Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-12-27, n. 201807229

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-12-27, n. 201807229
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201807229
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2018

N. 07229/2018REG.PROV.COLL.

N. 06792/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2016, proposto da
G D R, rappresentato e difeso dagli avvocati P D C, A B, F B, con domicilio eletto presso lo studio P D C in Roma, viale Liegi, 35 /B;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02920/2016, resa tra le parti, concernente il conferimento dell’incarico di dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale - graduazione degli incarichi dei dirigenti dei vigili del fuoco – risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Nicola Scarpa su delega dichiarata di P D C e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Cimino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, ingegnere dei Vigili del Fuoco con la qualifica di primo dirigente, otteneva l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento con il quale il Capo del Dipartimento lo aveva assegnato come dirigente a supporto del Direttore dei vigili del fuoco per la Toscana con contestuale cessazione dall'incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti. Avendo l'Amministrazione reiterato la sua assegnazione in Toscana, quale referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale, proponeva ricorso per l'ottemperanza ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4530 del 28 settembre 2015, lo respingeva ritenendo di non poter valutare in sede di ottemperanza la legittimità dello stesso incarico. L’interessato proponeva quindi un nuovo ricorso e successivi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento e per il risarcimento dei danni, davanti al TAR che, peraltro, con la sentenza qui appellata lo respingeva.

2. L’interessato ha quindi proposto appello, argomentando l’erroneità della sentenza di primo grado, che non avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistenti i dedotti profili di illegittimità del comportamento dell’Amministrazione mediante il conferimento di funzioni dirigenziali "meno importanti e prestigiose" di quelle di Comandante Provinciale di Rieti con un ingiusto demansionamento e un ingente danno, di cui si chiede il risarcimento.

3 – L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha ampiamente contro dedotto argomentando la legittimità del proprio operato e la insussistenza di un qualsiasi danno risarcibile.

4 – In particolare, vengono dedotti i seguenti motivi d’appello:

A) ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 2356 DEL 30/07/2015, considerata la Persistenza dell'ingiusto demansionamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 19, commi 1 e 1-ter, e 21 d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 40, 68, 69, 76 e 77 d.lgs. 217/2005.

Secondo l’appellante l’incarico di Dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso 1a Direzione regionale ed interregionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la Toscana è comunque «meno importante e prestigioso» dell'incarico di Comandante Provinciale VV.FF. Rieti ed in ogni caso non è altro che il medesimo incarico (avente medesime funzioni) allora denominato di «dirigente di supporto del direttore dei VV.FF. per la Toscana» (che il previgente decreto 3 marzo 2008 avrebbe fatto giustamente rientrare nel livello F), mentre le fasce dirigenziali, si argomenta, dovrebbero essere ben differenziate sulla base di criteri oggettivi, salvaguardando la scelta legislativa di differenziare le funzioni di primo dirigente su due livelli sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, con evidenti ricadute concernenti, a titolo esemplificativo, la possibilità, per i primi dirigenti di livello E di rilasciare certificati di prevenzione incendi (art. 40 del d.lgs. 217/2005) nonché di usufruire dell'alloggio di servizio (art. 30 del d.lgs. 139/2006) e la maggiore entità della voce stipendiale "retribuzione di risultato" (art. 78 del d.lgs. 217/2005).

Altrettanto erronea sarebbe stata, prosegue l’appellante, l’affermazione del TAR circa l’inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001 (secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito) al personale del Corpo Nazionale dei VV.FF. costituendo tali disposizioni principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

B) ERRONEITA’ DELLA VALUTAIZONE DI LEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 2749 DEL 14/09/2015, stante la persistenza dell'ingiusto demansionamento in violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 19, commi l e 1-ter, e 21 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 40, 68, 69, 76 e 77 d.lgs. 217/2005 ed anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 2779/2015, considerata la insussistenza, si afferma, delle dedotte sopravvenute esigenze di servizio;

C) ERRONEITA’ DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI SUBITI E SUBENDI A SEGUITO DELL'ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, in violazione dell'art. 30 cpa e 2043 cod.civ., avendo il TAR statuito che non vi erano i danni conseguenti all'annullamento della prima assegnazione come dirigente di supporto, annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2779/2015, tenuto conto che all'interessato in sede di esecuzione erano state assegnate le differenze retributive tra l'incarico dirigenziale di funzione di livello E e quello di livello F per il periodo dal 15.9.2014 al 30.1.2015, quando invece era stata proposta domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5, cpa per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati con successiva memoria e ribaditi nella presente sede d’appello, avuto anche riguardo alla mancata partecipazione quale docente a quattro corsi di specializzazione di prevenzione incendi organizzati dagli Ordini professionali, secondo la seguente domanda risarcitoria:

differenza retributiva» pari al 10% dal 10/06/2015 al 10/06/2015 per giorni uno ovvero dal 11/6/2015 al 12/8/2015 per giorni sessantatré ovvero dal 13/08/2015 al 13/08/2015 per giorni uno ovvero dal 16/11/2015 al 18/11/2015 per giorni tre per un totale di giorni sessantotto;

ogni altro emolumento retributivo non ricompreso pari ad almeno € 3.600 equivalente ad almeno 150 Euro ad ora di lezione retribuita moltiplicato per almeno sei ore di corso base moltiplicato per il numero di corsi di base (id est: almeno 150 €/ora x almeno 6 ore x 4 corsi base);

indennità di trasferimento da Rieti a Firenze corrispondente ad una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del trenta per cento per i secondi dodici mesi;

spese di trasloco» pari ad 719,20 a titolo di ulteriore rimborso;

spese medico-legali» di € 1.031,64 a titolo di rimborso;

spese di trasporto» di 1.210,50 a titolo di rimborso;

spese per vitto ed alloggio» di 554,75 a titolo di rimborso;

danno biologico fisico e psichico» pari a un totale di € 78.373,40;

danno esistenziale» da liquidarsi - in via equitativa - in 39.186,70 e) condannare in solido la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge da liquidare ai sensi del DM 55/2014 nonché al rimborso dei tre contributi unificati anticipati e versati.

5 – A giudizio del Collegio l’appello si palesa infondato e deve essere pertanto respinto.

6 - Osserva, infatti, il Collegio che dopo la prima decisione giurisdizionale a lui favorevole, l’odierno appellante aveva ricevuto le differenze retributive tra l'incarico dirigenziale di "livello E" e quello di "livello F" e con D.M. 30.7.2015, a decorrere dal 15.9.2015 e fino al collocamento a riposo (10 giugno 2016) era stato nominato dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Toscana ("livello E"), con contestuale cessazione dell'incarico di dirigente di supporto al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, in conformità alle statuizioni della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2779/2015, secondo cui l'incarico di Dirigente di Supporto, precedentemente attribuito al ricorrente (di "livello F"), rientrava tra quelli di competenza dei Primi Dirigenti e non prevedeva mansioni di diversa e inferiore qualifica professionale, mentre l’illegittimità del D.M. 8.8.2014, di conferimento del precedente incarico, era esclusivamente riconducibile al difetto di motivazione quanto alla anticipata cessazione dal precedente incarico, avendo l'interessato una legittima aspettativa a svolgerlo per l'intera durata prevista. Non risulta, pertanto, esservi alcuna violazione delle precedenti statuizioni del Consiglio di Stato.

6 - Parimenti infondate si palesano le censure riferite alla pretesa parificazione fra le mansioni del precedente e del nuovo incarico, che risultano smentite in fatto, ed alla pretesa violazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, la cui disciplina sulle mansioni non è applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che il rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato ricondotto a regime di diritto pubblico dalla legge n.252/2004. In particolare, risulta rispettata la disciplina di riferimento concernente l’articolazione fra incarichi dirigenziali di livello F e di livello E, in quanto il nuovo incarico attribuito deve essere ricondotto, ferma restando la peculiarità di ogni incarico quanto alle specifiche mansioni operative ed organizzative, alla categoria superiore così come l’incarico originariamente ricoperto, non potendo evidentemente assumere alcun rilievo la mera aspettativa di fatto circa possibili occasioni collaterali di guadagno quali la partecipazione a corsi di docenza, mentre, osserva ancora il Collegio, “l’importanza” ed “il prestigio” di ogni incarico dipendono in primo luogo dal valore e dall’onore con cui lo stesso viene svolto da ciascun Servitore dello Stato.

7 – Quanto, poi, alla ingente risarcimento richiesto per i danni che sarebbero stati a vario titolo subiti, considera il Collegio che le differenze stipendiali conseguenti alla prima assegnazione, poi annullata in sede giurisdizionale, sono già state tempestivamente corrisposte, mentre il successivo provvedimento di assegnazione all'incarico di Dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso la Direzione regionale ed interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Toscana risulta, come sopra rilevato, pienamente legittimo precludendo, in radice, ogni possibile prospettazione di un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

8 – In base alle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi, anche in relazione alle specificità della risalente vicenda contenziosa, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi