Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-01-25, n. 201100262

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-01-25, n. 201100262
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100262
Data del deposito : 25 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10176/2010 REG.RIC.

N. 00262/2011 REG.PROV.CAU.

N. 10176/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10176 del 2010, proposto da:


Prb di L P e Figli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. M M, G B, F G, con domicilio eletto presso E Neri in Roma, via dei Gracchi, 130;


contro

-Comunita' Montana dell'Alto e Medio Metauro,in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Salaria, 95;
-Comune di Fermignano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. G R, M U, con domicilio eletto presso N M in Roma, piazza dell'Orologio, 7;
- F.Lli Rossi S.r.l.,in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso Studio Alfredo E Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;
Anas S.p.A., in pesona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Suap Comuni di Borgopace;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00561/2010, resa tra le parti, concernente titolo unico per costruzione di due opifici industriali-parere di conformità urbanistico-edilizia


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunita' Montana dell'Alto e Medio Metauro e di Comune di Fermignano e di F.Lli Rossi S.r.l. e di Anas S.p.A.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. S A e uditi per le parti gli avvocati Umberto Zaffino in sostituzione di M M, G B, A G, Alfredo Ioannilli in sostituzione di M U e Benedetto Graziosi;


Considerato , anche per quanto emerso in questa sede cautelare, che l’ordinanza impugnata appare immune dalle censure proposte con il gravame in esame.

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