorio emesso nel 1997 e l’attuale legale rappresentante della Società appellante (L C) dimostrano inequivocabilmente come anche la Società, terzo acquirente, attraverso le persone titolari delle cariche sociali, fosse – sostanzialmente - a conoscenza dell’abuso e della notifica dell’ordine di demolizione avvenuta proprio nei confronti di L C.

Potrebbe altrimenti assai facilmente eludersi la cogenza di un ordine di demolizione attraverso trasferimenti di comodo a società riconducibili ai medesimi titolari degli immobili sui quali insiste l’abuso edilizio.

7.1 - Ne consegue che la prospettazione dell’appellante, secondo cui tale circostanza sarebbe ininfluente a dimostrare la conoscenza dell’ordinanza di demolizione da parte della società appellante, appare strumentale e destituita di riscontro.

Appare infatti ragionevole considerare conosciuta l’ordinanza di demolizione dalla persona giuridica, anche se a questa non notificata, in quanto pacificamente nella cognizione dal soggetto che riveste la carica di legale rappresentante e titolare dei poteri gestori dell’ente (art. 2475 bis c.c.), ovvero dall’organo con cui l’ente si interfaccia all’esterno e che è titolare della gestione societaria.

7.2 – Da un altro punto di vista, è infatti vero che il legale rappresentate della società non potrebbe disporre del patrimonio sociale uti dominus , tuttavia, tale soggetto ben avrebbe potuto attivarsi, nel rispetto della disciplina legale e statutaria che governa la società, per eliminare l’abuso.

7.3 - Nel peculiare caso in esame, deve sottolinearsi che, a far data dalla declaratoria di perenzione del ricorso avverso il provvedimento di demolizione (2011), e dunque dalla cessazione degli effetti della sospensiva, sono decorsi ben sei anni, senza che l’appellante abbia in alcun modo provveduto ad attivarsi per ovviare all’abuso edilizio. Ne consegue che ben può essere ravvisata un’inerzia colpevole da parte della Società appellante, seppur terza acquirente del manufatto e non autrice dell’abuso.

8 – Deve essere rigettato anche il secondo motivo di appello con cui si deduce l’erroneità dalla sentenza per omessa rilevazione della violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo di ricorso, che denunciava l’inosservanza dello schema procedimentale previsto dalla legge.

Al riguardo, l’appellante valorizza il quarto comma dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 secondo cui “ l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”.

8.1 – Come già accennato, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce effetto automatico dell’omessa ottemperanza all’ingiunzione a demolire.

Il formale provvedimento di acquisizione è funzionale all'immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari e deve essere preceduto dall’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Nel caso di specie non è in discussione che l’amministrazione abbia proceduto a quest’ultimo accertamento tramite il sopraluogo degli agenti comunali e la redazione del relativo verbale.

Per scrupolo si sottolinea che, tenuto conto dei principi già innanzi espressi a proposito della natura dell’atto di acquisizione, deve ritenersi non necessaria la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, proprio in forza della natura automatica dell’acquisto da parte dell’amministrazione, a fronte dell’inadempimento del privano (inadempimento neppure messo in discussione in questa sede). In altri termini, il verbale di accertamento non assume portata lesiva degli interessi del privato;
ne consegue la non impugnabilità di tale verbale e la sostanziale irrilevanza della sua notificazione ( cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).

9 – Deve essere disattesa anche la censura alla sentenza gravata nella parte in cui, rigettando il terzo motivo di ricorso, ha ritenuto legittimo il provvedimento gravato ritenendo che “ per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ”.

Secondo l’appellante, attese anche le peculiarità del caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe invece stato atto dovuto alla Società appellante, in ragione del fatto che la stessa non ha mai conosciuto né avuto notizia del provvedimento demolitorio del 1997.

11.2 – Ad escludere la meritevolezza della censura valgono le considerazioni già svolte circa la natura vincolata ed automatica dell’istituto dell’acquisizione.

Più in generale, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 citato, l’amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell’inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge. Per tale ragione, tale procedimento non deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato.

12 – Con il quarto motivo di appello si lamenta la mancata valorizzazione dell’affidamento di cui sarebbe titolare l’odierna appellante e rinvenibile nel fatto che l’immobile de quo è pervenuto nella disponibilità della stessa nel 1998, senza che l’amministrazione notificasse alcunché in relazione all’abuso.

Inoltre, secondo l’appellante la sospensione giudiziale della demolizione per un lungo tempo (nel caso di specie oltre quattordici anni) comporterebbe la necessità dell’Amministrazione di porre in essere una nuova valutazione della determinazione illo tempore assunta, al fine di verificare la concretezza e l’attualità dell’interesse pubblico all’esecuzione dello stesso.

12.1 - La censura è infondata.

In primo luogo, non può essere messa in discussione la conoscenza da parte dell’appellante della natura abusiva dell’opera, né dell’ordine di demolizione che la colpiva, dal momento che il legale rappresentante della stessa era il precedente proprietario dell’immobile e colui che aveva proposto ricorso avverso l’ordine di demolizione.

Inoltre, nella materia in questione, non è in alcun modo predicabile una valutazione da parte dell’amministrazione circa l’attualità dell’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi anche a distanza di tempo dalla realizzazione degli stessi, trattandosi di una materia rigidamente vincolata al ricorrere dei relativi presupposti di legge.

12.2 – Per la medesima ragione, deve escludersi la necessità di esaminare la posizione del destinatario del provvedimento repressivo.

La giurisprudenza, seppur in riferimento alla sanzione demolitoria, ha infatti avuto modo di chiarire che: “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino” ( cfr. Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) .

13 – All’infondatezza delle censure che precedono consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria.

14 – Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.

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