Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-08, n. 201001361

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-08, n. 201001361
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001361
Data del deposito : 8 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06703/2006 REG.RIC.

N. 01361/2010 REG.DEC.

N. 06703/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6703 del 2006, proposto da Immobiliare Del Pertus S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F M, M A S e G T, con domicilio eletto presso M.A. Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Comune di Carenno, rappresentato e difeso dall'avv. F C B, con domicilio eletto presso il dott. G M G in Roma, Lungotevere Flaminio, 46;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avvocati V F e F T, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, Largo Messico,7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 01156/2006;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Carenno e della Regione Lombardia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere Bruno Mollica;

uditi altresì, nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009, l’avv. Sandulli, l'avv. Besostri e l'avv. Tedeschini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.- La società Immobiliare Del Pertus s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare di circa 850.000 mq., situato a quota 900/1300 metri di altitudine nel territorio del Comune di Carenno.

Il piano di fabbricazione approvato nel 1960 aveva destinato le relative aree a trasformazione edilizia finalizzata allo sviluppo turistico della zona (e su tale base veniva stipulata una convenzione di lottizzazione nel giugno 1969), destinazione mantenuta nel successivo piano regolatore adottato con deliberazione consiliare 26.3.1985 n. 26.

La Regione Lombardia, dopo aver proposto modifiche d’ufficio (del G.R. n. 20949/1987), recepite dal Comune (del. C.C. n. 52/1987), non riguardanti le aree del compendio, in sede di approvazione del piano (del. n. IV/30012 del 1988) stralciava le aree poste al di sopra dei mille metri siccome di particolare interesse ambientale, inedificabili fino all’adozione dei piani paesistici o urbanistici territoriali.

La delibera regionale di approvazione con stralcio e la conseguente revoca della concessione edilizia già rilasciata in attuazione del P.L. venivano annullate da questo Consesso, in riforma della sentenza di 1° grado, con decisione 20.6.1994 n. 524 (Sez. IV).

Successivamente la Regione provvedeva nuovamente in ordine al piano regolatore e, integrando l’originaria proposta di modifiche d’ufficio, riproponeva di ricondurre il compendio a destinazione agricola (del G.R. n. VI/29612 del 1997);
il Comune recepiva la proposta con modifiche che escludevano l’ulteriore urbanizzazione del compendio (del. CC. n. 9/1999);
seguiva l’approvazione regionale (del G.R. n. VI/47769 del 2000).

La Immobiliare Del Pertus impugnava gli atti appartenenti alla fase della vicenda successiva al predetto giudicato di annullamento con distinti ricorsi (nn. 5641/97 e 2421/2000), il primo dichiarato inammissibile e il secondo accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 1157/06 sul rilievo che, in base al giudicato e alle regole poste dalla normativa di settore, la modifica del piano regolatore proposta dalla Regione comportava, per la sua entità e consistenza, una mutazione integrale del piano stesso, tale da richiedere l’avvio di un nuovo procedimento di elaborazione aperto alla partecipazione (non solo del Comune, ma anche) degli interessati.

Tale sentenza è stata impugnata dalla Regione Lombardia con ricorso in appello rubricato al n. 8380 del 2006, oggetto di separata decisione di questo Collegio assunta all’odierna Camera di Consiglio.

II – Nel frattempo il Comune ha adottato, con deliberazione consiliare 28 gennaio 2001 n. 2, una nuova variante generale al piano regolatore, che la società Immobiliare Del Pertus ha impugnato nell’assunto che le relative previsioni – nella parte in cui le aree Pertus sono destinate all’attività agricola ovvero, quali aree standard sottoposte a vincolo espropriativo, alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria – avrebbero reso inattuabile una convenzione di lottizzazione tuttora efficace, precludendo ogni nuovo insediamento turistico, senza una motivazione di interesse pubblico che giustifichi il sacrificio delle aspettative ingenerate nei privati lottizzanti e senza spiegare perché la convenzione contrasti con le esigenze di tutela dell’ambiente e della natura..

Il ricorso è stato rigettato dal giudice di 1° grado in ragione della ritenuta cessazione di validità ed efficacia della convenzione di lottizzazione (che sarebbe scaduta il 23 marzo 1995) e della conseguente inattualità delle relative previsioni;
ne discenderebbe l’insussistenza della necessità di una valutazione comparativa tra l’interesse del privato ad attuare le previsioni lottizzatorie e quello pubblico a mutare la pianificazione dell’area in senso più rispondente ad una visione meno propensa allo sfruttamento edilizio del territorio ed un conseguente ridimensionamento dell’onere di motivazione, comunque sufficientemente adempiuto nella relazione di progetto alla variante generale.

III – La sentenza di primo grado viene impugnata dalla società, che ne chiede la riforma sulla base dei seguenti motivi:

1.- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha assunto che il factum principis non sarebbe circostanza idonea alla sospensione del termine di validità della convenzione di piano di lottizzazione.

2.- Sulla illegittimità della deliberazione consiliare 26 gennaio 2001 n. 2: violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 7 e 28 L. 1150/1942);
eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti;
contraddittorietà e illogicità.

Resistono la Regione Lombardia ed il Comune di Carenno.

IV – Osserva in primo luogo il Collegio che non occorre disporre la riunione dell’odierno giudizio con quello relativo al ricorso in appello n. 8380/2006 – peraltro trattato anch’esso all’odierna udienza – avuto riguardo alla sostanziale autonomia delle questioni trattate.

Quanto alla omessa impugnazione della deliberazione approvativa della variante, basti rilevare che tale omissione non determina preclusione all’ammissibilità o l’improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (cfr. fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1743 e 15 settembre 1988 n. 1155);
né si eccepisce alcunché con riguardo allo specifico profilo da ultimo indicato.

V – Nel merito, la prospettazione del primo giudice non può essere condivisa.

Esattamente il Tribunale amministrativo regionale individua la ratio della fissazione ex lege di un termine massimo di durata del piano di lottizzazione nell’esigenza di attuare le previsioni urbanistiche in termini ragionevoli;
ma a tale argomentazione è speculare quella secondo cui il titolare del provvedimento abilitativo deve comunque poter disporre “pienamente” del termine di legge per l’attuazione delle previsioni lottizzatorie.

Ne discende che l’oggettiva impossibilità di realizzare l’intervento costruttivo per factum principis impedisce la decadenza del piano di lottizzazione (o della correlata concessione di costruzione).

Nel caso che ne occupa non è controverso che il dies a quo del termine decennale deve essere ricollegato alla data del 23 marzo 1985 (di sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, ovvero, rectius , dell’atto interpretativo e attuativo della convenzione 7 giugno 1969);
non può peraltro convenirsi con l’assunto del primo giudice relativo alla scadenza della convenzione alla data del 23 marzo 1995.

Sfugge invero al Collegio di primo grado che già in data 3 marzo 1988 veniva adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 30012, che disponeva lo stralcio dell’intero comparto di localizzazione dichiarandone la inedificabilità, ai sensi dell’art. 1 ter della legge n. 431/85, fino alla data di deposito della decisione del Consiglio di Stato n. 524, di annullamento della ricordata deliberazione di G.R. 3 marzo 1988 n. 30012, e cioè fino al 20 giugno 1994.

Nel periodo intercorso la società aveva avuto, ai fini della realizzazione del programmato intervento, una disponibilità di attivazione di appena tre anni, essendo utilizzabili i restanti sette anni solo a decorrere dalla precitata data del 20 giugno 1994.

Ne consegue che la convenzione di lottizzazione, rimasta “quiescente” per fatto non imputabile al titolare della convenzione e oggettivamente ostativo dei lavori ( id est , factum principis rinvenibile, quantomeno, nella predetta deliberazione di G.R. n. 30012/1988) sarebbe pervenuta a naturale scadenza alla fine del mese di giugno 2001, e quindi in data successiva rispetto all’adozione (26 gennaio 2001), da parte del Comune, della variante al piano regolatore, con l’effetto di prolungare automaticamente il tempo necessario stabilito per l’esecuzione degli interventi .

Se ciò è vero, si imponeva una penetrante motivazione che tenesse conto, in funzione dell’interesse pubblico, della possibilità di contemperamento tra la nuova vocazione turistico-ambientale e l’edificabilità delle aree interessate.

Una siffatta indicazione non è rinvenibile nella relazione illustrativa che, nel quadro di una asserita “valorizzazione delle forti valenze ambientali di cui è carica l’area”, si limita ad argomentare come “insostenibile” l’ipotizzato pregresso insediamento in quanto “frutto di una visione storicamente datata”, tralasciando di considerare l’analisi della posizione di interesse tutelato derivante alla Immobiliare Del Pertus da una valida ed efficace convenzione di lottizzazione ed incidendo le scelte pianificatorie sulla attuabilità di una convenzione urbanistica in vigore.

A fronte di quanto esposto in ordine alla configurabilità di un oggettivo impedimento alla realizzazione dell’intervento costruttivo, appare singolare ogni indimostrato riferimento ad una pretesa “inerzia” della società odierna appellante, che non avrebbe “curato affatto con decisione il proprio interesse all’edificazione”;
ciò, in particolare, ove si ponga mente al già ricordato diritto del titolare del provvedimento abilitativo a fruire “pienamente” del termine di legge.

VI – Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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