Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-10-17, n. 202301325

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-10-17, n. 202301325
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301325
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00930/2023 AFFARE

Numero 01325/2023 e data 17/10/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023




NUMERO AFFARE

00930/2023

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy concernente “ Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell''articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8185U, in data 7 agosto 2023, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Vista la nota prot. n. 9487U, in data 25 settembre 2023, di trasmissione di documentazione all’esito del parere interlocutorio della Sezione n. 1200/2023;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C C.


Premesso:

1. Nell’adunanza del 29 agosto 2023, la Sezione ha espresso il parere interlocutorio n. 1200/2023 sullo schema di decreto trasmesso in data 7 agosto 2023. Con tale parere, in via preliminare, si rilevava che la relazione tecnica allegata allo stesso schema non era stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Perciò, si riteneva necessario che l’Amministrazione proponente riferisse sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, peraltro già richiesto con nota in data 21 luglio 2023. Si notava inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non erano completamente leggibili, considerandone opportuna una nuova trasmissione in formato migliore.

Con riserva di formulare ulteriori rilievi una volta che l’Amministrazione avesse adempiuto a detto incombente istruttorio, il Collegio ha espresso sul testo trasmesso alcune osservazioni e una condizione.

2. Con nota in data 25 settembre 2023, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso lo schema di regolamento “ aggiornato all’esito del parere interlocutorio ”, accompagnato dalla relazione illustrativa recante il visto del Ministro per la trasmissione al Consiglio di Stato, dalla relazione recante l’analisi tecnico normativa e dalla relazione tecnica, anch’esse aggiornate, nonché dal rinnovato concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Lo schema di regolamento e la relazione tecnica risultano verificati dalla Ragioneria generale dello Stato.

La relazione recante l’analisi di impatto della regolazione non è stata aggiornata, ma è stata comunque trasmessa con un formato in cui risultano leggibili le tabelle di cui il parere interlocutorio aveva segnalato la scarsa leggibilità.

3. La relazione illustrativa rende noto che le disposizioni dell’art. 20 del decreto legislativo n. 149/2022, concernenti il credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, anche in relazione alle indennità e spese di mediazione, hanno trovato attuazione con il decreto 1° agosto 2023 recante “ Determinazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2020, n.28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162 ” e con il decreto, in pari data, recante “ Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita ”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.183, del 7 agosto 2023.

Considerato:

1. L’esame della documentazione trasmessa con la citata nota in data 25 settembre 2023 consente di rilevare che l’incombente istruttorio disposto al punto n. 1 del considerato del parere interlocutorio è stato adempiuto attraverso la verifica dello schema di regolamento e della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Tale verifica ha portata assorbente rispetto a quanto osservato al punto n. 14 del parere interlocutorio, anche se resta non chiarita la questione adombrata al punto n. 14 del parere interlocutorio, concernente la neutralità finanziaria dell’attività amministrativa necessaria per assicurare l’attuazione degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame.

2. La Sezione prende atto del mantenimento, nello schema aggiornato all’esito del parere interlocutorio, dell’art. 2 ( Oggetto ), di cui, pur evidenziando la dubbia portata normativa, il medesimo parere interlocutorio aveva constatato comunque l’utilità “ dal punto di vista della completezza illustrativa ”. Si prende atto inoltre del mantenimento della formulazione dell’art. 9 ( Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR ) - di cui il medesimo parere notava la mancanza di richiamo ai requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 dello schema di decreto - vista la considerazione della relazione illustrativa integrativa circa la “ necessità di rispettare gli specifici requisiti di iscrizione degli organismi ADR previsti dall’articolo 141-novies, comma 1, del Codice del consumo che non sono sovrapponibili a quelli dettati, per gli organismi di mediazione pubblici e privati, dal decreto legislativo e che derivano dalla legislazione unionale ”.

In disparte tali rilievi, si nota che risultano recepite le osservazioni e la condizione formulate nel parere interlocutorio.

2.1. Nell’art. 4, comma 1, lett. d), è stata soppressa la locuzione “ alla data di richiesta dell’iscrizione ”, che costituiva il parametro temporale di riferimento del requisito di onorabilità costituito dal non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi. In tal modo è stata soddisfatta l’esigenza di coordinamento con l’art. 36, comma 1, lettera a), dello schema di decreto concernente le cause di cancellazione, evidenziata al punto n. 10 delle considerazioni del parere interlocutorio “ per il caso di insorgenza di procedimenti penali per delitti non colposi una volta avvenuta l’iscrizione ”.

2.2. Quanto all’osservazione concernente l’articolo 5 (“ Requisiti di serietà ”), comma 1, lett. c) e l’articolo 11 (“ Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione ”), comma 2, lettera b), riguardante l’esigenza di definire i parametri di riferimento dell’attestazione richiesta ai soggetti pubblici per la compatibilità con i fini istituzionali, rispettivamente, del servizio di mediazione e dell’attività di formazione, risulta opportuna la scelta di espungere dal testo le citate disposizioni in base alla valutazione dell’Amministrazione della portata degli artt. 16, 18 e 19 del decreto legislativo n. 149/2022, considerata tale da presupporre la compatibilità del servizio di mediazione, e dell’attività formativa, con lo svolgimento dell’attività istituzionale di enti pubblici, ordini professionali e camere di commercio.

2.3. L’osservazione di cui al punto n. 7 del parere interlocutorio, riferita all’opportunità di prevedere all’articolo 13 (“ Procedimento di iscrizione ”), comma 1, un termine entro il quale - in via di prima attuazione - devono essere resi disponibili sul sito istituzionale i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro a garanzia dell’effettività delle disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle relative domande, trova riscontro nell’introduzione, a tal fine, di un termine di 15 giorni.

2.4. Il refuso contenuto nella rubrica dell’articolo 15 segnalato nel punto n. 8 del parere interlocutorio è stato corretto.

2.5. La nuova formulazione dell’art. 18 ( Obblighi di trasparenza degli organismi ADR ), comma 2, risponde all’esigenza di una stesura più chiara, auspicata al punto n. 9 del parere interlocutorio.

2.6. L’art. 39 ( Procedura di contestazione ) è stato integrato, come suggerito al punto 11 del medesimo parere, con la previsione di un temine minimo di 15 giorni che il responsabile del procedimento può assegnare all’interessato allo scopo di predisporre gli elementi idonei per replicare alle contestazioni eventualmente sollevate di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro.

2.7. Nell’art. 44 ( Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione ), comma 2, è stato inserito il riferimento allo svolgimento delle verifiche di idoneità e completezza di cui al comma 1, ritenuto opportuno dal punto 12 del parere interlocutorio per escludere l’ipotesi di una sospensione dell’iscrizione al registro di natura meramente inerziale.

2.8. L’obiettivo di una maggior chiarezza della stesura dell’art. 46 ( Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione ), comma 2, auspicato al punto n. 13 del parere interlocutorio, è stato raggiunto con l’eliminazione di un refuso nell’indicazione di un articolo dello stesso testo e con una formulazione che chiarisce che, in via transitoria, gli organismi privati di mediazione applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici, che, in quanto stabilite dal regolamento, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore.

2.9. In conformità a quanto evidenziato nel punto 15 del parere interlocutorio, è stato espunto l’art. 50, che sostanziava una deroga all’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

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