Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-04, n. 202203471

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-04, n. 202203471
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203471
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2022

N. 03471/2022REG.PROV.COLL.

N. 05430/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di procedimento disciplinare.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il Cons. Italo Volpe e udito l’avv. Desi Bruno, in sostituzione dell’avv. S B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicata il 28.12.2020, che – con compensazione delle spese – le ha respinto l’originario ricorso introduttivo volto all’annullamento:

- del provvedimento dell’11.9.2019 della Legione Carabinieri -OMISSIS-, col quale s’era disposta la sanzione disciplinare della rimozione per perdita del grado;

- di tutti gli atti presupposti e/o connessi, compresi i provvedimenti:

-- n. 9483/4-1-17 di nomina dell’Ufficiale inquirente e di disposizione dell’inchiesta formale;

-- n. 83/3-2/PU, notificato l’1.2.2019, contenente l’addebito formale;

-- n. 83/3-13/PU di chiusura dell’inchiesta formale;

-- n. 9483/4-1-68 di nomina e convocazione della Commissione di disciplina, emesso dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri in data 17.5.2019.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato, qui in sintesi, che:

- il 25.1.2019 il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto che il ricorrente (già sospeso disciplinarmente dal servizio per altre cause) fosse sottoposto a inchiesta formale disciplinare, per il combinato disposto degli artt. 1378 e 1393 c.o.m., relativamente all’addebito (relativo a comportamenti risalenti al periodo maggio 2017-maggio 2018) di coinvolgimento in procedimento penale per i reati di ‘corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio’ e ‘rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio’, a seguito del quale il GIP del Tribunale -OMISSIS-, con provvedimento del 17.102018, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere;

- in particolare, durante il periodo di sospensione, prestando attività lavorativa occasionale presso una società, quale ‘consulente sulla sicurezza degli impianti’, il ricorrente risultava:

-- aver violato il segreto istruttorio, adoperandosi nell’acquisire da altri militari coindagati (cui avrebbe consegnato denaro ed altre utilità ricevute dalla società datrice di lavoro) notizie su attività d’indagine in corso relativamente ad un impianto gestito dalla società;

-- essersi così macchiato di condotte censurabili disciplinarmente, in quanto lesive del prestigio dell’Istituzione, non consone ai doveri e alla dignità del grado rivestito e delle funzioni ricoperte, nonchè contrarie al giuramento prestato, al dovere di esemplarità e al senso di responsabilità;

- con relazione finale del 29.4.2019 l’Ufficiale inquirente aveva concluso che l’addebito formulato era fondato;

- la Commissione di disciplina, nella seduta del 28.6.2019, cui aveva partecipato il militare, lo aveva giudicato “ NON meritevole di conservare il grado ”;

- il provvedimento impugnato, di “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”, aveva decorrenza giuridica 25.10.2018, primo giorno di sospensione precauzionale dall’impiego dell’interessato, ai sensi dell’art. 867, co 5, del c.o.m..

1.2. In diritto, la sentenza ha deciso affermando, qui in sintesi, che erano infondate le censure:

- di incompetenza (artt. 1354, 1354, 1377, co. 2, lett. b), 1378 c.o.m.) perché:

-- il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri aveva “ correttamente ordinato l’inchiesta formale e ha formato la Commissione di Disciplina così come prevedono gli artt. 1378 comma 1 lettera e) e 1380 del codice dell'ordinamento militare (in alternativa al ministro) ”;

-- parte ricorrente non poteva fare riferimento alla sentenza del Tar del -OMISSIS-perché attinente “ sul punto esclusivamente alla facoltà del ministro di delegare il

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