Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-28, n. 201403978
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N. 03978/2014REG.PROV.COLL.
N. 02517/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2003, proposto da:
Dovesi M, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P e R R, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, viale Angelico n. 103;
contro
Comune di Pianoro, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B e Adriano Giuffre', con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, BOLOGNA, SEZIONE I, n. 01943/2002, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio per prefabbricato adibito ad uso abitativo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Roberto Izzo, su delega dell'avv.to F P, e Francesca Giuffrè su delega dell'avv.to Adriano Giuffrè;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. Dovesi realizzava abusivamente nel 1975 un manufatto di 60 mq nel Comune di Pianoro e, pertanto, nel 1986 presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985.
Sulla predetta istanza la Commissione Edilizia, la Commissione Edilizia Integrata e il Consiglio Comunale esprimevano parere negativo, ricadendo il manufatto in zona B3 del piano regolatore generale (P.R.G.) il cui art. 96 impedisce la nuova edificazione, consentendo solo il mantenimento dell'esistente attraverso interventi di recupero.
Per quanto sopra, con provvedimento n.11530 del 01.06.1990, il Sindaco denegava il richiesto condono, senza chiedere l'ulteriore parere del Comprensorio di Bologna in ordine al vincolo idrogeologico insistente sull'area.
Ritenendo illegittimo detto provvedimento, il Dovesi proponeva ricorso al Tar Emilia Romagna chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 1943/02, respingeva il ricorso con la seguente sostanziale motivazione:
- il provvedimento è congruamente motivato con riferimento al divieto di nuova edificazione previsto dall'art. 96 del P.R.G.;
- il contrasto con l'art. 96 include in sé la valutazione sull'interesse pubblico e rende ininfluente ogni ulteriore parere sui restanti vincoli, in particolare quello idrogeologico;
- il manufatto in questione non può ritenersi "esistente" e quindi non si applica il disposto dell'art.96 del P.R.G. relativo a tali manufatti;
- la dedotta violazione dell'art. 32 della L. n. 47/1985, per mancata richiesta del parere relativamente al vincolo idrogeologico, è tardiva.
Avverso detta sentenza il Dovesi ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma
Si è costituito in giudizio il Comune di Pianoro, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con un unico articolato mezzo di censura l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l'art.96 del P.R.G. del comune di Pianoro ponga un vincolo in senso tecnico di per sé impeditivo della richiesta sanatoria edilizia, ed ha altresì ritenuto tardiva la dedotta violazione dell'art. 32 della L. n. 47/1985, per mancata richiesta del parere relativamente al vincolo idrogeologico gravante sull’area.
Assume, al riguardo, che il richiamato articolo 96 concretizza viceversa solo una previsione di Piano Regolatore, che la normativa sul condono edilizio è preordinata, giust’appunto, a superare.
Rileva, poi, che il vincolo idrogeologico gravante sull'area è stato sospeso dal Comprensorio di Bologna quale autorità preposta alla sua tutela, per cui il parere che il Comune avrebbe dovuto richiedere al detto Comprensorio sarebbe stato senz'altro positivo.
Deduce, infine, che non sussisterebbe la ritenuta tardività della censura relativa alla violazione dell'art.32 della L. n. 47/1985, atteso che la stessa costituisce il puntuale oggetto del motivo di impugnazione dedotto nel ricorso in cui è, peraltro, ampiamente trattata.
3. La doglianza merita condivisione.
4. Ed invero, come risulta dal dato testuale, il diniego opposto dal Comune si fonda esclusivamente sul contrasto del manufatto con la previsione di inedificabilità (relativa) gravante sull'area ai sensi dell'art. 96 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.R.G., rilevata dagli organi tecnici in sede di istruttoria della istanza di sanatoria.
Tale disposizione di Piano, tuttavia, non integra un vincolo in senso tecnico, riconducibile a quelli previsti dalla legge n. 47/1985, come tale oggettivamente impeditivo della richiesta sanatoria edilizia, ma costituisce unicamente una mera previsione urbanistica che la normativa sul condono è ontologicamente preordinata a superare, come esattamente dedotto dall’appellante.
Infatti, i vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della richiamata legge n. 47/1985 (che determinano rispettivamente l’incondonabilità relativa e quella assoluta) sono solo quelli previsti da specifiche leggi (e quindi tipici), e sono preordinati alla tutela di interessi generali diversi da quelli urbanistici affidati alle cure dell’Amministrazione comunale quali, a titolo esemplificativo, quelli paesaggistici, archeologici, storici e idrogeologici.
Pertanto, la mera previsione di inedificabilità dell’area sotto il profilo urbanistico di cui alla invocata disposizione di Piano, non integrando alcuno dei summenzionati vincoli, non può di per sé fondare il diniego dell’istanza di condono edilizio avanzata dal ricorrente.
Quanto poi al vincolo idrogeologico, viceversa gravante sull’area, il collegio non può che rilevare che:
- lo stesso risulta oggettivamente sospeso per effetto della delibera n.34/1984 del Comprensorio di Bologna quale autorità preposta alla tutela del vincolo, come esattamente dedotto dal ricorrente;
- l'Amministrazione non ha comunque richiesto alcun parere di detta autorità (trattandosi di vincolo relativo e non assoluto), per verificare la condonabilità o meno delle opere oggetto di sanatoria;
- il provvedimento di diniego di condono in contestazione, in ogni caso, si fonda esclusivamente sul richiamato art. 96 delle N.T.A. del P.R.G., e non di certo sulla acclarata incompatibilità delle opere con il vincolo in questione.
Infine, osserva il collegio come la lamentata violazione dell'art. 32 della legge n. 47/1985, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta essere tardiva in quanto espressamente rubricata nel motivo di ricorso ed ampiamente esplicitata nello stesso, come esattamente dedotto dal ricorrente.
5. Per quanto sopra l'appello si appalesa fondato e, come tale, da accogliere con conseguente riforma della sentenza impugnata.
6. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.