Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-08-08, n. 202206992
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2022
N. 06992/2022REG.PROV.COLL.
N. 00801/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2020, proposto da
D C, A C, S D S, G F, M L, N L, G L, M O, G M, A N M, V R, S V, A E, M D F, C D M, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio
nei confronti
Elena De Meo, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08113/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il Cons. R M C e uditi per le parti l’avvocato S D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti impugnavano il bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, pubblicato in data 9 novembre 2018, avente per oggetto “ concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria ”, nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso
agli educatori abilitati.
Con la sentenza n. 8113/2019 il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, rigettava il ricorso, richiamando quanto già affermato con la sentenza n. 2115 (nonché con le sentenze nn. 2105, 2104, 2102, 2100, 2099) del 2019 rese dalla medesima Sezione dello stesso Tribunale Amministrativo.
Proposto rituale appello, resisteva il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo gli appellanti deducono erroneità della sentenza gravata; errata valutazione dei presupposti di fatto; omessa pronuncia; omessa istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 3 Cost.
2. Con il secondo motivo deducono ingiustizia manifesta; illogicità manifesta; contraddittorietà; irragionevolezza; violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost.; disparità; sviamento di potere e violazione del principio del favor partecipationis ; arbitrarietà; assenza di valutazione; incoerenza; irragionevolezza e violazione dell’interesse pubblico.
3. Con il terzo motivo deducono contraddittorietà; errata valutazione dei presupposti di fatto; omessa pronuncia; omessa istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifesta violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione; violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1 della Costituzione; violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della l.n. 107/15 e del d.lgs. n. 59/17.
4. Con il quarto motivo deducono violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione; violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1 della Costituzione. violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione. violazione e falsa applicazione della l.n. 107/15.
5. Con il quinto motivo deducono violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede il diritto ad un equo processo.
6. Con il sesto motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Le censure dinanzi richiamate, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate.
7. Questo Consiglio di Stato (Sentenza n. 5176/2020) ha già chiarito che: l’inserimento contrattuale degli educatori nell’area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico, poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall’uno all’altro. Il riferimento all’applicazione dello stato giuridico dei docenti non comporta l’equiparazione delle funzioni tra i due ruoli. Le funzioni sono infatti distintamente individuate dalle norme di legge e dalle disposizioni del CCNL e ad esse occorre riferirsi per ciò che riguarda l’inserimento nelle GAE.
Il CCNL colloca il personale educativo nell’area professionale del personale docente col conseguente riconoscimento dello stato giuridico ed economico di tale area, ma anche la circolare n. 111/1989, chiarisce che questo personale partecipa al processo di formazione e di educazione in un quadro coordinato di intese e di rapporti con i docenti delle scuole da essi frequentate e che esso quindi svolge, nell’ambito del processo di formazione degli allievi, un ruolo distinto da quello di insegnamento in senso proprio, essendo “ volto alla formazione e all’educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l’opera di guida e