Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-20, n. 202402715
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Pubblicato il 20/03/2024
N. 02715/2024REG.PROV.COLL.
N. 00036/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2020, proposto da
L M, rappresentata e difesa dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione, in Roma, via Barberini 36;
Regione Puglia - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica - funzionario istruttore M. C., Regione Puglia - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica - dirigente sezione Ing. B.L., Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - segretariato regionale per la Puglia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Soprintendenza Province Brindisi, Lecce e Taranto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 944/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato in fatto che:
- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 944/2019, recante declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 17.04.2018, recante “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art. 108 delle NTA e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.10.2015 fra la Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e rettifica della DGR 2292 del 21/12/2017 per errore materiale” nella parte in cui accoglie solo in parte l'istanza di rettifica del PPTR avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 104 delle NTA;
- con il presente appello la stessa parte contestava le argomentazioni del Tar deducendo i seguenti motivi di appello;
- erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il ricorso inammissibile e la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado;
- violazione degli artt. 104, 7 punto 4, 49 e 39 del PPTR della regione Puglia, falsa ed erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto. carenza istruttoria, violazione dei principi in materia di individuazione dei “versanti”, carenza motivazionale, contraddittorietà, irrazionalità manifesta, violazione dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e degli artt. 51 e 52 del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, incompetenza, violazione dell’art. 10 bis legge 241/90, carenza istruttoria. carenza motivazionale;
- la Regione ed il Ministero appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
- le altre parti intimate non si costituivano in giudizio;
- alla pubblica udienza di smaltimento del 6 marzo 2024 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
- l’appello è prima facie fondato in relazione al primo e preliminare motivo di appello, nonché in relazione all’ulteriore ed assorbente, nel merito, profilo di difetto di istruttoria e di motivazione;
- sotto il primo profilo, il ricorso ha ad oggetto il diniego parziale – derivante dall’accoglimento limitate delle proposte di revisione – dell’istanza di parte, la cui legittimazione deriva quindi dalla stessa apertura e chiusura, da parte della Regione, del procedimento avviato dall’odierna parte appellante per la modifica del PPTR;
- pertanto, nessun legame può imporsi, a fini di condizionare la legittimazione all’impugnativa, rispetto ad una eventuale istanza edilizia, il cui esito peraltro potrebbe mutare positivamente proprio a seguito del riesame della proposta di revisione del PPTR, con la conseguenza che, a contrario, proprio l’interesse edilizio conseguente non fa che confermare quello, già sussistente, rispetto al diniego impugnato in prime cure;
- sotto il secondo profilo, l’appello è fondato in relazione all’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’attività istruttoria della Regione finalizzata alla riperimetrazione è carente, anche in termini di confronto cartografico, rispetto alle necessarie specificazioni che rendono l'individuazione del versante precisa e corretta, sotto il profilo delle scienze tecniche, e legittima, in termini di coerenza rispetto al dato normativo;
- in termini di difetto di istruttoria e di conseguente motivazione della valutazione, va condivisa la deduzione per cui il processo di riconoscimento ed individuazione cartografica deve scaturire da una analisi geomorfologica del territorio e del paesaggio e non limitarsi ad un semplice esercizio di calcolo geometrico;
- analogamente, i dedotti difetti istruttori e valutativi emergono con riferimento ad un dato fondamentale, in quanto risulta come la cartografia del PPTR sia imprecisa non essendo redatta in una scala di dettaglio, rinviando ai comuni l’onere – facente invece capo in via primaria agli uffici regionali competenti - di procedere ad una precisa perimetrazione dei beni in scala adeguata;
- a conferma delle carenze evidenziate emerge l’assenza di un geologo;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto sotto i due profili predetti, uno preliminare, di riforma della declaratoria di inammissibilità di prime cure, l’altro assorbente in relazione all’accertato difetto di istruttoria e di motivazione sugli elementi indicati;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di prime cure a fini di riesame istruttorio;
- sussistono giusti motivi, a fronte della complessità tecnica e dell’onere di riesame, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.