Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-05, n. 202303545

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-05, n. 202303545
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303545
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 03545/2023REG.PROV.COLL.

N. 08330/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8330 del 2019, proposto da
NE IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini e Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Caruso in Roma, via F. Confalonieri 5;



contro

Arpacal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 328/2019, resa tra le parti, per l’annullamento: a) del provvedimento protocollo n. 38711 del 20.09.2017, con il quale si rigettava la comunicazione inoltrata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 87/ter del d.lgs. 259/03, di modifica non sostanziale del suo impianto già regolarmente autorizzato ed esistente in Mesoraca Loc. Serra del Trono; b) di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso e Federico Cappella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dalla determinazione di PA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) n. prot. 38711 del 20 settembre 2017, che rigettava la comunicazione di NE IA S.p.A. del 12.9.2017 di un « intervento di modifica non sostanziale » (previsto dall’art. 87- ter del d.lgs. n. 259/2003) presso la propria stazione radio base per telecomunicazioni nel Comune di Mesoraca, località Serra del Trono, foglio 13, particella 90 (realizzata con permesso di costruire n. 672 del 19.1.2017).

2. NE aveva inviato la comunicazione al Comune di Mesoraca e ad PA per intervenire presso l’impianto al fine di apportare modifiche programmate, senza opere edili e costituente nell’adeguamento tecnologico dei sistemi esistenti GSM900-GSM1800-UMTS2100-UMTS900-LTE800-LTE1800-LTE2600 (ampliamento tramite l’installazione di nuovi ponti radio a microonde), sulla scorta di uno schema architettonico ed una relazione di conformità allegati, che attestavano anche la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione richiesti della legge 22.2.2001, n. 36.

3. PA, con la nota gravata, riteneva la comunicazione non accogliibile, in quanto le variazioni presentate venivano giudicate dall’autorità circoscritte in maniera esclusiva alle modifiche geometriche, ma quelle riguardanti i parametri tecnici degli impianti (aumento di potenza, variazione di orientamento) non rientrerebbero nella semplificazione normativa prevista dall’art. 87- ter del d.lgs. 259/2003. Pertanto, l’ente pubblico invitava NE a presentare istanza ai sensi dell’art. 87- bis del medesimo decreto legislativo.

4. Avverso il provvedimento sopra indicato NE IA ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria articolando due motivi di censura:

1) in ossequio alle finalità semplificatorie previste dalla legge, la comunicazione di modifica non sostanziale dovrebbe poter operare anche quando quest’ultima comporti non solo modifiche geometriche, ma anche variazioni minimali delle caratteristiche di emissione tali da garantire comunque il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36;

2) PA avrebbe dovuto comunicare alla società i motivi ostativi con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 prima di adottare il provvedimento reiettivo.

5. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio.

6. Con l’appello in esame, la società NE IA S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza del TAR n. 328/2019 e ha sostanzialmente riproposto i motivi di primo grado.

7. PA si è costituita in giudizio il 14.11.2019 per resistere al ricorso, chiedendo anche che il ricorso originario venisse dichiarato inammissibile per omessa notifica all’Amministrazione Comunale di Crotone. La Pubblica Amministrazione ha poi depositato documenti in data 18.1.2023 nonché una memoria il 15.2.2023 ed una replica il 28.2.2023. Anche l’appellante ha depositato una memoria il 18.2.2023 (con la quale ha in particolare contestato l’inammissibilità del

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